Le misure di protezione nel commercio con l’UE prevengono la diffusione di epizoozie attraverso gli animali e i prodotti di origine animale. Qui troverete le informazioni, aggiornate ogni settimana, su disposizioni vigenti, obblighi e restrizioni attuali.
Informazioni generali
Per motivi legati alla legislazione sulle epidemie, nell’UE e in Svizzera possono essere disposte restrizioni che prevalgono sulle normali prescrizioni. In questa pagina troverete i termini, le norme, gli obblighi e le fonti di informazione più importanti. Vengono inoltre elencate le misure di protezione attualmente applicabili alle epizoozie altamente contagiose.
Le misure di protezione mirano a ridurre il rischio di diffusione delle epizoozie attraverso gli scambi commerciali. Si basano su scoperte scientifiche e possono interessare animali e merci diversi a seconda delle caratteristiche dell’agente patogeno epizootico.
I portatori di agenti epizootici possono essere animali vivi, materiale germinale, alimenti quali carne e latte, selvaggina, pelli, pelame e altri sottoprodotti di origine animale, nonché fieno e paglia.
In caso di epizoozia, le autorità competenti istituiscono zone soggette a restrizioni da cui gli animali e i prodotti animali interessati possono essere eventualmente immessi in commercio solo se espressamente autorizzato. Chiunque non rispetti queste restrizioni è perseguibile e rischia la confisca degli animali o delle merci interessate.
Nel commercio di animali vivi e prodotti di origine animale tra gli Stati membri dell’UE e la Svizzera si applicano, in conformità agli accordi bilaterali, le stesse disposizioni veterinarie vigenti per il commercio interno tra gli Stati membri dell’UE. Questo principio vale anche per il commercio con la Norvegia e l’Irlanda del Nord e, per quanto riguarda gli animali d’acquacoltura e i prodotti di origine animale, con l’Islanda. Per tutti gli altri animali e il materiale germinale, nel commercio con l’Islanda trovano applicazione le condizioni di importazione per gli Stati terzi.
Situazione epizootica: l’USAV e gli uffici veterinari cantonali informano sui nuovi focolai di epizoozie in Svizzera.
Maggiori informazion: Dashboard USAV: epizoozie: bollettino settimanale
Gli Stati membri dell’UE, la Norvegia, l’Islanda, l’Irlanda del Nord e la Svizzera notificano i loro casi di epizoozie al sistema dell’UE: Animal Disease Information System ADIS.
European Commission: Animal Disease Information System ADIS
Le informazioni aggiornate sono riportate di seguito sotto le rispettive epizoozie.
Le informazioni mensili sulla situazione internazionale e sulla diffusione di importanti malattie sono disponibili nel: Bollettino Radar
Le autorità veterinarie competenti dei singoli Stati membri forniscono informazioni su eventuali restrizioni di polizia sanitaria su un determinato territorio.
Per maggiori informazioni sulle disposizioni commercialii: Importazione (ricerca) e Esportazione.
I detentori di animali e le aziende non devono mettere a rischio la salute degli animali nel luogo di destinazione. Per questo motivo devono rispettare determinate regole negli scambi commerciali.
In Svizzera e nell’UE vige quanto segue: possono essere immessi in commercio unicamente animali e materiale germinale che non presentano segni di un’epizoozia trasmissibile.
Obbligo di notifica
I detentori di animali devono notificare immediatamente qualunque sintomo sospetto a un veterinario o a un ispettore degli apiari. È necessario collaborare e adottare immediatamente misure per prevenire che l’epizoozia si diffonda ulteriormente. Inoltre è necessario informare l’ufficio veterinario cantonale.
Obbligo di notifica preventiva
Prima di ogni trasferimento occorre tenere conto della situazione epizootica nel luogo di origine e di destinazione. Gli importatori hanno pertanto l’obbligo di dichiarare all’ufficio veterinario cantonale le seguenti merci almeno 10 giorni prima dell’importazione:
- animali a unghia fessa (bovini, ovini, caprini, suini, camelidi, bufali, bisonti, selvaggina d’allevamento);
- gallinacei, palmipedi, ratiti;
- api e bombi;
- materiale germinale di suini.
Informazioni sulle condizioni di esportazione nell’UE possono essere richieste agli uffici veterinari cantonali.
In caso di esportazione si consiglia di verificare in anticipo con le autorità del luogo di destinazione competenti se occorre prendere in considerazione disposizioni nazionali aggiuntive oltre a quelle vigenti a livello europeo.
Informazioni complementari sulle varie epizoozie
Tutte le epizoozie/malattie animali
Animali vivi
I servizi veterinari cantonali sono responsabili dell’esecuzione nelle zone soggette a restrizioni in caso di epizoozia. Forniscono informazioni sulle disposizioni vigenti.
Ulteriori informazioni:
Importazione (ricerca)
Importazione dall’UE
Esportazione di animali e prodotti animali verso l’UE
Alimenti provenienti da stabilimenti in zone soggette a restrizioni
Gli alimenti di origine animale provenienti da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni possono essere immessi in commercio solo con l’autorizzazione delle autorità competenti. Ogni partita deve essere accompagnata da un certificato sanitario, che viene trasmesso tramite TRACES.
E deve essere trasportata direttamente e senza trasbordi nell’azienda alimentare precedentemente concordata con le autorità del luogo di destinazione. Questa procedura garantisce la tracciabilità e permette di richiamare, se necessario, le merci contaminate.
Le autorità competenti specificano quali prodotti le aziende alimentari situate nelle zone soggette a restrizioni possono spedire in altri Stati membri.
All’acquisto in qualità di privati, non è possibile stabilire quali prodotti possano essere venduti solo a livello nazionale. È quindi sconsigliabile introdurre privatamente alimenti di origine animale da regioni colpite da focolai di epizoozie.
Disposizioni generali:
Importazione (ricerca)
Derrate alimentari e oggetti d’uso
Esportazione di alimenti
Sottoprodotti di origine animale
Chiunque commerci o smaltisca sottoprodotti di origine animale (SOA) deve garantire che non si diffondano agenti patogeni e che l’ambiente non venga messo a rischio.
Molte attività legate ai SOA devono essere comunicate all’ufficio veterinario cantonale. Per alcune attività è inoltre necessaria un’autorizzazione d’esercizio da parte dell’ufficio veterinario cantonale.
Per il commercio con l’UE di alcuni SOA e alcune merci di origine animale occorre un’autorizzazione di polizia sanitaria dell’USAV.
A seconda del loro potenziale di rischio per gli esseri umani e gli animali, i SOA sono classificati in tre categorie.
Maggiori informazioni: Sottoprodotti di origine animale.
Ulteriori informazioni:
Importazione (ricerca)
Importazione dall’UE
Esportazione di animali e prodotti animali verso l’UE
Le informazioni sulle misure di protezione aggiuntive nelle zone soggette a restrizioni sono disponibili alle voci delle singole epizoozie.
Sulla pagina Basi legali si trovano le prescrizioni della Svizzera e dell’UE in materia di salute degli animali che disciplinano il commercio tra Stati membri dell’UE e la Svizzera di animali vivi, materiale germinale (sperma, ovuli e embrioni) e di sottoprodotti di origine animale.
Misure di protezione attualmente in vigore
A causa dell’attuale situazione epizootica nell’UE, si applicano misure di protezione per le seguenti epizoozie altamente contagiose:
Situazione epizootica in Svizzera
La LSD non è mai stata rilevata in Svizzera.
Maggiori informazioni: Lumpy skin disease (dermatite nodulare contagiosa)
Attualmente vi sono zone soggette a restrizioni in:
Francia e Spagna
Attualmente vi sono zone di vaccinazione in:
Francia, Italia, Svizzera e Spagna
Le misure di protezione per l’esportazione da zone soggette a restrizioni si applicano a:
Animali vivi della specie bovina, bufali e bisonti, il loro materiale germinale (sperma, ovuli, embrioni), sottoprodotti della macellazione (in particolare pelli e pelame), latte crudo, colostro e latticini.
Misure di protezione
In caso di un primo focolaio di LSD, gli Stati membri dell’UE istituiscono zone di restrizione ai sensi del regolamento delegato (UE) 2020/687. L’allegato VI stabilisce i divieti nella zona soggetta a restrizioni e l’allegato VII i trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale.
La Commissione europea ha stabilito ulteriori misure per la lotta alla LSD ed elenca le zone soggette a restrizioni:
In Italia nella decisione di esecuzione (UE) 2025/1582, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2026/190.
In Francia nella decisione di esecuzione (UE) 2025/1708, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2026/662.
In Spagna nella decisione di esecuzione (UE) 2025/2248, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2026/552 e decisione di esecuzione (UE) 2026/852.
Per gli animali vaccinati e i loro prodotti si applicano restrizioni al commercio, stabilite nel regolamento delegato (UE) 2023/361, allegato IX. Per il ritorno degli animali dopo l'alpeggio valgono condizioni particolari. Le autorità cantonali forniscono informazioni in merito.
Vaccinazione in Svizzera: Lumpy skin disease (dermatite nodulare contagiosa)
Maggiori informazioni
Italia: WAHIS Event 6568
Francia: WAHIS Event 6584. Sito web del Ministero dell'Agricoltura
Spagna: WAHIS 6843
Situazione epizootica in Svizzera
La Svizzera è indenne dalla PSA.
Maggiori informazioni: Peste suina africana (PSA)
Attualmente vi sono zone soggette a restrizioni in:
Bulgaria, Cechia, Croazia, Estonia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Spagna e Ungheria; per la diffusione esatta, consultare la mappa interattiva* della Commissione europea.
Le misure di protezione per l’esportazione da zone soggette a restrizioni si applicano a:
Suini e cinghiali (suidae) sotto forma di animali vivi, carcasse intere, materiale germinale, carne e sottoprodotti di origine animale provenienti da macelli o dalla caccia (scopo commerciale o privato).
Importazione di alimenti nel traffico turistico
L’USAV raccomanda vivamente ai privati che rientrano in Svizzera da una regione colpita dalla PSA di rinunciare a portare con sé prodotti a base di carne. L’autorità competente del Paese colpito istruisce le proprie aziende alimentari sui prodotti che possono essere inviati negli altri Paesi e su quelli per cui è vietata l’esportazione. I privati che acquistano i prodotti nei Paesi colpiti non sanno se sono destinati al consumo esclusivo in quel Paese. Nonostante le misure precauzionali adottate, per questi prodotti vi è comunque un rischio maggiore che contengano l’agente patogeno. Informazioni in varie lingue: Attention!Achtung!Attenzione!
Cinghiali in libertà
L’importazione, l’esportazione e il traffico di cinghiali in libertà sono di norma vietati, anche al di fuori dalle zone soggette a restrizioni.
Misure di protezione
In caso di un primo focolaio di PSA, gli Stati membri dell’UE istituiscono zone soggette a restrizioni intorno ai focolai nei suini domestici e zone infette intorno ai focolai nei cinghiali. Queste misure sono rette dal regolamento delegato (UE) 2020/687. L’allegato VI stabilisce i divieti nella zona soggetta a restrizioni e l’allegato VII i trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale.
Nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 la Commissione europea ha stabilito ulteriori misure per la lotta alla PSA ed elenca le zone soggette a restrizioni, che vengono costantemente aggiornate in base agli sviluppi epidemiologici, più recentemente con la seguente modifica: regolamento di esecuzione (UE) 2026/767.
Maggiori informazioni
UE: African swine fever - European Commission
Italia: Mappa interattiva dell’Italia, sito web del Ministero della Salute, laboratorio di riferimento nazionale: IZSPLV
Germania: Laboratorio di riferimento nazionale FLI. Siti web degli Stati federali interessati: Sassonia, Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Brandeburgo, Assia (con la mappa delle zone soggette a restrizione locale), Renania-Palatinato, Baden-Württemberg e Renania Settentrionale-Vestfalia
*Zone soggette a restrizioni nella mappa interattiva basata sugli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594:
- allegato I:
- parte I in azzurro sulla mappa: zone in cui non sono ancora stati registrati casi di PSA, la cui popolazione di cinghiali è tuttavia soggetta a una stretta sorveglianza;
- parte II in rosa sulla mappa: zone in cui sono stati registrati casi di PSA nei cinghiali, senza focolai nelle aziende detentrici di suini;
- parte III in rosso sulla mappa: zone con focolai di PSA nelle aziende detentrici di suini, attorno ai quali sono state istituite zone di protezione (circa 3 km), zone di sorveglianza (circa 10 km) e nel resto dell’area le cosiddette «ulteriori zone soggette a restrizioni»;
- allegato II:
- parte A in giallo sulla mappa: zone infette a seguito di un focolaio di PSA nei cinghiali in una zona precedentemente indenne da malattia;
- parte B in viola sulla mappa: zone soggette a restrizioni intorno a singole aziende detentrici di suini colpite in aree precedentemente indenni o che non hanno registrato focolai in allevamenti di suini negli ultimi 12 mesi.
Situazione epizootica in Svizzera
Dall’inizio di novembre 2025 sono stati rilevati in Svizzera diversi casi di influenza aviaria. L'ultimo caso è stato confermato il 19 febbraio 2026.
WAHIS Event 6985.
Maggiori informazioni: Influenza aviaria (AI) nell’animale e Monitoraggio dell’influenza aviaria negli uccelli selvatici
Attualmente vi sono zone soggette a restrizioni in:
Bulgaria, Danimarca, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria
Le misure di protezione per l’esportazione da zone soggette a restrizioni si applicano a:
Uccelli di tutte le specie ed età, uova da cova e di consumo, carne di pollame e sottoprodotti di origine animale.
Misure di protezione
In caso di un primo focolaio di HPAI nel pollame o negli uccelli detenuti, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, gli Stati membri dell’UE istituiscono zone soggette a restrizioni. L’allegato VI stabilisce i divieti nella zona soggetta a restrizioni e l’allegato VII i trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale. Anche i casi negli uccelli selvatici sono soggetti a obbligo di notifica e le autorità possono istituire zone infette.
Nella decisione di esecuzione (UE) 2023/2447* la Commissione europea ha stabilito ulteriori misure per la lotta all’HPAI ed elenca le zone soggette a restrizioni. Le modifiche più recenti sono entrate in vigore con la decisione di esecuzione (UE) 2026/856.
Il regolamento delegato (UE) 2023/361 consente la vaccinazione d’urgenza e preventiva del pollame contro l’influenza aviaria negli Stati membri dell’UE. In Svizzera, attualmente la vaccinazione contro l’influenza aviaria è vietata.
Maggiori informazioni
UE: Avian influenza - European Commission, Mappa UE; informazioni del laboratorio di riferimento dell’UE in Italia: EURL Avian Flu Data Portal
Germania: Klassische Geflügelpest | Friedrich-Loeffler-Institut
Francia: Piattaforma ESA bollettino settimanale BHVSI-SA; vaccinazione: Influenza aviaire: le plan de vaccination de la France | Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire
Italia: Influenza aviaria
*L’allegato alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 elenca le zone soggette a restrizioni e la relativa durata:
- nella parte A le zone di protezione (raggio di circa 3 km dallo stabilimento interessato);
- nella parte B le zone di sorveglianza (raggio di circa 10 km dallo stabilimento interessato);
- nella parte C le eventuali zone soggette a restrizioni (dimensioni in base alle necessità e alla densità di aziende avicole nella zona).
Situazione epizootica in Svizzera
La Svizzera è indenne dal vaiolo degli ovini e dei caprini.
Maggiori informazioni: Vaiolo degli ovini e dei caprini
Attualmente vi sono zone soggette a restrizioni in:
Bulgaria e Grecia.
Le misure di protezione per l’esportazione da zone soggette a restrizioni si applicano a:
Ovini, caprini e relativo materiale germinale (sperma, ovuli ed embrioni), tutti i tipi di carne, compresi intestini e vesciche per il consumo umano, colostro, latte e latticini e sottoprodotti di origine animale, compresi pelli, pelame e lana.
Misure di protezione
In caso di un primo focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, gli Stati membri dell’UE istituiscono zone soggette a restrizioni. L’allegato VI stabilisce i divieti nella zona soggetta a restrizioni e l’allegato VII i trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale.
La Commissione europea ha stabilito ulteriori misure per la lotta ed elenca le zone soggette a restrizioni:
In Grecia nella decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 (si applica fino al 30.06.2026), modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2026/838. I movimenti di ovini e caprini dal territorio della Grecia verso una destinazione situata al di fuori della Grecia sono vietati fino al 30 giugno 2026.
In Bulgaria, le misure di emergenza sono disciplinate dalla decisione di esecuzione (UE) 2025/1160, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2026/462. I movimenti di ovini e caprini dal territorio della Bulgaria verso una destinazione situata al di fuori della Bulgaria sono vietati fino al 31 marzo 2026.
Maggiori informazioni
Grecia: WAHIS Event 6592
Bulgaria: WAHIS Event 6664
UE: Sheep pox and goat pox
Situazione epizootica in Svizzera
Il 28.08.2024 è stato confermato un caso di BTV-8 in un bovino: WAHIS Event 5839. Inoltre, sono stati confermati primi casi di BTV-3 in ovini il 29.08.2024: WAHIS Event 5840.
Maggiori informazioni e attuale numero di casi: malattia della lingua blu (Bluetongue BT)
A seguito di questi casi, tutta la Svizzera è zona delimitata a causa della febbre catarrale ovina: Ordinanza dell’USAV del 2 settembre 2024 che istituisce provvedimenti per evitare l’ulteriore diffusione della febbre catarrale ovina.
Nel commercio con l’UE si applicano le condizioni armonizzate dell’UE sulla febbre catarrale ovina. La Svizzera è considerata una zona «senza status».
Per le esportazioni di animali dalla Svizzera, il periodo privo di vettori previsto dall’articolo 2a non può ancora essere utilizzato. Il necessario monitoraggio delle zanzare è attualmente in fase di sviluppo.
Le misure di protezione per l’esportazione si applicano a:
bovini, ovini, caprini, camelidi, cervidi e tutti gli altri artiodattili (tranne i suini), nonché al loro materiale germinale.
Stati membri dell’UE con stato di «indenne da BTV»:
Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Slovacchia, Finlandia.
Territori con stato di «indenne da BTV»:
territori specifici in Italia, Spagna, Polonia, Portogallo, Irlanda del Nord.
Zone con programma di eradicazione della BTV approvato: territori specifici in Spagna.
Zone «senza stato» per la BTV: tutti i territori colorati di blu nella mappa, inclusa la Svizzera.
Paesi Bassi, luglio 2024: forte aumento dei casi di BTV-3 in ovini e caprini - con sintomi, nonostante l’uso di vaccini: sito web BT, mappa degli animali positivi, compreso il BTV-12 da ottobre 2024.
Germania, agosto 2024: forte aumento dei casi di BTV-3 con diffusione a livello nazionale (FLI).
Austria: Blauzungenkrankheit, Bluetongue - AGES
Francia: Situazione e mappa con i casi di BTV-3, 4 e 8
Italia: BENV│Bollettino Epidemiologico Nazionale Veterinario casi e sierotipi.
Fonti d’informazione sullo stato
Per lo stato di «indenne da BTV» di uno Stato membro o di un territorio si rimanda al sito internet della Commissione europea > Disease free areas > «Links to the internet-based information pages of the Member States».
Nel caso in cui non riuscissero a mantenerlo, gli Stati membri devono aggiornare le proprie liste entro 2 giorni lavorativi. Le informazioni ivi contenute sono quindi le più aggiornate.
La mappa sul sito Bluetongue - European Commission viene aggiornata meno rapidamente.
La Commissione europea elenca gli Stati membri e le zone con stato approvato nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620. L’ultima modifica dell’allegato è avvenuta tramite il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1401. Una perdita dello stato di «indenne» viene registrata con un po’ di ritardo.
Fonti d’informazione sui sierotipi BTV nei territori interessati:
Vedi Animal Disease Information System ADIS dell’UE: ADIS Notification > Documento «Overview report from 1 of January of the current year».
Maggiori informazioni su Bollettino Radar
Misure di protezione
Stato:
I requisiti per ottenere lo stato di «indenne» o richiedere un programma di eradicazione sono stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2020/689.
Commercio:
Per il commercio devono essere adottate misure in modo che la BTV 1-24 non venga importata in territori con stato di «indenne» o con un programma di eradicazione volontario. Nei certificati TRACES le garanzie previste dai regolamenti delegati (UE) 2020/688 (animali vivi), (UE) 2020/686 (materiale germinale) e (UE) 2020/689 sono da confermare.
- Animali vaccinati dopo la scadenza del termine d’attesa necessario (sono rilevanti i sierotipi nel luogo di origine e in quello di destinazione); tuttavia, le vaccinazioni contro il BTV-3 non sono attualmente riconosciute nel commercio transfrontaliero.
- Animali immunizzati (positivi agli anticorpi) dopo la scadenza del termine d’attesa necessario.
- Animali da aziende protette dai vettori (attuazione estremamente impegnativa).
- Animali da territori stagionalmente liberi dai vettori (come elencato nel documento pubblicato sul sito web Bluetongue - European Commission sotto «seasonally BTV-free period»).
- Secondo requisiti specifici dell’autorità competente nel luogo di destinazione. La Commissione europea informa sulle deroghe autorizzate dagli Stati membri dell’UE sul sito web Bluetongue - European Commission. Le deroghe si applicano a tutti luoghi di origine.
La Svizzera autorizza l’importazione di animali ricettivi alla BT di qualsiasi età:
- senza requisiti relativi ai sierotipi BTV-3 e BTV-8;
- da regioni con altri sierotipi di BTV, se prima del movimento sono stati protetti dalle zanzare con insetticidi o repellenti per almeno 14 giorni e l’analisi del sangue (PCR) ha confermato l’assenza del virus.
Le disposizioni sono definite negli articoli 13, 17 (b), 24 (b), 27 (b), 30 (b) e 64 (3) (b) del regolamento delegato (UE) 2020/688 e nei punti 6 e 8 dell’allegato V parte II capitolo 2 sezione 1 del regolamento delegato (UE) 2020/689. La Commissione europea e gli Stati membri dell’UE ne sono stati informati. Il documento è disponibile sul sito web Bluetongue - European Commission.
Tutte le altre condizioni in TRACES rimangono invariate: possono essere spostati solo animali senza segni clinici di malattia.
L’USAV raccomanda di informarsi presso il partner commerciale sulla situazione attuale nel luogo d’origine prima di ogni movimento, di astenersi dall’importazione se le informazioni non sono chiare e di sorvegliare con particolare attenzione gli animali importati dopo l'arrivo.
Il materiale germinale di bovini, ovini, caprini, camelidi e cervidi può essere esportato con i certificati sanitari alle seguenti condizioni:
- solo da aziende in cui, fino a 30 giorni prima e durante la raccolta del materiale germinale, non è stata segnalata nessuna epizoozia della categoria D e
- da animali donatori che sono stati testati per la BTV tramite prelievo del sangue mediante
- analisi sierologica con esito negativo nel corso dell’intero periodo di raccolta, almeno ogni 60 giorni e nel lasso di tempo compreso tra il 28º e il 60º giorno dopo l’ottenimento del materiale germinale dell’invio corrispondente, oppure
- rilevamento degli agenti patogeni con esito negativo
- all’inizio e al termine della raccolta del seme, così come durante la raccolta del seme in intervalli di tempo (almeno ogni 7 giorni) tramite un test di isolamento del virus; oppure almeno ogni 28 giorni tramite un test PCR; oppure
- il giorno del prelievo di ovuli o embrioni;
- da animali donatori che sono stati tenuti per 60 giorni in un’azienda protetta dai vettori (attuazione estremamente impegnativa);
- da animali da donatori che, fino alla raccolta di materiale germinale, sono stati tenuti per almeno 60 giorni in un territorio stagionalmente indenne da un’infezione da BTV.
Categoria di epizoozia:
La malattia della lingua blu (BTV 1-24) dei sierotipi 1-24 è stata classificata nell’ordinanza di esecuzione (UE) 2018/1882 come malattia di categoria C, D ed E.
Situazione epizootica in Svizzera
La malattia emorragica epizootica (EHD) finora non è stata rilevata in Svizzera.
Maggiori informazioni: Malattia emorragica epizootica (EHD)
Situazione epizootica nell’UE
Sono stati segnalati casi in Portogallo, Spagna e Francia.
Le misure di protezione per l’esportazione si applicano a:
bovini, ovini, caprini, camelidi, cervidi e tutti gli altri artiodattili (tranne i suini), nonché al loro materiale germinale.
Misure di protezione
Nel commercio devono essere adottate misure per garantire che la EHD non si diffonda dalle aziende interessate dalla malattia a un territorio nel raggio di 150 km di distanza.
Categoria di epizoozia
La EHD è stata classificata nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 come malattia di categoria D ed E.
L’esportazione di animali vivi da aziende nel cui raggio di 150 km è stato segnalato un caso di EHD negli ultimi due anni è soggetta ai requisiti del regolamento delegato (UE) 2020/688 (modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/3160).
Le seguenti condizioni sono previste dal 9 gennaio 2025:
- animali da territori stagionalmente liberi dai vettori, dopo la scadenza del termine d'attesa necessario: ad esempio dalla Spagna (vedere sopra);
- animali vaccinati contra la EHD, dopo la scadenza del termine d'attesa necessario (essa condizione sarà utile appena un produttore di vaccini può garantire un periodo di immunità per la specie in questione)
- animali da stabilimenti protette dai vettori (implementazione estremamente impegnativa);
- Deroghe autorizzate dall’autorità competente al luogo di destinazione (senza condizioni o secondo requisiti specifici). La Commissione europea e i Stati Membri devono essere informati su queste deroghe prima del loro applicazione. Le deroghe valgono per tutti i territori di origine.
Al momento la Svizzera non ha autorizzato tale deroghe al importazione.
I requisiti per le zone stagionalmente liberi dai vettori, la sorveglianza dei moscerini necessaria e gli stabilimenti protetto dai vettori sono definiti nell’allegato IX del regolamento delegato (UE) 2020/688.
I certificati sanitari sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 (modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/243). Seguirà un aggiornamento.
L’esportazione di materiale germinale dai territori interessati è soggetta ai requisiti del regolamento delegato (UE) 2020/686. Nei certificati sanitari secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 (modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/243) al momento sono disponibili le seguenti opzioni:
- Il materiale germinale di camelidi e cervidi proveniente da un’azienda nel cui raggio di 150 km è stata segnalata la EHD nel corso dei due anni precedenti all’esportazione non può essere trasportato negli altri Stati membri.
- Il materiale germinale di bovini, ovini e caprini può essere esportato con i certificati sanitari «BOV-SEM-A-INTRA», «BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA», «OV/CAP-SEM-A-INTRA» e «OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA» alle seguenti condizioni:
- solo da aziende in cui, fino a 30 giorni prima e durante l’estrazione del materiale germinale, non è stata segnalata nessuna epizoozia della categoria D e
- da animali donatori che sono stati testati per la EHD tramite prelievo del sangue mediante
- analisi sierologica con esito negativo nel corso dell’intero periodo di estrazione, almeno ogni 60 giorni e nel lasso di tempo compreso tra il 28º e il 60º giorno dopo l’ottenimento del materiale germinale dell’invio corrispondente, oppure
- rilevamento degli agenti patogeni con esito negativo
- all’inizio e al termine della raccolta del seme, così come durante la raccolta del seme in intervalli di tempo (almeno ogni 7 giorni) tramite un test di isolamento del virus; oppure almeno ogni 28 giorni tramite un test PCR; oppure
- il giorno del prelievo di ovuli o embrioni;
- da animali donatori che sono stati tenuti per 60 giorni in un’azienda protetta dai vettori (attuazione estremamente impegnativa);
- in animali da espianto che, fino all’estrazione di materiale germinale, sono stati tenuti per almeno 60 giorni in un territorio stagionalmente indenne da un’infezione da EHD: ad esempio dalla Spagna (nei mesi invernali, in base a documenti sul sito web ufficiale della Spagna).
Maggiori informazioni
Francia: Maladie hémorragique épizootique (MHE); non si parla di tempo libero da vettori.
Spagna: Enfermedad hemorrágica epizoótica; regioni con periodo privo di vettori: Zonas estacionalmente libres España 2024-2025.
Situazione epizootica in Svizzera
In Svizzera non è ancora stato segnalato alcun caso di infestazione.
Maggiori informazioni: Piccolo coleottero dell’alveare (Aethina tumida)
Attualmente vi sono zone soggette a restrizioni in:
Italia: l’intera regione della Calabria e l’intera regione della Sicilia;
Francia: Dipartimento della Riunione.
Le misure di protezione per l’esportazione da zone soggette a restrizioni si applicano a:
Api, bombi, sottoprodotti apicoli non trasformati, attrezzature per l’apicoltura, prodotti apistici in favi destinati al consumo umano.
Importazione in Svizzera
Gli importatori hanno l’obbligo di dichiarare all’ufficio veterinario cantonale le spedizioni di api e bombi almeno 10 giorni prima dell’importazione.
L’infestazione di Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare) è soggetta a obbligo di notifica ed è rilevante per il commercio (epizoozia di categoria D). La Commissione europea ha stabilito le zone soggette a restrizioni nelle quali vigono il divieto di spedizione di animali e merci e la sorveglianza degli alveari nella decisione di esecuzione (UE) 2023/110; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/3119.
Maggiori informazioni
UE: Honey bees - European Commission
- Movements between Member States and entry into the Union - European Commission
- Small hive beetle outbreaks - European Commission
Italia: WAHIS Event 1859; informazioni del laboratorio di riferimento nazionale: IZSVe > situazione epidemiologica 2024; Ministero della Salute: Aethina tumida
Francia (La Riunione): WAHIS Event 4523
Situazione epizootica in Svizzera
La Svizzera è indenne dalla peste dei piccoli ruminanti.
Maggiori informazioni: Peste bovina / Peste dei piccoli ruminanti
Attualmente vi sono zone soggette a restrizioni in:
Bulgaria e Romania.
Le misure di protezione per l’esportazione da zone soggette a restrizioni si applicano a:
Ovini, caprini e relativo materiale germinale (sperma, ovuli ed embrioni), tutti i tipi di carne, compresi intestini e vesciche per il consumo umano, colostro, latte e latticini e sottoprodotti di origine animale, compresi pelli, pelame e lana.
Misure di protezione
In caso di un primo focolaio di peste dei piccoli ruminanti, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, gli Stati membri dell’UE istituiscono zone soggette a restrizioni. L’allegato VI stabilisce i divieti nella zona soggetta a restrizioni e l’allegato VII i trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale.
La Commissione europea ha stabilito ulteriori misure per la lotta alla PPR ed elenca le zone soggette a restrizioni:
In Romania nella decisione di esecuzione (UE) 2025/638, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2025/2631.
I movimenti di caprini e ovini dall’intero territorio della Romania verso una destinazione situata in un altro Stato membro o attraverso i territori di altri Stati membri sono vietati fino al 30 giugno 2026.
In Bulgaria nella decisione di esecuzione (UE) 2024/3238, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2025/2382 (applicabile fino al 30 giugno 2026). I movimenti di caprini e ovini dall’intero territorio della Bulgaria verso una destinazione situata in un altro Stato membro sono vietati fino al 30 giugno 2026.
Maggiori informazioni
Romania: WAHIS Event 6313
Bulgaria: WAHIS Event 6082
UE: Infection with Peste des petits ruminants virus - European Commission
Situazione epizootica in Svizzera
La Svizzera è indenne dalla peste suina classica.
Maggiori informazioni: Peste suina classica (PSC)
Attualmente vi sono zone soggette a restrizioni in:
Romania.
Le misure di protezione per l’esportazione da zone soggette a restrizioni si applicano a:
Suini, cinghiali (tutti i suidae) e pecari (tayassuidae) sotto forma di animali vivi, carcasse intere, materiale germinale, carne e sottoprodotti di origine animale provenienti da macelli o dalla caccia (scopo commerciale o privato).
Importazione di alimenti nel traffico turistico privato
L’USAV raccomanda vivamente ai privati che rientrano in Svizzera da una regione colpita dalla peste suina classica di rinunciare a portare con sé prodotti a base di carne. L’autorità competente del Paese in questione istruisce le proprie aziende alimentari sui prodotti che possono essere inviati negli altri Paesi e su quelli per cui è vietata l’esportazione. I privati che acquistano i prodotti nei Paesi colpiti non sanno se sono destinati al consumo esclusivo in quel Paese. Nonostante le misure precauzionali adottate, per questi prodotti vi è comunque un rischio maggiore che contengano l’agente patogeno. Informazioni in varie lingue: Attention! Achtung! Attenzione!
Cinghiali in libertà:
L’importazione, l’esportazione e il traffico di cinghiali in libertà sono generalmente vietati, anche dai territori al di fuori delle zone soggette a restrizioni.
Misure di protezione
In caso di un primo focolaio di peste suina classica, gli Stati membri dell’UE istituiscono zone soggette a restrizioni intorno ai focolai nei suini domestici e zone infette intorno ai focolai nei cinghiali. Queste misure sono rette dal regolamento delegato (UE) 2020/687. L’allegato VI stabilisce i divieti nella zona soggetta a restrizioni e l’allegato VII i trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale.
Nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/934, la Commissione europea ha stabilito ulteriori misure per la lotta alla peste suina classica ed elenca le zone soggette a restrizioni, che vengono costantemente aggiornate in base agli sviluppi epidemiologici, da ultimo con la seguente modifica: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2158.
Maggiori informazioni
Situazione epizootica in Svizzera
La Svizzera è indenne dall'infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione.
Maggiori informazioni: Malattia di Newcastle (ND)
Attualmente vi sono zone soggette a restrizioni in:
Polonia.
Le misure di protezione per l’esportazione da zone soggette a restrizioni si applicano a:
Uccelli di tutte le specie e di tutte le età, la loro carne, uova da cova e destinate al consumo e sottoprodotti di origine animale (compresi liquame/letame e piume).
Misure di protezione
In caso di un primo focolaio di ND nel pollame o negli uccelli detenuti, gli Stati membri dell’UE istituiscono zone soggette a restrizioni ai sensi del regolamento delegato (UE) 2020/687. L’allegato VI stabilisce i divieti nella zona soggetta a restrizioni e l’allegato VII i trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale.
Nella decisione di esecuzione (UE) 2025/2256 la Commissione europea ha stabilito ulteriori misure per la lotta all’ND ed elenca le zone soggette a restrizioni. Le modifiche più recenti sono entrate in vigore con la decisione di esecuzione (UE) 2026/816.
Maggiori informazioni
Polonia: WAHIS Event 6934
Situazione epizootica in Svizzera
La Svizzera è indenne dalla AE.
Maggiori informazioni: Afta epizootica (AE)
Attualmente vi sono zone soggette a restrizioni in:
Cipro e Grecia
Attualmente vi sono zone di vaccinazione in:
Ciprio
Le misure di protezione per l’esportazione da zone soggette a restrizioni si applicano a:
Tutti gli artiodattili e i proboscidati (come bovini, bufali, ovini, caprini, suini, camelidi, cervidi) sotto forma di animali vivi, carcasse intere, il loro materiale germinale, tutti i tipi di carne, colostro, latte e latticini e tutti i sottoprodotti di origine animale compresi pelli, pelame e lana, provenienti da macelli o dalla caccia (scopo commerciale o privato).
Misure di protezione
In caso di un primo focolaio di AE, gli Stati membri dell’UE istituiscono zone soggette a restrizioni secondo il regolamento delegato (UE) 2020/687. L’allegato VI stabilisce i divieti nella zona soggetta a restrizioni e l’allegato VII i trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale.
La Commissione europea ha stabilito ulteriori misure per la lotta ed elenca le zone soggette a restrizioni:
In Grecia nella decisione di esecuzione (UE) 2026/820.
A Cipro nella decisione di esecuzione (UE) 2026/582, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2026/782. I movimenti delle specie animali sopra elencate dall’intero territorio di Cipro verso una destinazione situata in un altro Stato membro sono vietati fino al 1° maggio 2026.
Per gli animali vaccinati e i loro prodotti si applicano restrizioni al commercio, stabilite nel regolamento delegato (UE) 2023/361, allegato VII.
Maggiori informazioni
EU: Foot-and-mouth disease - European Commission; European Union Reference Laboratory for Foot and Mouth disease | EURL
Grecia: WAHIS Event 7379
Cipro: WAHIS 7280
Ulteriori informazioni
Ultima modifica 16.04.2026