Misure di protezione nel commercio con l’UE

Nel traffico di animali e merci con l’UE la Svizzera non adotta misure di protezione unilaterali. Tuttavia, per ragioni di polizia sanitaria, nell’UE e in Svizzera possono essere disposte restrizioni che prevalgono sulle normali prescrizioni.

Informazioni utili

Dal 1° luglio 2024, le disposizioni legali sulle misure di protezione valide per il commercio con l’UE sono reperibili sulla presente pagina e vengono aggiornate almeno una volta alla settimana.

Le misure di protezione servono a ridurre al minimo il rischio di diffusione di un’epizoozia tramite il commercio. Vengono adottate sulla base di risultati scientifici e, a seconda delle caratteristiche dell’agente epizootico, possono applicarsi a diversi animali e merci.

I portatori di agenti epizootici possono essere: animali vivi, materiale germinale, derrate quali carne e latte, selvaggina, pelli, pelame e altri sottoprodotti di origine animale, fieno e paglia.

In caso di epizoozia le autorità competenti stabiliscono le zone soggette a restrizioni: l’immissione in commercio di animali o prodotti animali infetti provenienti da queste zone è vietata o possibile soltanto previa approvazione. Chi non rispetta le restrizioni è penalmente perseguibile e rischia il sequestro delle merci o degli animali.

Nel commercio di animali vivi e prodotti di origine animale tra gli Stati membri dell’UE e la Svizzera si applicano, in conformità agli accordi bilaterali, le stesse disposizioni veterinarie vigenti per il commercio interno tra gli Stati membri dell’UE. Questo principio vale anche per il commercio con la Norvegia e l’Irlanda del Nord e, per quanto riguarda gli animali d’acquacoltura e i prodotti di origine animale, con l’Islanda. Per tutti gli altri animali e il materiale germinale, nel commercio con l’Islanda trovano applicazione le condizioni di importazione per gli Stati terzi.

Situazione epizootica: l’USAV e gli uffici veterinari cantonali informano sui nuovi focolai di epizoozie in Svizzera: Sistema d’informazione di notifica delle epizoozie (InfoSM).

Gli Stati membri dell’UE, la Norvegia, l’Islanda, l’Irlanda del Nord e la Svizzera notificano i loro casi di epizoozie al sistema dell’UE: Animal Disease Information System (ADIS) (in inglese).

Informazioni aggiornate sono disponibili nelle sottorubriche più sotto delle diverse epizoozie.

L’USAV informa mensilmente sulla situazione internazionale e sulla diffusione delle principali malattie nel Bollettino Radar: Radar (admin.ch)

Le autorità veterinarie dei singoli Stati membri forniscono informazioni su eventuali restrizioni di polizia sanitaria sul loro territorio.

Per maggiori informazioni sulle disposizioni commerciali: Importazione (ricerca) (admin.ch) e Esportazione (admin.ch).

Misure di protezione attualmente in vigore

Ulteriori informazioni

Ultima modifica 17.01.2025

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https://www.blv.admin.ch/content/blv/it/home/import-und-export/geltende-schutzmassnahmen/eu.html