I daini sono particolarmente adatti a essere tenuti in parchi, poiché nei branchi vivono in condizioni simili e non hanno particolari pretese. Anche i cervi rossi e i cervi sika sono tenuti come selvaggina d’allevamento biungulata.
I cervi sono riconosciuti come animali da reddito agricoli. Quelli tenuti sono in particolare i daini, i cervi sika o i cervi rossi, definiti selvaggina d’allevamento biungulata o selvaggina d’allevamento e tenuti in modo estensivo per la produzione di carne. Dato che si tratta di animali selvatici, per la loro detenzione sono necessarie un’autorizzazione e una formazione specifica.
I pascoli devono essere sufficientemente grandi in modo che il tappeto erboso si conservi tutto l’anno. Deve essere disponibile un riparo che offra a tutti gli animali la possibilità di proteggersi contemporaneamente da condizioni meteorologiche. Un recinto solido deve impedire la fuga degli animali e l’accesso di animali estranei.
I cervi e lo stato degli impianti nel parco devono essere controllati almeno una volta al giorno. Vanno inoltre predisposti dei parchi d’isolamento per eventuali trattamenti veterinari.
Detenzione
Obbligo di autorizzazione
La detenzione di cervi richiede un’autorizzazione cantonale per la detenzione di animali selvatici (cfr. art. 90 OPAn), rilasciata se sono soddisfatti i requisiti per il parco e gli impianti e per la formazione delle persone che accudiscono gli animali. Inoltre, deve essere garantita la sorveglianza veterinaria regolare (cfr. art. 95 OPAn). I moduli di domanda possono essere richiesti al competente ufficio veterinario cantonale.
Parco
Il parco deve avere le superfici minime di cui all’allegato 2 numeri 124–125, requisiti particolari 31 dell’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e disporre di un riparo che offra a tutti gli animali contemporaneamente posto per riposarsi in modo consono alla loro specie e protezione da precipitazioni, vento e freddo, ma anche da forte insolazione. I punti molto frequentati dagli animali devono essere ricoperti ad esempio di marna affinché non diventino troppo fangosi e garantiscano un’usura normale degli zoccoli (cfr. art. 3 e art. 8 cpv. 2 dell’ordinanza dell’USAV sugli animali selvatici).
Durante il periodo successivo alla nascita, la vegetazione del parco (erba alta o cespugli) deve permettere ai giovani animali di nascondersi (cfr. art. 8 dell’ordinanza dell’USAV sugli animali selvatici).
Per la cura dei palchi e del pelo, nel parco vi devono essere alberi contro cui i cervi possono strofinare le corna e, eccetto per i daini, fango (cfr. art. 3 dell’ordinanza dell’USAV sugli animali selvatici e all. 2 OPAn).
Recinti
I recinti devono essere ben riconoscibili e avere un’altezza di almeno 2 m, in modo che i cervi non possano fuggire ed essere costruiti in modo tale da non permettere ai cervi di impigliarvisi con i palchi. Inoltre, devono impedire l’accesso di animali estranei. Nella parte inferiore, le maglie dei recinti devono essere abbastanza strette affinché i cervi non possano introdurvi la testa e gli animali giovani non riescano a fuggire (cfr. art. 9 dell’ordinanza dell’USAV sugli animali selvatici).
Cibo e acqua
Occorre garantire agli animali di poter accedere a una quantità sufficiente di alimenti, indipendentemente dal livello gerarchico. I pascoli devono essere usati in modo che il tappeto erboso si conservi tutto l’anno. Gli alimenti messi a disposizione in aggiunta all’erba devono corrispondere alle necessità degli animali per quanto riguarda qualità e igiene (cfr. art. 2 dell’ordinanza dell’USAV sugli animali selvatici). Deve essere garantito l’accesso all’acqua potabile.
Obbligo di formazione
Chi è responsabile dell’accudimento di cervi deve essere in possesso di una formazione specialistica non legata a una professione specifica per i cervi oppure di un diploma di guardiano di animali ed esperienza nella detenzione di cervi (cfr. art. 85 cpv. 1–2 OPAn). La suddetta formazione specialistica può essere svolta da organizzazioni appositamente riconosciute dall’USAV (si veda in «Ulteriori informazioni»).
Trasporto
La selvaggina d’allevamento non può essere trasportata viva all’impianto di macellazione se non è stata preventivamente abituata al trasporto (art. 160 OPAn).
Uccisione
L’abbattimento della selvaggina d’allevamento viene eseguito da palchetti nascosti, da un’apposita finestra o da veicoli. Per lo stordimento sono ammessi il proiettile captivo o libero nel cervello (cfr. art. 184 OPAn). ll dissanguamento dell’animale in stato di incoscienza deve essere effettuato sezionando o incidendo i vasi sanguigni principali nella regione del collo (cfr. 187 cpv. 1 OPAn).
Malattie ed epizoozie dei cervi
In questo caso si intendono soltanto le malattie di cervi o epizoozie soggette a notifica. In Svizzera le epizoozie soggette a obbligo di notifica sono elencate nell’ordinanza sulle epizoozie e di norma si tratta di malattie che non possono essere evitate dai singoli detentori di animali.
Le malattie dei cervidi soggette all’obbligo di notifica
Altre malattie dei cervidi
Ulteriori informazioni
Ultima modifica 29.08.2023