Mercati, esposizioni e altre ma-nifestazioni con gli animali

Agli eventi come mercati ed esposizioni sono presenti molti animali provenienti da diverse aziende di detenzione. Questo aumenta il rischio di diffusione di malattie. Eventi del genere causano inoltre sempre una certa sofferenza per gli ’animali.

Mehrere Kühe in einer Reihe

Obbligo di notifica e di autorizzazione

L’ordinanza sulle epizoozie (art. 27–31 OFE) regolamenta l’annuncio e la sorveglianza degli animali di una manifestazione e il procedimento in caso di epizoozia. Le disposizioni dell’ordinanza sono precisate in istruzioni e raccomandazioni dellʼUSAV, si veda «Ulteriori informazioni».

Secondo la legge sulla protezione degli animali, le manifestazioni presso le quali gli animali vengono commercializzati professionalmente sono assoggettate all’obbligo di autorizzazione (art. 13 LPAn). L’ordinanza sulla protezione degli animali ne precisa le disposizioni di una tale autorizzazione (art. 103–106 OPAn), definendo inoltre quali pratiche sugli animali sono vietate in relazione alle manifestazioni (art. 16, 17, 21, 22 OPAn). Si tratta ad esempio di misure per influenzare il rendimento nelle competizioni o manipolazioni da parte degli allevatori volte a influenzare l’aspetto esteriore nei concorsi di bellezza.

Trattamento degli animali durante le manifestazioni

I rischi per la salute e lo stress per gli animali durante le manifestazioni vanno limitati il più possibile. La responsabilità per il benessere degli animali spetta ancora in prima linea ai detentori, l’organizzatore, tuttavia, è tenuto ad adottare misure nel caso in cui i partecipanti non rispettino gli obblighi nei confronti degli animali che hanno portato con sé.

Agli animali devono essere concesse adeguate fasi di riposo e in caso di sollecitazione eccessiva, per esempio nel caso in cui mostrino segnali di stress, devono essere allontanati dai locali in cui si svolge la manifestazione e adeguatamente ricoverati altrove.

Possono partecipare alle manifestazioni solo gli animali sani

Per non mettere in pericolo la salute e il benessere degli animali durante le esposizioni, gli eventi sportivi, i mercati ecc. possono partecipare a tali eventi solo animali sani.

«Sani» vuol dire anche che gli animali non soffrono di aggravi dovuti all’allevamento e che il loro benessere non è compromesso da caratteristiche specifiche dovute alla razza o alla forma di allevamento. Maggiori informazioni: articolo 30a OPAn.

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Dimensioni minime dei parchi / parchi accessibili al pubblico

I parchi possono essere di poco inferiori alle dimensioni minime dell’ordinanza sulla protezione degli animali se gli animali stessi vi restano per un massimo di 4 giorni; eccezionalmente, se giornalmente gli animali vengono tenuti in movimento o allenati in modo sufficiente è possibile tenerli in tali ricoveri e parchi per una durata massima di otto giorni. (cfr. art. 30b OPAn).

Durante le manifestazioni è vietato allestire e gestire parchi accessibili al pubblico e conigli, piccoli roditori e pulcini (cfr. art. 24 lett. f OPAn.

Informazioni tecniche

L’USAV ha elaborato una serie di informazioni tecniche allo scopo di precisare le prescrizioni sopra indicate per determinate specie animali (alla voce «Nel dettaglio» sotto Ulteriori informazioni).

Ulteriori informazioni

Maggiori dettagli

Informazioni tecniche sulla protezione degli animali:

Ultima modifica 25.07.2023

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