La legge sulla protezione degli animali (LPAn) e l’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) disciplinano sia la detenzione e l’allevamento di animali da compagnia e animali selvatici sia i requisiti di formazione per i loro detentori. La stessa legislazione definisce inoltre le pratiche vietate sugli animali.
Sono considerati animali da compagnia quelli tenuti in casa per l’interesse che suscitano o per compagnia. Si tratta di cani, gatti, furetti, roditori, conigli e molti altri animali da compagnia tra cui uccelli e pesci ornamentali, serpenti, tartarughe, pappagalli, ma anche rapaci, piccioni e quaglie. Non va però dimenticato che questi ultimi sono comunque animali selvatici, anche se vivono in cattività.
La pesca e la caccia rientrano invece nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).
Animali da compagnia e selvatici
Informazioni generali
Come indicato nella legge sulla protezione degli animali, è vietato infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato di ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. Devono essere rispettate le particolarità di tutte le specie offrendo loro una vita il più possibile consona. Gli animali non devono essere «umanizzati» o alterati attraverso l’allevamento. Si deve inoltre porre attenzione a un trattamento rispettoso anche nello sport e nella formazione di animali per scopi specifici.
In occasione di manifestazioni, animali di differenti provenienze vengono riuniti in un ambiente a loro estraneo, ciò che comporta stress e rischi sanitari. Durante le manifestazioni, la responsabilità per il trattamento rispettoso degli animali spetta sia agli organizzatori sia ai singoli partecipanti. Pertanto, entrambe le parti sono obbligate a ridurre al minimo il rischio di ferimenti o malattie e a evitare dolori, sofferenze o lesioni. Gli animali devono inoltre essere protetti da sovraffaticamento. Se l’organizzatore viene a conoscenza del fatto che gli espositori non rispettano i loro obblighi, deve prendere le misure adeguate e, in determinate circostanze, espellere gli animali interessati. Ulteriori informazioni, ad esempio sull’obbligo di autorizzazione e sui requisiti per i parchi, sono disponibili su questa pagina Internet dell’USAV e nelle informazioni tecniche per le singole specie (vedi sotto).
Parchi accessibili al pubblico
Nelle manifestazioni è proibito allestire parchi accessibili al pubblico con conigli, piccoli roditori e pulcini (cfr. art. 24 lett. f OPAn).
I decapodi, odine di cui fanno parte anche gli astici, non possono essere trasportati direttamente su ghiaccio o in acqua ghiacciata. I decapodi che vivono in acqua devono essere detenuti nel loro milieu naturale. È quindi vietato tenerli fuori dall’acqua (cfr. art. 23 cpv. 1 lett. f + g OPAn).
Nella ristorazione i vivai con decapodi e pesci commestibili di acqua salata sono considerati detenzioni professionali di animali selvatici per le quali è necessaria un’autorizzazione di cui all’articolo 90 capoverso 3 lettera a dell’ordinanza sulla protezione degli animali.
Non è permesso immergere in acqua bollente gli astici senza previo stordimento, i decapodi possono essere infatti uccisi soltanto dopo essere stati storditi. I due metodi di stordimento ammessi sono l’elettronarcosi e la distruzione meccanica del cervello, che negli astici è costituito da diversi centri nervosi (gangli) disposti lungo l’asse corporeo. I gangli devono essere distrutti con un taglio (cfr. art. 178; 179a cpv. 1 lett. j OPAn e altre informazioni sotto Protezione degli animali nella macellazione).
Chi desidera allevare deve fare attenzione a selezionare animali sani e privi di caratteristiche che possono comprometterne il benessere. Gli animali allevati in base a obiettivi di allevamento non ammessi non possono essere esposti (art. 30a cpv. 4 lett. b OPAn). Chi alleva animali e cede a terzi ad esempio più di tre cucciolate di cani o cinque di gatti oppure più di 1000 pesci ornamentali deve essere in possesso di un’autorizzazione cantonale e aver seguito la relativa formazione (art. 101; 102 cpv. 4 OPAn).
Dato che gabbie, acquari e altri parchi vengono spesso venduti per corrispondenza è importante che il detentore di animali possa capire se un parco sia a norma di legge per il suo tipo di detenzione. Chiunque vende a titolo professionale parchi per animali da compagnia o animali selvatici è tenuto a dare per scritto informazioni sulla detenzione adeguata della specie animale in questione e sulle basi giuridiche corrispondenti. Vanno indicate le dimensioni interne, la specie animale e il numero massimo di animali che possono essere detenuti nel parco (art. 111 OPAn).
Anche nell’offerta pubblica di cani, ad esempio su piattaforme online o tramite inserzioni, è prescritta trasparenza. Vanno indicati il nome completo e l’indirizzo dell’offerente e il paese di origine e di allevamento del cane (art. 76a OPAn).
L’ordinanza sulla protezione degli animali vieta di maltrattare, trascurare o affaticare inutilmente gli animali. In una lista dettagliata vengono elencate ulteriori pratiche vietate per alcune o per tutte le specie animali: ordinanza sulla protezione degli animali, art.16
La legge sulla protezione degli animali attualmente in vigore protegge la dignità e il benessere dell'animale.
L’ordinanza sulla protezione degli animali disciplina quali formazioni sono richieste ai detentori per ciascun tipo di animale. Nell’ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali è descritta in dettaglio la strutturazione delle diverse formazioni.
L’essenziale in breve: chi desidera detenere a titolo professionale animali da compagnia (ad es. pensioni o servizi di accudimento per animali con più di cinque posti) oppure chi alleva a titolo professionale o commercializza animali da compagnia deve disporre di una formazione specifica e di un’autorizzazione (art. 101–103 OPAn). I requisiti per le persone che detengono animali selvatici sono descritti all’articolo 85 OPAn.
Le autorità cantonali per la protezione degli animali rilasciano le autorizzazioni soltanto se, ai sensi dell’ordinanza sulla protezione degli animali, sono soddisfatti le condizioni relative alla formazione del detentore e alla detenzione e altri requisiti di cui deve disporre l’azienda.
Necessita di un’autorizzazione chi gestisce una pensione per animali, offre a titolo professionale un servizio di accudimento per più di cinque animali (si veda l’ordinanza sulla protezione degli animali, art. 101 OPAn), chi alleva a titolo professionale o commercializza animali da compagnia (si veda in «Ulteriori informazioni»).
Esiste un obbligo di autorizzazione anche per la detenzione privata di molte specie di animali selvatici e per la detenzione professionale di animali selvatici, che sono disciplinate nell’ordinanza sulla protezione degli animali (art. 89–92 OPAn).
Se la cura di un animale malato o ferito è senza speranze o è possibile unicamente provocandogli grande dolore, l’animale deve essere abbattuto in modo corretto per porre fine alle sue sofferenze. Nel caso degli animali da compagnia dovrebbe possibilmente farlo il veterinario. Un animale può essere abbattuto infatti solo da persone esperte che hanno potuto acquisire le conoscenze necessarie e l’esperienza pratica nell’uccisione di animali di una determinata specie sotto la guida e la supervisione di uno specialista e che uccidono regolarmente animali. L’animale deve essere abbattuto con riguardo e senza ritardi. Il metodo di uccisione scelto deve portare con certezza alla morte dell’animale. Il processo di uccisione deve essere monitorato fino al sopraggiungere della morte (cfr. art. 177 cpv. 1; 179 OPAn).
Ulteriori informazioni
Maggiori dettagli
Trattamento professionale degli animali da compagnia
Esposizioni e altre manifestazioni con gli animali
Uccisione corretta
Legislazione
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Ultima modifica 24.10.2024