Per poter importare derrate alimentari e oggetti d’uso è necessario che essi soddisfino i requisiti della legislazione svizzera sulle derrate alimentari.
Attraverso il controllo autonomo gli importatori di derrate alimentari devono assicurarsi che le loro merci soddisfino i requisiti di legge. Al momento della consegna ai consumatori le derrate alimentari devono contenere tutte le indicazioni necessarie relative alla caratterizzazione. La responsabilità dei controlli in Svizzera spetta ai Cantoni sotto la direzione dei chimici cantonali. Infine, devono essere rispettate anche le disposizioni delle ordinanze specifiche dei prodotti (si veda «Ulteriori informazioni»).
Obbligo di autorizzazione
Le derrate alimentari citate nell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso possono essere importate senza autorizzazione dell’USAV se sono soddisfatti tutti i requisiti posti a questi prodotti. I prodotti non citati nell’ordinanza necessitano di un’autorizzazione dell’USAV.
Obbligo di certificato
Generalmente le derrate alimentari possono essere importate in Svizzera senza certificato. Per quelle di origine animale provenienti da Paesi terzi sono previste disposizioni particolari volte a evitare l’introduzione di epizoozie. Alla voce Importazione sono indicate le condizioni di importazione specifiche.
È tuttavia previsto un obbligo di certificato per l’importazione di funghi selvatici dall’Europa orientale e di gomma di guar dall’India.
Particolari condizioni di importazione
In determinati casi, oltre alle condizioni di importazione legate alla legislazione in materia di derrate alimentari, vanno considerati anche aspetti agricoli. Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).
Traffico turistico
Per l’importazione di derrate alimentari e oggetti d’uso nel traffico turistico si applicano condizioni diverse, esposte nelle seguenti pagine:
Ulteriori informazioni
Ultima modifica 27.07.2023