Esportazione di animali e prodotti animali verso l’UE

I certificati necessari per l’esportazione di animali e prodotti animali (esclusi le derrate alimentari) verso l’UE vengono rilasciati dalle autorità esecutive cantonali, che rispondono anche a domande in materia.

Pferd Transport

Informazioni utili

Nuova normativa UE sulla salute degli animali

Dal 21 aprile 2021 le esportazioni di animali vivi verso gli Stati membri dell’UE sono soggette a nuove norme. I detentori di caprini, cervi, suini e camelidi che intendono esportare i loro animali devono condurre un proprio programma di sorveglianza sanitaria un anno prima dell’esportazione. Questa regolamentazione persegue l’obiettivo di combattere e prevenire ancora più efficacemente le malattie trasmissibili ad altri animali o all’essere umano.

Dal 18 ottobre 2021, i nuovi certificati per gli scambi di animali e di materiale germinale (sperma, ovuli e embrioni) devono essere rilasciati nel sistema TRACES New Technology NT. A tal fine, gli operatori devono essere registrati dall’ufficio veterinario cantonale nel sistema TRACES NT.  

Tra la Svizzera e l’UE vige un accordo sul commercio di prodotti agricoli. Pertanto, nel settore degli animali e dei prodotti animali, la legislazione svizzera corrisponde essenzialmente a quella dell’UE. In tal modo viene agevolata l’esportazione di animali, prodotti animali e altri prodotti agricoli verso l’UE. È responsabilità dell’esportatore informarsi presso le autorità del Paese di destinazione e dei Paesi di transito in merito ai requisiti esatti e comunicarli alle autorità cantonali competenti, affinché possano emettere i certificati sanitari o le autorizzazioni necessari.

Esportazione di animali  

Chi intende esportare animali deve tenere conto dei seguenti aspetti:

  • per gli animali viaggiare è sinonimo di stress. Pertanto il trasporto deve essere effettuato nel rispetto di tutte le prescrizioni e garantendo il più possibile il benessere degli animali
  • prima di partire è opportuno informarsi sulle condizioni vigenti per (ri)entrare in Svizzera (si veda Viaggiare con animali da compagnia per privati o Importazione)
  • per il trasporto transfrontaliero su strada di vertebrati a titolo professionale è necessaria un’autorizzazione dell’ufficio veterinario cantonale (si veda «Ulteriori informazioni > Contatto»)
  • nel traffico aereo devono essere osservate le disposizioni dell’International Air Transport Association (IATA)
  • per alcune specie animali le condizioni veterinarie per il «trasporto transfrontaliero» sono stabilite in modo chiaro negli accordi bilaterali, mentre per altre vigono «disposizioni nazionali». In caso di dubbi, è necessario informarsi in precedenza sulle condizioni applicabili presso l’autorità competente del Paese di destinazione
  • l’ufficio veterinario cantonale rilascia i necessari certificati sanitari e notifica la spedizione degli animali all’autorità veterinaria competente del Paese di destinazione attraverso il sistema elettronico TRACES. Per domande al riguardo è necessario rivolgersi ai veterinari ufficiali o all’ufficio veterinario cantonale
  • per l’esportazione di animali protetti è necessaria un’apposita autorizzazione emessa dall’USAV (si veda Esportazione di animali e prodotti animali).

Esportazione di prodotti animali  

Per prodotti animali si intende ad es. sperma, ovuli ed embrioni oppure sottoprodotti di origine animale.

Sottoprodotti di origine animale in base all’OSOAn

Per l’esportazione di sottoprodotti di origine animale è necessaria un’autorizzazione di esercizio rilasciata dall’ufficio veterinario cantonale e conforme all’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn). L’USAV pubblica l’elenco delle aziende autorizzate (si veda «Ulteriori informazioni > Elenchi di aziende»).

Per l’esportazione verso l’UE della maggior parte dei sottoprodotti di origine animale della categoria 3 (si veda Sottoprodotti di origine animale) è sufficiente un documento commerciale nella forma richiesta (si veda «Ulteriori informazioni > Maggiori dettagli > Documento commerciale per sottoprodotti di origine animale CE 142/2011»).

Per sottoprodotti e prodotti derivati delle categorie 1 e 2 e per le proteine animali trasformate («farine» della categoria 3) sono necessarie una notifica TRACES e una precedente autorizzazione del Paese di destinazione dell’UE (art. 48 del regolamento CE 1069/2009). La notifica TRACES è effettuata dal servizio veterinario cantonale.

Per l’esportazione di alcuni sottoprodotti di origine animale è necessaria un’autorizzazione dell’USAV (si veda «Ulteriori informazioni > Maggiori dettagli > Domanda di autorizzazione per esportare sottoprodotti animali»).

Sperma, ovuli ed embrioni animali  

Ci sono condizioni armonizzati per “materiale germinale” di molte specie animali. In questi casi, i requisiti per esportare nell’UE sono gli stessi di quelli per importare. In altri casi, occorre chiarire le condizioni d’importazione nazionali in anticipo presso le autorità competenti nel paese di destinazione. 

Esportazione di animali e prodotti animali protetti  

Per l’esportazione di animali e prodotti animali protetti è necessaria un’apposita autorizzazione dell’USAV (si veda Esportazione di animali e prodotti animali).

Ulteriori informazioni

Ultima modifica 23.09.2024

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