Nel traffico di animali e merci con l’UE la Svizzera non adotta misure di protezione unilaterali. Tuttavia, per ragioni di polizia sanitaria, nell’UE e in Svizzera possono essere disposte restrizioni che prevalgono sulle normali prescrizioni.
Informazioni utili
Dal 1° luglio 2024, le disposizioni legali sulle misure di protezione valide per il commercio con l’UE sono reperibili sulla presente pagina e vengono aggiornate almeno una volta alla settimana.
Le misure di protezione servono a ridurre al minimo il rischio di diffusione di un’epizoozia tramite il commercio. Vengono adottate sulla base di risultati scientifici e, a seconda delle caratteristiche dell’agente epizootico, possono applicarsi a diversi animali e merci.
I portatori di agenti epizootici possono essere: animali vivi, materiale germinale, derrate quali carne e latte, selvaggina, pelli, pelame e altri sottoprodotti di origine animale, fieno e paglia.
In caso di epizoozia le autorità competenti stabiliscono le zone soggette a restrizioni: l’immissione in commercio di animali o prodotti animali infetti provenienti da queste zone è vietata o possibile soltanto previa approvazione. Chi non rispetta le restrizioni è penalmente perseguibile e rischia il sequestro delle merci o degli animali.
Nel commercio di animali vivi e prodotti di origine animale tra gli Stati membri dell’UE e la Svizzera si applicano, in conformità agli accordi bilaterali, le stesse disposizioni veterinarie vigenti per il commercio interno tra gli Stati membri dell’UE. Questo principio vale anche per il commercio con la Norvegia e l’Irlanda del Nord e, per quanto riguarda gli animali d’acquacoltura e i prodotti di origine animale, con l’Islanda. Per tutti gli altri animali e il materiale germinale, nel commercio con l’Islanda trovano applicazione le condizioni di importazione per gli Stati terzi.
Situazione epizootica: l’USAV e gli uffici veterinari cantonali informano sui nuovi focolai di epizoozie in Svizzera: Sistema d’informazione di notifica delle epizoozie (InfoSM).
Gli Stati membri dell’UE, la Norvegia, l’Islanda, l’Irlanda del Nord e la Svizzera notificano i loro casi di epizoozie al sistema dell’UE: Animal Disease Information System (ADIS) (in inglese).
Informazioni aggiornate sono disponibili nelle sottorubriche più sotto delle diverse epizoozie.
L’USAV informa mensilmente sulla situazione internazionale e sulla diffusione delle principali malattie nel Bollettino Radar: Radar (admin.ch)
Le autorità veterinarie dei singoli Stati membri forniscono informazioni su eventuali restrizioni di polizia sanitaria sul loro territorio.
Per maggiori informazioni sulle disposizioni commerciali: Importazione (ricerca) (admin.ch) e Esportazione (admin.ch).
I detentori di animali e gli imprenditori non devono mettere in pericolo la situazione sanitaria degli animali nel luogo di destinazione e sono pertanto tenuti a rispettare determinate regole.
In Svizzera e nell’UE possono essere immessi in commercio unicamente animali e materiale germinale che non presentano segni di un’epizoozia trasmissibile.
I detentori di animali devono segnalare immediatamente qualunque sintomo sospetto a un veterinario o a un ispettore degli apiari. È necessario adottare immediatamente misure comuni per prevenire l’ulteriore diffusione dell’epizoozia e informare l’ufficio veterinario cantonale.
Prima di ogni trasferimento occorre tenere conto della situazione nel luogo di origine e di destinazione. Gli importatori hanno pertanto l’obbligo di dichiarare all’ufficio veterinario cantonale le seguenti merci almeno 10 giorni prima dell’importazione:
- animali a unghia fessa (bovini, pecore, capre, suini, camelidi, bufali, bisonti, selvaggina d’allevamento);
- gallinacei, palmipedi, ratiti;
- api e bombi;
- materiale germinale di suini.
Se l’azienda di provenienza in Svizzera o nell’UE è soggetta a una restrizione sanitaria (in caso di epizoozia), il commercio di animali e materiale germinale è di norma vietato.
Informazioni sulle condizioni di esportazione nell’UE possono essere richieste agli uffici veterinari cantonali.
Sul sito web dell’USAV sono inoltre disponibili maggiori informazioni sulle singole epizoozie (v. link nelle sottorubriche più sotto).
In caso di esportazione è opportuno verificare in anticipo con le autorità del luogo di destinazione se occorre prendere in considerazione disposizioni nazionali aggiuntive oltre a quelle vigenti a livello europeo.
Le derrate alimentari di origine animale provenienti da un’azienda di una zona soggetta a restrizioni che potrebbero rappresentare un rischio possono essere immesse in commercio soltanto previa autorizzazione delle autorità locali. Il loro trasporto deve essere accompagnato da un certificato sanitario, trasmesso tramite TRACES (admin.ch). Le derrate devono essere trasportate direttamente e senza trasbordi all’azienda alimentare precedentemente concordata con le autorità del luogo di destinazione. Questo garantisce la tracciabilità e la possibilità di richiamare merci eventualmente contaminate.
Le autorità competenti istruiscono le aziende alimentari che si trovano nelle zone soggette a restrizioni sui prodotti che possono essere esportati in altri Stati membri e su quelli per cui è vietata l’esportazione. In caso di acquisti privati non è chiaro quali prodotti possano essere commercializzati soltanto a livello nazionale, pertanto si sconsiglia di importare alimenti di origine animale provenienti da regioni con focolai epizootici.
Maggiori informazioni
Disposizioni generali: Importazione (ricerca) (admin.ch)
Derrate alimentari e oggetti d’uso (admin.ch)
Esportazione di alimenti (admin.ch)
Chiunque commerci o smaltisca sottoprodotti di origine animale (SPA) deve garantire che non si diffondano agenti patogeni e che l’ambiente non venga messo a rischio. Molte attività relative ai SPA devono essere notificate all’ufficio veterinario cantonale e alcune richiedono un’autorizzazione d’esercizio dell’ufficio veterinario cantonale.
Per il commercio con l’UE di alcuni SPA e alcune merci di origine animale occorre un’autorizzazione di polizia sanitaria dell’USAV.
A seconda del loro potenziale di rischio per gli esseri umani e gli animali, i SPA sono classificati in tre categorie: cfr. Sottoprodotti di origine animale.
Maggiori informazioni
Importazione dall’UE: Sottoprodotti di origine animale dall’UE (admin.ch)
Esportazione nell’UE: Esportazione di animali e prodotti animali verso l’UE (admin.ch)
Nelle sottorubriche delle singole epizoozie si trovano informazioni sulle misure di protezione aggiuntive nelle zone soggette a restrizioni.
Sulla pagina Basi legali si trovano le prescrizioni della Svizzera e dell’UE in materia di salute degli animali che disciplinano il commercio tra Stati membri dell’UE e la Svizzera di animali vivi, materiale germinale (sperma, ovuli e embrioni) e di sottoprodotti di origine animale.
Misure di protezione attualmente in vigore
Situazione epizootica in Svizzera
La Svizzera è indenne dalla AE.
Maggiori informazioni: Afta epizootica (AE)
Attualmente vi sono zone soggette a restrizioni in:
Germania
Le misure di protezione per l’esportazione da zone soggette a restrizioni si applicano a:
Tutti gli artiodattili e i proboscidati (come bovini, bufali, ovini, caprini, suini, camelidi, cervidi) sotto forma di animali vivi, carcasse intere, il loro materiale germinale, tutti i tipi di carne, colostro, latte e latticini e tutti i sottoprodotti di origine animale compresi pelli, pelame e lana, provenienti da macelli o dalla caccia (scopo commerciale o privato).
Misure di protezione
In caso di un primo focolaio di FA, gli Stati membri dell’UE istituiscono zone soggette a restrizioni intorno ai focolai secondo il regolamento delegato (UE) 2020/687. L’allegato VI stabilisce i divieti nella zona soggetta a restrizioni e l’allegato VII i trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale.
Il Land Brandeburgo informa su Maul- und Klauenseuche | MLUK delle misure in vigore: fino al 17 gennaio 2025, tutti i movimenti di artiodattili sono vietati nel Land Brandeburgo (stand still).
La contea di Märkisch-Oderland ha definito una zona soggetta a restrizioni e informa su: Maul- und Klauenseuche
La Commissione europea ha stabilito questa zona soggetta a restrizioni nella decisione di esecuzione (UE) 2025/87 a livello dell 'UE.
L'USAV sconsiglia per il momento l'importazione di animali ricettivi all'FA dalla Germania, fino a quando non sarà possibile valutare meglio le dimensioni di questo focolaio di afta epizootica sorprendente.
Maggiori informazioni
UE: Foot-and-mouth disease - European Commission; European Union Reference Laboratory for Foot and Mouth disease | EURL ; Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed: Animal Health and Welfare - European Commission
Germania: WAHIS Event 6177
BMEL - Tierseuchen - Maul- und Klauenseuche (MKS)
Laboratorio di riferimento nazionale: FLI bestätigt Maul- und Klauenseuche bei Wasserbüffel aus Brandenburg | Friedrich-Loeffler-Institut; Maul- und Klauenseuche | Friedrich-Loeffler-Institut
Situazione epizootica in Svizzera
La Svizzera è indenne dalla PSA.
Maggiori informazioni: Peste suina africana (PSA) (admin.ch)
Attualmente vi sono zone soggette a restrizioni in:
Bulgaria, Cechia, Croazia, Estonia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Svezia, Ungheria; per la diffusione esatta, consultare la mappa interattiva* della Commissione europea.
Le misure di protezione per l’esportazione da zone soggette a restrizioni si applicano a:
suini e cinghiali (suidae) sotto forma di animali vivi, carcasse intere, materiale germinale, carne e sottoprodotti di origine animale provenienti da macelli o dalla caccia (scopo commerciale o privato).
Importazione di alimenti nel traffico turistico
L’USAV raccomanda vivamente ai privati che rientrano in Svizzera da una regione colpita dalla PSA di rinunciare a portare con sé prodotti a base di carne. L’autorità competente del Paese colpito istruisce le proprie aziende alimentari sui prodotti che possono essere inviati negli altri Paesi e su quelli per cui è vietata l’esportazione. I privati che acquistano i prodotti nei Paesi colpiti non sanno se sono destinati al consumo esclusivo in quel Paese. Nonostante le misure precauzionali adottate, per questi prodotti vi è comunque un rischio maggiore che contengano l’agente patogeno. Informazioni in varie lingue: Attention!: Achtung!Attenzione! (admin.ch).
Cinghiali in libertà
L’importazione, l’esportazione e il traffico di cinghiali in libertà sono di norma vietati, anche al di fuori dalle zone soggette a restrizioni.
Misure di protezione
In caso di un primo focolaio di PSA, gli Stati membri dell’UE istituiscono zone soggette a restrizioni intorno ai focolai nei suini domestici e zone infette intorno ai focolai nei cinghiali. Queste misure sono rette dal regolamento delegato (UE) 2020/687. L’allegato VI stabilisce i divieti nella zona soggetta a restrizioni e l’allegato VII i trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale.
Nella decisione di esecuzione (UE) 2023/594 la Commissione europea ha stabilito ulteriori misure per la lotta alla PSA ed elenca le zone soggette a restrizioni, che vengono costantemente aggiornate in base agli sviluppi epidemiologici, più recentemente con la seguente modifica: Decisione di esecuzione (UE) 2024/3245.
Maggiori informazioni
UE: African swine fever - European Commission (europa.eu)
Italia: Mappa interattiva dell’Italia, sito web del Ministero della Salute, laboratorio di riferimento nazionale: IZSPLV
Germania: Laboratorio di riferimento nazionale FLI. Siti web dei Bundesländer interessati: Brandeburgo, Sassonia, Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Assia (con la mappa delle zone soggette a restrizione locale), Renania-Palatinato e Baden-Württemberg.
*Zone soggette a restrizioni nella mappa interattiva basata sugli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594:
- allegato I:
- parte I in azzurro sulla mappa: zone in cui non sono ancora stati registrati casi di PSA, la cui popolazione di cinghiali è tuttavia soggetta a una stretta sorveglianza;
- parte II in rosa sulla mappa: zone in cui sono stati registrati casi di PSA nei cinghiali, senza focolai negli allevamenti di suini;
- parte III in rosso rosso sulla mappa: zone con focolai di PSA negli allevamenti di suini, attorno ai quali sono state istituite zone di protezione (circa 3 km), zone di sorveglianza (circa 10 km) e nel resto dell’area le cosiddette «ulteriori zone soggette a restrizioni»;
- allegato II:
- parte A in giallo sulla mappa: zone infette a seguito di un focolaio di PSA nei suini selvatici in una zona precedentemente indenne da malattia;
- Parte B in viola sulla mappa: zone soggette a restrizioni intorno a singoli allevamenti di suini colpiti in aree precedentemente indenni o che non hanno registrato focolai in allevamenti di suini negli ultimi 12 mesi.
Situazione epizootica in Svizzera
A seguito dell’individuazione del virus dell’influenza aviaria HPAI del sottotipo H5N1 in uccelli selvatici in diversi Cantoni, l'USAV ha esteso la zona di osservazione esistente (le sponde del Lago di Costanza e parte del Reno) alle rive dei grandi laghi e ai corsi d’acqua dell'Altopiano svizzero.
WAHIS Event 6018
L'Ordinanza dell’USAV del 13.12.2024 stabilisce misure per proteggere il pollame che attualmente si applicano alle rive del Lago di Costanza e a un tratto del Reno.
Maggiori informazioni: Influenza aviaria (AI) nell’animale (admin.ch) e Monitoraggio dell’influenza aviaria negli uccelli selvatici (admin.ch).
Attualmente vi sono zone soggette a restrizioni in:
Germania, Francia, Italia, nei Paesi Bassi, in Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Svizzera (casi negli uccelli selvatici) e Ungheria
Le misure di protezione per l’esportazione da zone soggette a restrizioni si applicano a:
uccelli di tutte le specie ed età, uova da cova e di consumo, carne di pollame e sottoprodotti di origine animale.
Misure di protezione
In presenza di un focolaio di HPAI nel pollame o negli uccelli detenuti, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, gli Stati membri dell’UE istituiscono zone soggette a restrizioni. L’allegato VI stabilisce i divieti nella zona soggetta a restrizioni e l’allegato VII i trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale. Anche i casi negli uccelli selvatici sono soggetti a obbligo di notifica e le autorità possono istituire zone infette.
Nella decisione di esecuzione (UE) 2023/2447* la Commissione europea ha stabilito ulteriori misure per la lotta all’HPAI ed elenca le zone soggette a restrizioni. Le modifiche più recenti sono entrate in vigore con la decisione di esecuzione (UE) 2025/84.
Il regolamento delegato (UE) 2023/361 consente la vaccinazione d’urgenza e preventiva del pollame contro l’influenza aviaria negli Stati membri dell’UE. In Svizzera, attualmente la vaccinazione contro l’influenza aviaria è vietata.
Maggiori informazioni
UE: Avian influenza - European Commission (europa.eu), Mappa UE, cronologia degli eventi; informazioni del laboratorio di riferimento dell’UE in Italia: EURL Avian Flu Data Portal (izsvenezie.it)
Germania: Klassische Geflügelpest | Friedrich-Loeffler-Institut (fli.de). Meclemburgo-Pomerania occidentale: WAHIS Event 5811; Sassonia-Anhalt: WAHIS Event 5867.
Francia: Piattaforma ESA bollettino settimanale BHVSI-SA; vaccinazione: Influenza aviaire: le plan de vaccination de la France | Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. WAHIS Event 5810
Italia: Influenza aviaria (salute.gov.it)
Austria: Aviäre Influenza (Vogelgrippe, Geflügelpest) - KVG (verbrauchergesundheit.gv.at)
*L’allegato alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 elenca le zone soggette a restrizioni e la relativa durata:
- nella parte A le zone protezione (raggio di circa 3 km dallo stabilimento interessato);
- nella parte B le zone di sorveglianza (raggio di circa 10 km dallo stabilimento interessato);
- nella parte C le eventuali zone soggette a restrizioni (dimensioni in base alle necessità e alla densità di allevamenti di pollame nella zona)
Situazione epizootica in Svizzera
La Svizzera è indenne dal vaiolo degli ovini e dei caprini.
Maggiori informazioni: Vaiolo degli ovini e dei caprini
Attualmente vi sono zone soggette a restrizioni in:
Bulgaria e Grecia
Le misure di protezione per l’esportazione da zone soggette a restrizioni si applicano a:
ovini, caprini e relativo materiale germinale (sperma, ovuli ed embrioni), tutti i tipi di carne, compresi intestini e vesciche per il consumo umano, colostro, latte e latticini e sottoprodotti di origine animale, compresi pelli, pelame e lana.
Misure di protezione
In presenza di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, gli Stati membri dell’UE istituiscono zone soggette a restrizioni. L’allegato VI stabilisce i divieti nella zona soggetta a restrizioni e l’allegato VII i trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale.
La Commissione europea ha stabilito ulteriori misure per la lotta ed elenca le zone soggette a restrizioni:
In Bulgaria nella decisione di esecuzione (UE) 2024/2918, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2025/91.
In Grecia nella decisione di esecuzione (UE) 2024/2207, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2025/88.
I movimenti di ovini e caprini dal territorio della Grecia verso una destinazione situata al di fuori della Grecia sono vietati fino al 31 gennaio 2025.
Maggiori informazioni
La Bulgaria notifica focolai di vaiolo ovino: WAHIS 5949, WAHIS 5959
La Grecia notifica focolai di vaiolo ovino e caprino WAHIS 5825
UE: Further category A diseases - European Commission (europa.eu) > Sheep Pox and Goat Pox
Situazione epizootica in Svizzera
Il 28.08.2024 è stato confermato un caso di BTV-8 in un bovino: WAHIS Event 5839. Inoltre, sono stati confermati primi casi di BTV-3 in ovini il 29.08.2024: WAHIS Event 5840.
Maggiori informazioni e numeri di casi attuali: malattia della lingua blu (Bluetongue BT) (admin.ch).
A seguito di questi casi, tutta la Svizzera è zona delimitata a causa della febbre catarrale ovina: Ordinanza dell’USAV del 02.09.2024 che istituisce provvedimenti per evitare l’ulteriore diffusione della febbre catarrale ovina
Nel commercio con l’UE si applicano le condizioni armonizzate dell'UE sulla febbre catarrale degli ovini. La Svizzera è considerata una zona “senza status".
Per le esportazioni di animali dalla Svizzera, il periodo privo di vettori previsto dall'articolo 2a non può ancora essere
utilizzato. Il necessario monitoraggio delle zanzare è attualmente in fase di sviluppo.
Le misure di protezione per l’esportazione si applicano a:
bovini, ovini, caprini, camelidi, cervidi e tutti gli altri artiodattili (tranne i suini), nonché al loro materiale germinale.
Stati membri dell’UE con stato di «indenne da BTV»:
Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Slovenia, Slovacchia, Finlandia.
Territori con stato di «indenne da BTV»:
territori specifici in Italia, Spagna, Portogallo, Irlanda del Nord, Repubblica Ceca
Zone con programma di eradicazione della BTV approvato: territori specifici in Spagna
Zone «senza stato» per la BTV: tutti i territori colorati di blu nella mappa, inclusa la Svizzera
Paesi Bassi, luglio 2024: forte aumento dei casi di BTV-3 in pecore e capre - con sintomi, nonostante l'uso di vaccini: sito web BT, mappa degli animali positivi, compreso il BTV-12 da ottobre 2024
Germania, agosto 2024: forte aumento dei casi di BTV-3 con diffusione a livello nazionale (FLI)
Austria: Blauzungenkrankheit, Bluetongue - AGES (in inglese)
Francia: Situazione e mappa con i casi di BTV-3
Italia: BENV│Bollettino Epidemiologico Nazionale Veterinario casi e sierotipi
Fonti d’informazione sullo stato
Per lo stato di «indenne da BTV» di uno Stato membro o di un territorio si rimanda al sito internet della Commissione europea > Disease free areas > «Links to the internet-based information pages of the Member States».
Nel caso in cui non riuscissero a mantenerlo, gli Stati membri devono aggiornare le proprie liste entro 2 giorni lavorativi. Le informazioni ivi contenute sono quindi le più aggiornate.
La mappa sul sito Bluetongue - European Commission (europa.eu) viene aggiornata meno rapidamente.
La Commissione europea elenca gli Stati membri e le zone con stato approvato nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620. L’ultima modifica dell’allegato è avvenuta tramite il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2692. Una perdita dello stato di «indenne» viene registrata con un po’ di ritardo.
Fonti d’informazione sui sierotipi BTV nei territori interessati:
Vedi Animal Disease Information System ADIS dell’UE: ADIS Notification > Documento «Overview report dal 1º gennaio 2024».
Maggiori informazioni su Radar (admin.ch).
Misure di protezione
Stato:
I requisiti per ottenere lo stato di «indenne» o richiedere un programma di eradicazione sono stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2020/689.
Commercio:
Per il commercio devono essere adottate misure in modo che la BTV 1-24 non venga importata in territori con stato di «indenne» o con un programma di eradicazione volontario. Nei certificati TRACES le garanzie previste dai regolamenti delegati (UE) 2020/688 (animali vivi), (UE) 2020/686 (materiale germinale) e (UE) 2020/689 sono da confermare.
- Animali vaccinati dopo la scadenza del termine d’attesa necessario (sono rilevanti i sierotipi nel luogo di origine e in quello di destinazione); tuttavia, le vaccinazioni contro il BTV-3 non sono attualmente riconosciute nel commercio transfrontaliero.
- Animali immunizzati (positivi agli anticorpi) dopo la scadenza del termine d’attesa necessario
- Animali da aziende protette dai vettori (attuazione estremamente impegnativa)
- Animali da territori stagionalmente liberi dai vettori (come elencato nel documento pubblicato sul sito web Bluetongue - European Commission (europa.eu) sotto "seasonally BTV-free period")
- Secondo requisiti specifici dell’autorità competente nel luogo di destinazione. La Commissione europea informa sulle deroghe autorizzate dagli Stati membri dell’UE sul sito web Bluetongue - European Commission (europa.eu). Le deroghe si applicano a tutti luoghi di origine.
La Svizzera autorizza l'importazione di animali ricettivi alla BT di qualsiasi età:
- senza requisiti relativi ai sierotipi BTV-3 e BTV-8.
- da regioni con altri sierotipi di BTV, se prima del movimento sono stati protetti dalle zanzare con insetticidi o repellenti per almeno 14 giorni e l'analisi del sangue (PCR) ha confermato l'assenza del virus.
Le disposizioni sons definite negli articoli 13, 17 (b), 24 (b), 27 (b) e 30 (b) del regolamento delegato (UE) 2020/688 e nei numeri 6 e 8 dell'allegato V parte II capitolo 2 sezione 1 del regolamento delegato (UE) 2020/689. La Commissione europea e gli Stati membri dell'UE ne sono stati informati. Il documento è disponibile sul sito web Bluetongue - European Commission (europa.eu).
Tutte le altre condizioni nel TRACES rimangono invariate: possono essere spostati solo animali senza segni clinici di malattia.
L'USAV raccomanda di informarsi presso il partner commerciale sulla situazione attuale nel luogo d'origine prima di ogni movimento, di astenersi dall'importazione se le informazioni non sono chiare e di sorvegliare con particolare attenzione gli animali importati dopo l'arrivo.
Il materiale germinale di bovini, ovini, caprini, camelidi e cervidi può essere esportato con i certificati sanitari alle seguenti condizioni:
- solo da aziende in cui, fino a 30 giorni prima e durante la raccolta del materiale germinale, non è stata segnalata nessuna epizoozia della categoria D e
- in animali donatori che sono stati testati per la BTV tramite prelievo del sangue mediante
- analisi sierologica con esito negativo nel corso dell’intero periodo di raccolta, almeno ogni 60 giorni e nel lasso di tempo compreso tra il 28º e il 60º giorno dopo l’ottenimento del materiale germinale dell’invio corrispondente, oppure
- rilevamento degli agenti patogeni con esito negativo
- all’inizio e al termine della raccolta del seme, così come durante la raccolta del seme in intervalli di tempo (almeno ogni 7 giorni) tramite un test di isolamento del virus; oppure almeno ogni 28 giorni tramite un test PCR; oppure
- il giorno del prelievo di ovuli o embrioni;
- in animali da donatori che sono stati tenuti per 60 giorni in un’azienda protetta dai vettori (attuazione estremamente impegnativa);
- in animali da donatori che, fino alla raccolta di materiale germinale, sono stati tenuti per almeno 60 giorni in un territorio stagionalmente indenne da un’infezione da BTV.
Categoria di epizoozia:
La malattia della lingua blu (BTV 1-24) dei sierotipi 1-24 è stata classificata nell’ordinanza di esecuzione (UE) 2018/1882 come malattia di categoria C, D ed E.
Situazione epizootica in Svizzera
La malattia emorragica epizootica (EHD) finora non è stata rilevata in Svizzera.
Maggiori informazioni: Malattia emorragica epizootica (EHD)
Situazione epizootica nell’UE
Sono stati segnalati casi in Italia, Portogallo, Spagna e Francia.
Francia: Maladie hémorragique épizootique (MHE); non si parla di tempo libero da vettori
Spagna: Enfermedad hemorrágica epizoótica (mapa.gob.es); regioni con periodo privo di vettori: Zonas estacionalmente libres España 2024-2025
Le misure di protezione per l’esportazione si applicano a:
bovini, ovini, caprini, camelidi, cervidi e tutti gli altri artiodattili (tranne i suini), nonché al loro materiale germinale.
Misure di protezione
Nel commercio devono essere adottate misure per garantire che la EHD non si diffonda dalle aziende interessate dalla malattia a un territorio nel raggio di 150 km di distanza.
L’esportazione di animali vivi da aziende nel cui raggio di 150 km è stato segnalato un caso di EHD negli ultimi due anni è soggetta ai requisiti del regolamento delegato (UE) 2020/688 (modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/3160).
Le seguenti condizioni sono previste dal 9 gennaio 2025:
- animali da territori stagionalmente liberi dai vettori, dopo la scadenza del termine d'attesa necessario: ad esempio dalla Spagna (vedere sopra);
- animali vaccinati contra la EHD, dopo la scadenza del termine d'attesa necessario (essa condizione sarà utile appena un produttore di vaccini può garantire un periodo di immunità per la specie in questione)
- animali da stabilimenti protette dai vettori (implementazione estremamente impegnativa);
- Deroghe autorizzate dall’autorità competente al luogo di destinazione (senza condizioni o secondo requisiti specifici). La Commissione europea e i Stati Membri devono essere informati su queste deroghe prima del loro applicazione. Le deroghe valgono per tutti i territori di origine.
Al momento la Svizzera non ha autorizzato tale deroghe al importazione.
I requisiti per le zone stagionalmente liberi dai vettori, la sorveglianza dei moscerini necessaria e gli stabilimenti protetto dai vettori sono definiti nell’allegato IX del regolamento delegato (UE) 2020/688.
I certificati sanitari sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 (modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1044). Seguirà un aggiornamento.
L’esportazione di materiale germinale dai territori interessati è soggetta ai requisiti del regolamento delegato (UE) 2020/686. Nei certificati sanitari secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 (modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1044) al momento sono disponibili le seguenti opzioni:
- Il materiale germinale di camelidi e cervidi proveniente da un’azienda nel cui raggio di 150 km è stata segnalata la EHD nel corso dei due anni precedenti all’esportazione non può essere trasportato negli altri Stati membri.
- Il materiale germinale di bovini, ovini e caprini può essere esportato con i certificati sanitari «BOV-SEM-A-INTRA», «BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA», «OV/CAP-SEM-A-INTRA» e «OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA» alle seguenti condizioni:
- solo da aziende in cui, fino a 30 giorni prima e durante l’estrazione del materiale germinale, non è stata segnalata nessuna epizoozia della categoria D e
- in animali da espianto che sono stati testati per la EHD tramite prelievo del sangue mediante
- analisi sierologica con esito negativo nel corso dell’intero periodo di estrazione, almeno ogni 60 giorni e nel lasso di tempo compreso tra il 28º e il 60º giorno dopo l’ottenimento del materiale germinale dell’invio corrispondente, oppure
- rilevamento degli agenti patogeni con esito negativo
- all’inizio e al termine della raccolta del seme, così come durante la raccolta del seme in intervalli di tempo (almeno ogni 7 giorni) tramite un test di isolamento del virus; oppure almeno ogni 28 giorni tramite un test PCR; oppure
- il giorno del prelievo di ovuli o embrioni;
- in animali da espianto che sono stati tenuti per 60 giorni in un’azienda protetta dai vettori (attuazione estremamente impegnativa);
- in animali da espianto che, fino all’estrazione di materiale germinale, sono stati tenuti per almeno 60 giorni in un territorio stagionalmente indenne da un’infezione da EHD: ad esempio dalla Spagna (nei mesi invernali, in base a documenti sul sito web ufficiale della Spagna).
Categoria di epizoozia:
La EHD è stata classificata nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 come malattia di categoria D ed E.
Maggiori informazioni
I casi di epizoozia vengono segnalati all’Animal Disease Information System (ADIS) dell’UE:
- alla voce «Animal disease information»: riassunto di tutte le segnalazioni dell’ultima settimana con mappa (contiene anche segnalazioni di altre epizoozie);
- alla voce ADIS Notification - TRACES NT (europa.eu): i casi dal 1º gennaio 2024 o degli anni precedenti (documento «Overview report from 1 of January of the current year»).
Italia: Febbre catarrale degli ovini - Blue tongue (BT) e altre malattie da vettori (salute.gov.it)
Svizzera: Radar (admin.ch)
Situazione epizootica in Svizzera
In Svizzera non è ancora stato segnalato alcun caso di infestazione.
Maggiori informazioni: Piccolo coleottero dell’alveare (Aethina tumida)
Attualmente vi sono zone soggette a restrizioni in:
Italia: l'intera regione della Calabria e l'intera regione della Sicilia;
Francia: Dipartimento della Riunione.
Le misure di protezione per l’esportazione da zone soggette a restrizioni si applicano a:
api, bombi, sottoprodotti apicoli non trasformati, attrezzature per l’apicoltura, prodotti apistici in favi destinati al consumo umano.
Importazione in Svizzera
Gli importatori hanno l’obbligo di dichiarare all’ufficio veterinario cantonale le spedizioni di api e bombi almeno 10 giorni prima dell’importazione.
L’infestazione di Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare) è soggetta a obbligo di notifica ed è rilevante per il commercio (epizoozia di categoria D). La Commissione europea ha stabilito le zone soggette a restrizioni nelle quali vigono il divieto di spedizione di animali e merci e la sorveglianza degli alveari nella decisione di esecuzione (UE) 2023/110 ; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/3119.
Maggiori informazioni
UE: Honey bees - European Commission (europa.eu)
- Movements between Member States and entry into the Union - European Commission (europa.eu)
- Small hive beetle outbreaks - European Commission (europa.eu)
Italia: WAHIS Event 1859; informazioni del laboratorio di riferimento nazionale: IZSVe > situazione epidemiologica 2024; Ministero della Salute: Aethina tumida (salute.gov.it)
Francia (La Riunione): WAHIS Event 4523;
Situazione epizootica in Svizzera
La Svizzera è indenne dalla peste dei piccoli ruminanti.
Maggiori informazioni: Peste bovina / Peste dei piccoli ruminanti (admin.ch)
Attualmente vi sono zone soggette a restrizioni in:
Bulgaria, Grecia e Romania
Le misure di protezione per l’esportazione da zone soggette a restrizioni si applicano a:
ovini, caprini e relativo materiale germinale (sperma, ovuli ed embrioni), tutti i tipi di carne, compresi intestini e vesciche per il consumo umano, colostro, latte e latticini e sottoprodotti di origine animale, compresi pelli, pelame e lana.
Misure di protezione
In presenza di un focolaio di peste dei piccoli ruminanti, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, gli Stati membri dell’UE istituiscono zone soggette a restrizioni. L’allegato VI stabilisce i divieti nella zona soggetta a restrizioni e l’allegato VII i trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale.
La Commissione europea ha stabilito ulteriori misure per la lotta alla PPR ed elenca le zone soggette a restrizioni:
In Grecia nella decisione di esecuzione (UE) 2024/2132, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/2923.
In Romania nella decisione di esecuzione (UE) 2024/2119, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/2927.
In Bulgaria nella decisione di esecuzione (UE) 2024/3238.
Maggiori informazioni
Bulgaria: WAHIS Event 6082
Grecia: WAHIS Event 5759
Romania: WAHIS Event 5776
EU: Further category A diseases - European Commission (europa.eu) > Infection with peste des petits ruminants virus
Situazione epizootica in Svizzera
La Svizzera è indenne dalla peste suina classica. Maggiori informazioni: Peste suina classica (PSC)
Attualmente vi sono zone soggette a restrizioni in:
Romania
Le misure di protezione per l’esportazione da zone soggette a restrizioni si applicano a:
suini, cinghiali (tutti i suidae) e pecari (tayassuidae) sotto forma di animali vivi, carcasse intere, materiale germinale, carne e sottoprodotti di origine animale provenienti da macelli o dalla caccia (scopo commerciale o privato).
Importazione di alimenti nel traffico turistico privato
L’USAV raccomanda vivamente ai privati che rientrano in Svizzera da una regione colpita dalla peste suina classica di rinunciare a portare con sé prodotti a base di carne. L’autorità competente del Paese in questione istruisce le proprie aziende alimentari sui prodotti che possono essere inviati negli altri Paesi e su quelli per cui è vietata l’esportazione. I privati che acquistano i prodotti nei Paesi colpiti non sanno se sono destinati al consumo esclusivo in quel Paese. Nonostante le misure precauzionali adottate, per questi prodotti vi è comunque un rischio maggiore che contengano l’agente patogeno. Informazioni in varie lingue: Attention! Achtung! Attenzione! (admin.ch)
Cinghiali in libertà:
L’importazione, l’esportazione e il traffico di cinghiali in libertà sono generalmente vietati, anche dai territori al di fuori delle zone non soggette a restrizioni.
Basi legali per la lotta alla peste suina classica
In presenza di un focolaio di peste suina classica, gli Stati membri dell’UE istituiscono zone soggette a restrizioni intorno ai focolai nei suini domestici e zone infette intorno ai focolai nei cinghiali. Queste misure sono rette dal regolamento delegato (UE) 2020/687. L’allegato VI stabilisce i divieti nella zona soggetta a restrizioni e l’allegato VII i trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale.
Nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/934, la Commissione europea ha stabilito ulteriori misure per la lotta alla peste suina classica ed elenca le zone soggette a restrizioni, che vengono costantemente aggiornate in base agli sviluppi epidemiologici, da ultimo con la seguente modifica: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2158 (stato: 17.06.2024)
Maggiori informazioni
Ulteriori informazioni
Ultima modifica 17.01.2025