Dignità dell’animale

La legge sulla protezione degli animali attualmente in vigore protegge sia la dignità dell’animale che il suo benessere. 

La dignità dell’animale è definita nella legge sulla protezione degli animali come il valore intrinseco dell’animale, che va rispettato da chiunque se ne occupi. Il fatto di arrecare all’animale un aggravio che non può essere giustificato da interessi preponderanti è lesivo della sua dignità. È considerato aggravio infliggere all’animale dolori, sofferenze o lesioni, porlo in stato di ansietà o mortificarlo. Anche intervenire in modo assai incisivo sul suo fenotipo, pregiudicare le sue capacità o strumentalizzarlo eccessivamente sono una mancanza di rispetto della dignità (art. 3 lett. a LPAn).

Ponderazione degli interessi

Per verificare la giustificazione nei singoli casi concreti ci si avvale di una ponderazione degli interessi. Il gruppo di lavoro «Dignità dell’animale» dell’USAV ha elaborato un modello per l’uso corretto e uniforme della ponderazione, rivolto a chi durante il suo lavoro si trova davanti a questioni concrete inerenti al rispetto della dignità dell’animale. Questo modello descrive in sette passi come effettuare una ponderazione degli interessi. Nell’ambito della legislazione sulla protezione degli animali è così possibile decidere se è lecito effettuare interventi su vertebrati, cefalopodi e decapodi, in particolare anche riguardo all’autorizzazione alla sperimentazione animale. Le note esplicative sulla ponderazione illustrano il contesto teorico del concetto di dignità dell’animale e l’attuazione di questo concetto tramite ponderazione degli interessi. Il documento «La ponderazione degli interessi nella sperimentazione animale» offre un’ulteriore precisazione per l’ambito della sperimentazione animale.

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Ultima modifica 11.08.2020

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