Protezione degli animali nell’allevamento

L’allevamento deve mirare a selezionare animali sani e privi di caratteristiche che possono comprometterne il benessere. Chi alleva a titolo professionale animali da compagnia deve disporre di un’autorizzazione e di una formazione specifica.

Secondo l’ordinanza sulla protezione degli animali non possono essere inflitti all’animale dolori, sofferenze o lesioni in relazione con l’obiettivo di allevamento. Allo stesso modo, non si deve intervenire in modo assai incisivo sul suo fenotipo o pregiudicare le sue capacità.

Divieto di allevamento e di esposizione per forme di allevamento non ammesse

L’allevamento deve mirare a selezionare animali sani. Chi desidera allevare animali deve precedentemente informarsi a sufficienza sui problemi ereditari di genitori e discendenti dell’animale.
Gli animali per cui sussiste il dubbio di un aggravio medio o elevato devono essere esaminati prima dell’accoppiamento. La procedura viene definita nell’ordinanza dell’USAV sulla protezione degli animali nell’allevamento.

Non è consentito allevare animali con aggravi elevati, e gli accoppiamenti non devono determinare una progenie con forti aggravi.

Gli animali allevati in base a obiettivi di allevamento non ammessi non possono essere esposti (art. 30a cpv. 4 lett. b OPAn).

Obbligo di autorizzazione e formazione per l’allevamento professionale di animali da compagnia

Le condizioni di allevamento e la salute dei genitori sono determinanti per il normale sviluppo degli animali giovani. Gli allevatori devono conoscere le esigenze alimentari e di detenzione degli animali che allevano e sapere come prevenire danni ereditari e malattie infettive (si veda «Ulteriori informazioni > Informazioni tecniche: Obbligo di autorizzazione e formazione per l’allevamento professionale di animali da compagnia»).

Evitare la riproduzione eccessiva

Alcuni animali da compagnia si possono riprodurre in una misura così elevata da far sì che i detentori non riescano più a detenerli, alimentarli o curarli in maniera corrispondente alle loro necessità. Tramite provvedimenti adeguati occorre pertanto evitare che gli animali si riproducano eccessivamente (si veda «Ulteriori informazioni > Informazioni tecniche: Misure contro la riproduzione eccessiva di animali da compagnia»).

Ibridi antropogenici

Gli ibridi antropogenici sono incroci tra animali domestici e selvatici, offerti come cani primitivi o gatti esotici. Sono trascorsi millenni da quando gli animali domestici si sono adattati a convivere con l’uomo. Con la selezione nell’allevamento sono state create numerose razze. Per motivi di protezione degli animali non è giustificato creare nuovi incroci con animali selvatici, perché la loro detenzione è molto impegnativa. L’ordinanza sulla protezione degli animali vieta pertanto l’accoppiamento di cani e gatti domestici con i loro equivalenti selvatici (si veda «Ulteriori informazioni > Informazioni tecniche: Limitazioni alla detenzione e all’allevamento di ibridi di cani e gatti»).

Ulteriori informazioni

Ultima modifica 11.10.2021

Inizio pagina

https://www.blv.admin.ch/content/blv/it/home/tiere/tierschutz/zuechten.html