Basi legali delle prescrizioni in materia di sanità animale che disciplinano gli scambi tra Stati membri dell’UE e la Svizzera di animali vivi, materiale germinale (sperma, ovuli e embrioni) e di sottoprodotti di origine animale

Sulla base del nuovo diritto in materia di sanità animale dellʼUE, per i movimenti di animali vivi e di prodotti di origine animale tra gli Stati membri dellʼUE e la Svizzera si applicano gli stessi requisiti veterinari validi per il «traffico intracomunitario». Si applicano anche agli scambi con la Norvegia e l’Irlanda del Nord. Per il traffico con l’Islanda, si applicano agli animali d’acquacoltura, nonché i prodotti animali, esclusi sperma, ovuli ed embrioni.
Laddove queste norme non prevedano un modello di certificato per determinate categorie di animali o merci, continuano ad applicarsi le «disposizioni nazionali» da richiedere alle autorità competenti del Paese di destinazione.

Atti normativi rilevanti per il «movimento» di animali vivi e di «materiale germinale» (sperma, ovuli e embrioni) e di sottoprodotti di origine 

Le misure di protezione sovraordinate in vigore il giorno dell’importazione devono essere rispettate in tutti i casi.

Regolamentazioni Svizzera

OITE-UE

OITE-UE-DFI (gli atti normativi UE rilevanti per il traffico UE sono elencati nell’allegato 1)

OIEAc (importazione di animali da compagnia)

Anche per il traffico (transfrontaliero) di animali, molti principi sono già stabiliti nel «regolamento di base» UE 2016/429 (le definizioni più importanti sono contenute nell’articolo 4, le «specie di ungulati» nell’allegato III).

Tutti i «regolamenti delegati» e i «regolamenti di esecuzione» si applicano «a complemento». I più importanti sono:

  • il regolamento delegato sugli animali terrestri e le uova da cova (UE) 2020/688 che contiene disposizioni specifiche circa il movimento di animali per specie e categoria (in alcuni casi, ulteriori disposizioni possono essere trovate in altri atti normativi: ad esempio, alcuni «requisiti per la febbre catarrale degli ovini» applicabili al movimento di animali vivi e di «materiale germinale» sono disponibili nell’allegato V parte II capitolo 2 del regolamento delegato UE 2020/689 sulla «sorveglianza e lo stato della malattia»);
  • il regolamento delegato sugli animali acquatici (UE) 2020/990 che contiene prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici;
  • il regolamento delegato sul materiale germinale (UE) 2020/686 (sperma, ovuli e embrioni) che contiene, tra l’altro, prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti;

Certificati / documenti commerciali

Per le partite di animali terrestri e di materiale germinale deve essere utilizzato il modello (disponibile in TRACES-NT) adeguato a una determinata categoria di animali o merci, ai sensi (degli art. 6–13 e dell’allegato 1) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.

Per le partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici devono essere utilizzati i modelli di certificato (disponibili su TRACES-NT) ai sensi (dell’art. 6 e dell’allegato I) del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236. Purtroppo il regolamento non contiene un modello di autodichiarazione per il movimento di animali d’acquacoltura in un altro Stato membro. Le informazioni che devono essere incluse in un tale documento sono disponibili all’articolo 14 e nell’allegato II parte B del regolamento delegato 2020/990. Potete trovare un esemplare del USAV qui.

Negli articoli 208–221 del «regolamento di base» (UE) 2016/429 sono stabiliti i casi in cui è necessario un certificato veterinario, un’autodichiarazione e/o una notifica (TRACES). Il regolamento delegato (UE) 2020/990 contiene le pertinenti norme esecutive.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 contiene i modelli di certificati per tutte le derrate alimentari provenienti da Paesi terzi, tra cui anche gelatina, colostro, stomaci e intestini, estratti di carne, insetti e pesci vivi, crostacei, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi (marini). Soltanto pochi modelli riguardano il «traffico UE», ad es. per il controllo degli animali da macello nell’azienda di provenienza, la macellazione sanitaria al di fuori del macello, i movimenti di derrate alimentari da zone infette soggette a restrizioni o i movimenti di selvaggina selvatica grossa non scuoiata.

Per le partite di sottoprodotti di origine animale «di categoria 3, è normalmente sufficiente un documento commerciale CE 142/2011 (PDF, 906 kB, 11.07.2019). Per le partite di «proteine animali trasformate» nonché quelle di «materiale di categorie 1 e 2» si applicano i requisiti fissati all’articolo 48 del regolamento CE 1069/2009.

[il modello per i movimenti di sottoprodotti di origine animale da zone infette soggette a restrizioni sarà incluso nel regolamento (UE) 142/2011].

Informazioni sulla nuova normativa UE in materia di sanità animale:

Informazioni tecniche: Nuova normativa UE sulla salute degli animali (Animal Health Law, AHL)  (PDF, 820 kB, 15.09.2021)

(nell’allegato sono descritte le modifiche più importanti della normativa precedente sul «movimento» di animali)

Sito dell’UE Animal Health Law

Elenco delle nuove norme della Animal Health Law  (PDF, 339 kB, 07.05.2021)(in francese)

 

Regolamentazione sui controlli ufficiali (in inglese)

Protezione degli animali durante il trasporto

Regolamento (CE) 1/2005

Handbuch Tiertransporte Deutschland

TRACES

USAV-TRACES

TRACES FLI Friedrich-Loeffler-Institut (in tedesco)

 

Ultima modifica 22.12.2021

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