Gli impianti e i sistemi di stabulazione fabbricati in serie possono essere offerti e venduti in Svizzera soltanto se sono stati autorizzati secondo la legge sulla protezione degli animali.

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria è responsabile della verifica e dell’autorizzazione di sistemi e impianti di stabulazione fabbricati in serie per la detenzione di bovini, suini, ovini e caprini, pollame e conigli. Questo compito è svolto dai due centri specializzati nella detenzione adeguata degli animali.
Elenco degli impianti e dei sistemi di stabulazione
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) tiene un elenco delle domande ancora in sospeso e delle autorizzazioni rilasciate nonché delle condizioni e degli oneri ad esse connessi. (art. 84 cpv. 2 OPAn) su internet all'indirizzo «Elenco degli impianti e dei sistemi di stabulazione».
Procedura di verifica e di autorizzazione
Ai sensi dell’articolo 7 della legge sulla protezione degli animali i sistemi e gli impianti di stabulazione fabbricati in serie per la detenzione di animali da reddito possono essere offerti e venduti solo se si dispone di un’autorizzazione, che può essere rilasciata soltanto se sono soddisfatte le esigenze per una corretta detenzione degli animali.
I produttori e gli importatori di sistemi e impianti di stabulazione possono richiedere i moduli di domanda necessari scaricarli alla voce «Ulteriori informazioni». Alla stessa pagina vi sono anche informazioni sullo svolgimento della procedura di verifica e di autorizzazione degli impianti di stabulazione.
La domanda di autorizzazione con i documenti richiesti per la valutazione può essere inviata per via elettronica a infotsch@blv.admin.ch.
Ulteriori informazioni
Ultima modifica 02.05.2025