Formazione e perfezionamento per la detenzione e il trattamento degli animali

Le formazioni, che devono essere riconosciute preliminarmente dall’USAV, trasmettono nozioni sulla detenzione adeguata e le competenze pratiche per il trattamento rispettoso degli animali.

Con l’obbligo di formazione si vuole garantire che la persona responsabile comprenda come detenere gli animali in funzione delle loro esigenze e sia istruita su come trattarli. Per garantirne il raggiungimento tramite le formazioni, gli obiettivi di apprendimento devono essere riconosciuti dall’USAV. Ciò vale anche per i centri di formazione in cui si formano i docenti per le formazioni obbligatorie previste dal diritto in materia di protezione degli animali.

Obbligo di formazione

Nelle detenzioni professionali, nel commercio di animali, per la detenzione privata di numerose specie selvatiche e di alcuni animali domestici, la persona responsabile dell’accudimento deve aver conseguito la formazione necessaria. L’obbligo di formazione sussiste anche per il personale dei macelli e addetto al trasporto di animali, per la cura professionale di unghioni e zoccoli, per l’esecuzione di determinati interventi sugli animali e per effettuare gli esperimenti sugli animali.

Per maggiori informazioni sull’obbligo di formazione si rinvia ai singoli temi e alle pagine riguardanti le varie specie.

Formazione ordinata

Se in un’azienda detentrice di animali si riscontrano lacune nell’accudimento o nella cura degli animali, l’autorità cantonale per la protezione degli animali può obbligare i detentori di animali a seguire corsi di formazione.

Riconoscimento delle formazioni

L’USAV riconosce la formazione specialistica non legata a una professione (FSNP) e la trasmissione specialistica di conoscenze di base e competenze che porta a un attestato di competenza (AC) oltre a decidere in merito all’equipollenza delle formazioni estere FSNP e degli AC (art. 200a OPAn). La domanda di riconoscimento deve essere presentata all’USAV in forma elettronica corredata della documentazione e del piano di studio (art. 200 cpv. 1 OPAn).

In singoli casi l’autorità cantonale può riconoscere una formazione diversa da quella richiesta, ad esempio perché non viene offerta la formazione richiesta. La persona interessata deve disporre di conoscenze e competenze analoghe e documentabili oppure svolgere una professione con requisiti analoghi (cfr. art. 199 cpv. 3 OPAn).

La rubrica «Maggiori dettagli» pubblica non solo gli elenchi delle formazioni riconosciute, ma anche i formulari per la domanda di riconoscimento di una formazione.

Formazioni specialistiche

Le competenze e conoscenze per l’ottenimento di un AC o di una FSNP sono trasmesse in modo specifico, tenendo conto delle specie o categorie animali con esigenze simili a livello di detenzione e trattamento. Le formazioni specialistiche professionali o universitarie possono essere fatte valere al posto di una FSNP richiesta. Una FSNP dispensa dall’attestato di competenza, purché i suoi contenuti perseguano gli stessi obiettivi di apprendimento e siano specifiche per le singole specie animali.

Requisiti per i centri di formazione

I centri di formazione che istruiscono formatori nell’ambito della detenzione di animali devono disporre di personale docente qualificato e sottoporsi a una prova esterna del controllo della qualità da parte di un’organizzazione accreditata. I corsi dei centri sono riconosciuti dall’USAV se, oltre ai contenuti dell’AC, trasmettono conoscenze di base in formazione degli adulti, organizzazione dei corsi e didattica nonché nozioni di base sulla legislazione (art.14 OFPan) ordinanza sulla formazione in protezione degli animali.

I futuri formatori dei detentori di animali devono superare l’esame per questa FSNP e aver maturato almeno tre anni di esperienza con la specie animale in questione.

I formulari per le domande di riconoscimento dei centri di formazione possono essere scaricati dalla rubrica «Maggiori dettagli».

Offerta di formazioni riconosciute e informazioni sull’obbligo di formazione

Ulteriori informazioni

Ultima modifica 29.01.2024

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