Gli impianti e i sistemi di stabulazione fabbricati in serie possono essere offerti e venduti in Svizzera soltanto se sono stati autorizzati secondo la legge sulla protezione degli animali.

Il Centro per la detenzione adeguata dei ruminanti e dei suini (ZTHT) verifica e autorizza i sistemi e gli impianti di stabulazione fabbricati in serie per la detenzione di bovini, suini, ovini e caprini. Per i conigli e il pollame lo stesso compito è svolto dal Centro per la detenzione adeguata del pollame e dei conigli (ZTHZ).
Elenco degli impianti e dei sistemi di stabulazione
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) tiene un elenco delle domande ancora in sospeso e delle autorizzazioni rilasciate nonché delle condizioni e degli oneri ad esse connessi. (art. 84 cpv. 2 OPAn) su internet all'indirizzo «Elenco degli impianti e dei sistemi di stabulazione».
Procedura di verifica e di autorizzazione
Ai sensi dell’articolo 7 della legge sulla protezione degli animali i sistemi e gli impianti di stabulazione fabbricati in serie per la detenzione di animali da reddito possono essere offerti e venduti solo se si dispone di un’autorizzazione, che può essere rilasciata soltanto se sono soddisfatte le esigenze per una corretta detenzione degli animali.
I produttori e gli importatori di sistemi e impianti di stabulazione possono richiedere i moduli di domanda necessari scaricarli alla voce «Ulteriori informazioni». Alla stessa pagina vi sono anche informazioni sullo svolgimento della procedura di verifica e di autorizzazione degli impianti di stabulazione.
La domanda di autorizzazione con i documenti necessari per la valutazione può essere inviata per via elettronica allo ZTHT per i ruminanti e i suini o allo ZTHZ per il pollame e i conigli.
Ulteriori informazioni
Ultima modifica 08.01.2024