A determinate condizioni possono essere esportati alimenti sia nell’UE sia in Paesi terzi. Indipendentemente dal Paese di destinazione, per le derrate alimentari derivate da animali protetti dalla CITES si applicano condizioni d’esportazione supplementari.
Gli alimenti prodotti in Svizzera devono rispondere ai requisiti stabiliti dalla legislazione svizzera pertinente. Le merci di esportazione possono tuttavia derogarvi, nella misura in cui il Paese di destinazione lo richiede o lo permette.
Il Paese di destinazione può eventualmente chiedere la registrazione dell’azienda esportatrice. Gli elenchi delle aziende autorizzate all’esportazione sono il più delle volte consultabili sul sito delle autorità estere competenti.
Per domande sull’esportazione rivolgersi alle autorità cantonali di esecuzione (v. «Ulteriori informazioni» > «Link»).
Esportazione di alimenti di origine non animale
Le condizioni di esportazione per gli alimenti di origine non animale sono sempre le stesse indipendentemente dal Paese di destinazione (UE o Paese terzo).
Se richiesti dal Paese di destinazione o dal destinatario, sono necessari certificati di esportazione. I certificati di esportazione sono rilasciati dalle competenti autorità cantonali di controllo delle derrate alimentari.
Esportazione di alimenti di origine animale
Le condizioni di esportazione per gli alimenti di origine animale si differenziano in funzione del Paese di destinazione (UE o Paese terzo) e delle condizioni per la conservazione delle specie.
Esportazione di alimenti di origine animale nell’UE
Chiunque voglia esportare nell’UE alimenti di origine animale deve presentare un documento commerciale. Le merci da esportare devono inoltre provenire da aziende autorizzate.
Esportazione di alimenti di origine animale in Paesi terzi
Le aziende che esportano alimenti di origine animale in Paesi terzi devono essere autorizzate all’esportazione se ciò è richiesto dal Paese di destinazione. Spesso il Paese terzo pubblica sul sito dell’autorità competente gli elenchi delle aziende autorizzate. Ciascun Cantone designa l’autorità responsabile per il rilascio delle autorizzazioni (si veda «Contatti»).
Per l’esportazione di alimenti di origine animale in Paesi terzi, a seconda del Paese occorre un certificato sanitario della competente autorità cantonale di esecuzione, alla quale i soggetti interessati devono rivolgersi per l’esportazione (si veda «Contatti»).
L’elenco dei certificati sanitari convalidati e dei certificati supplementari si trova qui di seguito.
La legislazione dell’Unione economica eurasiatica (UEE) e gli elenchi delle aziende svizzere di esportazione autorizzate (ai sensi dell’articolo 51 OITE-PT) sono disponibili sulla pagina « Documenti relativi all’esportazione » alla voce «certificato sanitario per paese » > «Unione economica eurasiatica ».
Esportazione di alimenti derivati da animali protetti dalla CITES
In aggiunta e indipendentemente dal Paese di destinazione (UE o Paese terzo) per l’esportazione di alimenti derivati da animali protetti dalla CITES (ad es. caviale, estratto di caviale e filetti di storione) è necessaria un’autorizzazione d’esportazione dell’USAV.
A tale scopo deve essere presentata all’USAV una domanda d’esportazione firmata dal richiedente in copia originale. Alle domande d’esportazione per il caviale e l’estratto di caviale deve essere allegata la documentazione del controllo degli effettivi (v. «CITES» in «Ulteriori informazioni»).
Ulteriori informazioni
Maggiori dettagli
I documenti di esportazione, come certificati e attestati, e le relative direttive e istruzioni, sono disponibili al seguente link “Documenti relativi all’exportazione” (in francese).
Esportazione CITES
Legislazione
Ultima modifica 12.04.2021