La modalità di trattamento, detenzione e utilizzo dei cavalli e altri equidi è fondamentale per il benessere e la salute degli stessi. L’ordinanza sulla protezione degli animali contiene norme per una detenzione e un trattamento corretti degli equidi.
Le prescrizioni si applicano a cavalli, poni, asini, muli e bardotti. Queste sono raggruppati sotto il termine equidi.
Poiché i equidi sono animali gregari, necessitano del contatto con i propri conspecifici. Molti equidi non vengono più cavalcati quotidianamente. In tal caso devono potersi muovere liberamente al pascolo o in stalle con diversi compartimenti per la detenzione in gruppo.
Sono animali molto amati per lo sport e il tempo libero, ma devono essere trattati con riguardo durante l’utilizzo e il trasporto.
L’allevamento deve essere volto all’ottenimento di animali privi di caratteristiche gravose.
L’ordinanza sulla protezione degli animali contiene prescrizioni concernenti la detenzione, il trattamento, il trasporto e l’allevamento dei equidi.
L’USAV ha pubblicato una serie di informazioni tecniche rivolte ai detentori di equidi, che illustrano in modo chiaro importanti aspetti della detenzione. La scheda informativa «Equidi nella legge» fornisce una panoramica delle prescrizioni in materia di protezione animale.
Nel manuale di controllo per i detentori di animali e gli organi di controllo sono riassunte chiaramente le norme in vigore (si veda Ulteriori informazioni).
Ai sensi dell’ordinanza sulla protezione degli animali i equidi tenuti per il tempo libero sono considerati alla stregua degli animali da compagnia, tuttavia nella banca dati sul traffico di animali possono essere dichiarati sia come animali da reddito sia come animali da compagnia. Solo i equidi registrati come animali da reddito possono essere macellati, quelli registrati come animali da compagnia possono invece essere curati, se necessario, con una varietà di medicamenti più ampia e non deve essere tenuto un giornale dei trattamenti. Sono previsti costi veterinari per l’eutanasia di equidi malati o anziani.
Ulteriori informazioni
Ultima modifica 12.02.2024