Impianti e sistemi di stabulazione

Gli impianti e i sistemi di stabulazione fabbricati in serie possono essere offerti e venduti in Svizzera soltanto se sono stati autorizzati secondo la legge sulla protezione degli animali.

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L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria è responsabile della verifica e dell’autorizzazione di sistemi e impianti di stabulazione fabbricati in serie per la detenzione di bovini, suini, ovini e caprini, pollame e conigli. Questo compito è svolto dai due centri specializzati nella detenzione adeguata degli animali.

Elenco degli impianti e dei sistemi di stabulazione

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) tiene un elenco delle domande ancora in sospeso e delle autorizzazioni rilasciate nonché delle condizioni e degli oneri ad esse connessi. (art. 84 cpv. 2 OPAn) su internet all'indirizzo «Elenco degli impianti e dei sistemi di stabulazione».

Procedura di verifica e di autorizzazione

Ai sensi dell’articolo 7 della legge sulla protezione degli animali i sistemi e gli impianti di stabulazione fabbricati in serie per la detenzione di animali da reddito possono essere offerti e venduti solo se si dispone di un’autorizzazione, che può essere rilasciata soltanto se sono soddisfatte le esigenze per una corretta detenzione degli animali.

I produttori e gli importatori di sistemi e impianti di stabulazione possono richiedere i moduli di domanda necessari scaricarli alla voce «Ulteriori informazioni». Alla stessa pagina vi sono anche informazioni sullo svolgimento della procedura di verifica e di autorizzazione degli impianti di stabulazione.

La domanda di autorizzazione con i documenti richiesti per la valutazione può essere inviata per via elettronica a infotsch@blv.admin.ch.

Ulteriori informazioni

Ultima modifica 02.05.2025

Inizio pagina

https://www.blv.admin.ch/content/blv/it/home/tiere/tierschutz/nutztierhaltung/stalleinrichtungen.html