Una detenzione e una cura adeguate degli animali da reddito costituiscono la base per garantire la salute dei capi, un’agricoltura efficiente e la produzione di derrate alimentari sicure.
Sviluppo di un organismo di coordinamento per l’acquacoltura svizzera
Il rapporto fornisce una panoramica del settore dell’acquacoltura svizzera e presenta il piano per lo sviluppo, graduale e orientato alle esigenze, di un organismo di coordinamento che dovrà essere autosufficiente nel lungo periodo.
La detenzione di animali da reddito è il primo anello della catena di produzione di derrate alimentari di origine animale. Uno dei compiti principali dei detentori è quello di garantire la salute dei propri animali e prevenire malattie. A tal fine è necessario controllare spesso i capi per intervenire tempestivamente in caso di emergenza. Gli animali malati devono essere curati, portati in un luogo adeguato o eventualmente abbattuti (cfr. Art. 5 cpv. 2 OPAn).
Impianti di stabulazione adeguati consentono di prevenire danni e malattie correlati alla detenzione e favoriscono il benessere degli animali. Per questo motivo la legge federale sulla protezione degli animali stabilisce che i sistemi e gli impianti di stabulazione fabbricati in serie necessitano di un’autorizzazione dell’USAV.
Animali da reddito
Sotto Strumenti e basi esecutive sono raccolte tutte le informazioni tecniche e le schede informative sulla detenzione di animali da reddito.
L’allevamento deve mirare a selezionare animali sani. È vietato l’allevamento di animali che potrebbe privare questi ultimi a livello ereditario di parti del corpo o di organi tipici della specie o comportare malformazioni che causerebbero loro dolori, lesioni o sofferenze. Gli animali allevati in base a obiettivi di allevamento non ammessi non possono partecipare alle manifestazioni (art. 30a cpv. 4 lett. b OPAn).
Per maggiori informazioni sull’allevamento e sulla riproduzione consultare le pagine dedicate alle singole specie o la pagina «Protezione degli animali nell’allevamento».
È vietato non solo maltrattare, trascurare o affaticare inutilmente gli animali, ma anche ucciderli in modo crudele. Agli articoli 16–21 dell’ordinanza sulla protezione degli animali sono elencate molte altre pratiche vietate.
Gli animali possono essere trasportati soltanto se è presumibile che sopporteranno il trasporto senza danni. La guida deve essere rispettosa degli animali. La durata del trasporto autorizzata è di otto ore. Chi trasporta animali a titolo professionale deve aver concluso una formazione e seguire regolarmente corsi di formazione continua. Per informazioni su altri temi importanti, quali il controllo del traffico (registrazione, identificazione, controllo degli effettivi), il trasporto e il commercio di animali si veda Trasporto e commercio.
Possono partecipare alle manifestazioni soltanto gli animali sani. I detentori di animali e gli organizzatori devono garantire il benessere degli animali. Maggiori informazioni sulle responsabilità e sui divieti in mercati, esposizioni e altre manifestazioni si trovano a questo link.
Di norma gli animali vertebrati e i decapodi possono essere uccisi soltanto dopo essere stati storditi, ad eccezione dei casi di lotta contro i parassiti, della caccia o se il metodo di uccisione fa cadere l’animale, immediatamente e senza dolori, in uno stato di insensibilità e di incoscienza (art. 178 OPAn).
Macellazione di animali
Il personale del macello deve aver conseguito una formazione e seguire regolarmente corsi di formazione continua. Dopo lo stordimento, il dissanguamento dell’animale in stato di incoscienza deve essere effettuato sezionando o incidendo i vasi sanguigni principali nella regione del collo. Ulteriori informazioni sulla macellazione.
Uccisione corretta degli animali
Gli animali vertebrati e i decapodi possono essere uccisi soltanto da persone esperte che hanno potuto acquisire le conoscenze necessarie e l’esperienza pratica nell’uccisione di animali sotto la guida e la supervisione di uno specialista e che uccidono regolarmente animali (art. 177 cpv. 1 + 1bis OPAn). L’animale deve essere ucciso con le debite cure e senza inutili ritardi. Il metodo di uccisione scelto deve portare con certezza alla morte dell’animale e l’operazione di uccisione deve essere sorvegliata fino al sopraggiungere della morte (cfr. art. 179 OPAn). Per maggiori informazioni > Maggiori dettali > Informazioni tecniche.
I detentori di bovini, lama, alpaca, più di cinque cavalli o più di dieci ovini o caprini devono possedere un attestato di competenza. Se l’allevamento comprende complessivamente oltre 10 unità di bestiame grosso, è necessario aver conseguito una formazione in agricoltura. Per la detenzione di animali selvatici destinati all’impiego in agricoltura, come per esempio la selvaggina d’allevamento o gli struzzi, le persone responsabili dell’accudimento devono aver conseguito una formazione specialistica non legata a una professione (FSNP) o essere guardiani di animali. Per quanto concerne le altre formazioni necessarie per i detentori di animali si rinvia alla rubrica «Ulteriori informazioni» e alle informazioni tecniche relative alle singole specie.
Interventi su lattonzoli, vitelli, agnelli e capretti
I detentori che intendono castrare o decornare personalmente i propri capi giovani devono aver seguito un corso riconosciuto in materia con un attestato di competenza. In tal modo si garantisce che gli interventi siano effettuati correttamente e con il maggior riguardo possibile.
Per ulteriori informazioni sulla formazione e sul perfezionamento si veda Singole specie di animali da reddito.
Ai sensi della legge federale sulla protezione degli animali, tutti gli esemplari devono essere gestiti nel rispetto della loro dignità (art. 1 LPAn). L’articolo 3 prevede che quando ci si occupa di un animale sono ammessi dolori, sofferenze o lesioni solo se possono essere giustificati da interessi preponderanti. Per maggiori informazioni su questo argomento delicato si rinvia alla voce «Dignità dell’animale».
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Ultima modifica 27.09.2022