La legge sulla protezione degli animali tutela il benessere e la dignità degli animali. Violazioni gravi delle disposizioni in essa contenute possono comportare il divieto di detenere o allevare animali, di occuparsi di loro a livello professionale o di commercializzarli.
Gli allevamenti di animali da reddito vengono controllati periodicamente per verificare se rispettano le prescrizioni in materia di protezione degli animali. Le stalle, ad esempio, devono essere illuminate sostanzialmente con luce naturale. Inoltre, gli animali non possono essere tenuti costantemente legati. Per maggiori informazioni si veda «Detenzione di animali da reddito».
I sistemi e gli impianti di stabulazione fabbricati in serie destinati a bovini, ovini, caprini, suini, conigli e volatili domestici possono essere immessi sul mercato e venduti solo previa autorizzazione dell’USAV.
Di principio, gli animali appartenenti a specie sociali non devono essere tenuti da soli. Voliere, acquari, terrari e parchi di altro genere destinati ad animali da compagnia e selvatici devono rispettare i requisiti minimi previsti dall’ordinanza sulla protezione degli animali. Per detenere alcuni animali da compagnia esotici sono necessarie una formazione e un’autorizzazione cantonale per via delle esigenze specifiche di tali specie in termini di alimentazione e detenzione.
Sono soggetti all’obbligo di formazione e di autorizzazione le pensioni o i rifugi per animali di determinate dimensioni oltre che tutte le detenzioni professionali di animali selvatici. Tra queste rientrano non solo gli zoo, ma anche le aziende agricole che impiegano cervi e altri animali selvatici. Tra queste rientrano non solo gli zoo, ma anche le aziende agricole che impiegano cervi e altri animali selvatici. Per maggiori informazioni si veda Detenzione di animali da compagnia e animali selvatici.
L’ordinanza sulla protezione degli animali prescrive corsi di formazione per determinate aziende detentrici di animali e in particolare per il trattamento professionale degli animali. I corsi obbligatori trasmettono conoscenze e competenze pratiche necessarie alla detenzione adeguata e al trattamento rispettoso degli animali. I corsi devono essere riconosciuti dall’USAV. Per maggiori informazioni si veda «Formazione».
Chiunque vende a titolo professionale animali da compagnia o animali selvatici è tenuto a dare informazioni per iscritto sulle esigenze dell’animale, sull’accudimento e sulla detenzione adeguata per la specie animale nonché sulle basi giuridiche corrispondenti.
Per il commercio specializzato, il commercio di bestiame, la mediazione di animali, le borse di settore, i mercati di piccoli animali, le esposizioni in cui si commerciano animali oppure per la pubblicità con animali vivi sono necessarie un’autorizzazione cantonale per il commercio di animali a titolo professionale e una formazione specifica. Per maggiori informazioni si veda «Trasporto e commercio».
L’allevamento presuppone un buon bagaglio di conoscenze, in particolare per quanto riguarda le condizioni di detenzione, le speciali esigenze alimentari delle madri gravide e dei piccoli in fase di crescita, le malattie genetiche e gli effetti delle caratteristiche ereditarie. Ai sensi della legge sulla protezione degli animali, infatti, gli obiettivi di allevamento non devono provocare dolori, lesioni o violazioni della dignità degli animali, adulti o cuccioli che siano, come invece avviene nel caso di interventi finalizzati all’ipertipizzazione. Gli animali allevati secondo modalità non rispettose del loro benessere devono essere sottoposti a una valutazione delle caratteristiche gravose, in quanto è vietato allevare animali con forti aggravi. Determinate varietà di allevamento sono vietate. Per maggiori informazioni si veda «Protezione degli animali nell’allevamento».
I metodi di uccisione devono indurre immediatamente l’animale in uno stato di insensibilità e di incoscienza e condurlo a una morte certa. La procedura di uccisione deve essere sorvegliata fino al sopraggiungere della morte. Una premessa imprescindibile per una morte indolore è che l’animale venga abbattuto da una persona esperta e pratica sia del metodo che della specie in questione. Il dissanguamento va praticato sull’animale in stato di incoscienza. Per maggiori informazioni si veda Macelli e le informazioni tecniche sui singoli animali.
Ai sensi della legge sulla protezione degli animali, chiunque si occupi di un animale non deve arrecargli aggravi quali dolori, sofferenze, lesioni né intervenire in modo incisivo sul suo fenotipo e pregiudicarne le capacità, se non in casi giustificati da interessi preponderanti. Maggiori informazioni su questo delicato argomento sono disponibili alla voce «Dignità dell’animale».
La sperimentazione animale è subordinata ai principi delle 3R. L’autorità cantonale può autorizzare esperimenti che compromettono il benessere degli animali solo se la ponderazione degli interessi ne consente l’ammissibilità. Gli animali da laboratorio, in particolare cani, gatti e conigli, devono provenire sostanzialmente da allevamenti appositi autorizzati.
L’USAV esercita l’alta vigilanza sulla sperimentazione animale e può opporsi giuridicamente nei confronti di un’autorizzazione cantonale se un esperimento non è pienamente conforme alle prescrizioni in materia di protezione degli animali. Per maggiori informazioni si veda «Sperimentazione animale».
Le prescrizioni in materia di trasporto riguardano prevalentemente gli animali da reddito, ma si applicano in linea di principio a tutte le specie animali, quindi ad esempio anche al trasporto di cani. Gli animali devono essere trasportati con riguardo. Ciò vale sia per lo stile di guida che per le operazioni di carico e scarico. I mezzi di trasporto devono essere sufficientemente spaziosi affinché gli animali possano mantenere una postura normale. Durante il trasporto occorre prestare particolare attenzione alle condizioni climatiche per evitare che, in caso estremo, gli animali muoiano assiderati o per eccessivo caldo.
Per i trasporti professionali, il personale incaricato deve assolvere una formazione ed è tenuto a seguire regolarmente corsi di perfezionamento. Per maggiori informazioni si veda «Trasporto di animali».
La legge sulla protezione degli animali si applica, salvo poche eccezioni, ai vertebrati. Uno dei principi su cui si fonda la LPAn sancisce che nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d’ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. Gli interventi dolorosi sono consentiti sostanzialmente solo sotto anestesia. Ai sensi della legge, chiunque si occupi di un animale deve rispettarne la dignità, ovvero il valore intrinseco. Eventuali aggravi ai quali l’animale è sottoposto devono essere giustificati da interessi preponderanti dopo un’adeguata ponderazione. In riferimento a numerose pratiche, il risultato di tale ponderazione degli interessi ha portato a sancirne espressamente il divieto o il carattere imperativo già in seno all’ordinanza sulla protezione degli animali. In relazione alle sperimentazioni animali, invece, la ponderazione deve avvenire preliminarmente, nel contesto della relativa richiesta di autorizzazione, caso per caso.
L’ordinanza sulla protezione degli animali sancisce i requisiti minimi per la detenzione e l’utilizzazione degli animali. Essa stabilisce, fra le altre cose, le dimensioni minime e l’allestimento dei parchi, le condizioni da garantire agli animali affinché possano tenersi occupati e intrattenere contatti sociali, le possibilità di uscita e le condizioni climatiche delle stalle. Ulteriori disposizioni in materia di protezione degli animali sono riportate, a grandi linee, nei singoli capitoli.
Ulteriori informazioni
Ultima modifica 10.04.2024