Le formazioni, che devono essere riconosciute preliminarmente dall’USAV, trasmettono nozioni sulla detenzione adeguata e le competenze pratiche per il trattamento rispettoso degli animali.
Con l’obbligo di formazione si vuole garantire che la persona responsabile comprenda come detenere gli animali in funzione delle loro esigenze e sia istruita su come trattarli. Per garantirne il raggiungimento tramite le formazioni, gli obiettivi di apprendimento devono essere riconosciuti dall’USAV. Ciò vale anche per i centri di formazione in cui si formano i docenti per le formazioni obbligatorie previste dal diritto in materia di protezione degli animali.
Obbligo di formazione
Nelle detenzioni professionali, nel commercio di animali, per la detenzione privata di numerose specie selvatiche e di alcuni animali domestici, la persona responsabile dell’accudimento deve aver conseguito la formazione necessaria. L’obbligo di formazione sussiste anche per il personale dei macelli e addetto al trasporto di animali, per la cura professionale di unghioni e zoccoli, per l’esecuzione di determinati interventi sugli animali e per effettuare gli esperimenti sugli animali.
Per maggiori informazioni sull’obbligo di formazione si rinvia ai singoli temi e alle pagine riguardanti le varie specie.
Formazione ordinata
Se in un’azienda detentrice di animali si riscontrano lacune nell’accudimento o nella cura degli animali, l’autorità cantonale per la protezione degli animali può obbligare i detentori di animali a seguire corsi di formazione.
Riconoscimento delle formazioni
L’USAV riconosce la formazione specialistica non legata a una professione (FSNP) e la trasmissione specialistica di conoscenze di base e competenze che porta a un attestato di competenza (AC) oltre a decidere in merito all’equipollenza delle formazioni estere FSNP e degli AC (art. 200a OPAn). La domanda di riconoscimento deve essere presentata all’USAV in forma elettronica corredata della documentazione e del piano di studio (art. 200 cpv. 1 OPAn).
In singoli casi l’autorità cantonale può riconoscere una formazione diversa da quella richiesta, ad esempio perché non viene offerta la formazione richiesta. La persona interessata deve disporre di conoscenze e competenze analoghe e documentabili oppure svolgere una professione con requisiti analoghi (cfr. art. 199 cpv. 3 OPAn).
La rubrica «Maggiori dettagli» pubblica non solo gli elenchi delle formazioni riconosciute, ma anche i formulari per la domanda di riconoscimento di una formazione.
Formazioni specialistiche
Le competenze e conoscenze per l’ottenimento di un AC o di una FSNP sono trasmesse in modo specifico, tenendo conto delle specie o categorie animali con esigenze simili a livello di detenzione e trattamento. Le formazioni specialistiche professionali o universitarie possono essere fatte valere al posto di una FSNP richiesta. Una FSNP dispensa dall’attestato di competenza, purché i suoi contenuti perseguano gli stessi obiettivi di apprendimento e siano specifiche per le singole specie animali.
La formazione specialistica non legata a una professione fornisce conoscenze tecniche e competenze pratiche. La formazione comprende una parte teorica e una pratica e prevede lo svolgimento di un periodo di pratica (art. 197 OPAn; art. 2-17 OFPan).
L’attestato di competenza contempla conoscenze di base o competenze pratiche. Può essere conseguito sotto forma di un corso riconosciuto o di un periodo di pratica (art. 198 OPAn; art. 30-44 OFPan). Sono esonerate dall’AC le persone che dispongono di una conferma ufficiale di un’esperienza almeno triennale con la specie animale in questione (art. 193 cpv. 3 OPAn).
Nel commercio specializzato di animali, la persona responsabile dell’accudimento degli animali deve disporre di una formazione di guardiano di animali. In alternativa, per gli impiegati del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali è ammessa anche una formazione specialistica FSNP che deve concludersi con un esame (art. 103 lett. b, art. 202 OPAn, art. 5a, 5b, 5c + 5d OFPan).
In diverse aziende detentrici, gli animali devono essere accuditi sotto la responsabilità di un guardiano di animali (art. 195 OPAn), per esempio nelle pensioni, nel commercio specializzato, nelle detenzioni professionali di animali selvatici o nei centri di detenzione di animali da laboratorio. Nelle aziende agricole detentrici di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito in totale, la persona responsabile dell’accudimento deve disporre di una formazione agricola (art. 194 OPAn). Il diploma professionale o universitario vale come prova di una professione svolta.
Una professione specialistica esonera dall’obbligo di FSNP o di AC. Per esempio, un palafreniere che è responsabile della detenzione dei cavalli in una scuola di equitazione non deve aver assolto una FSNP per la detenzione professionale di oltre 11 cavalli.
La formazione continua serve a tenere sempre aggiornate le conoscenze. Può avvenire sotto forma di corso, periodo di pratica o partecipazione a congressi o workshop.
È obbligatorio per le professioni e formazioni seguenti:
- guardiani di animali
- impiegati del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali che hanno seguito un formazione specialistica riconosciuta dall’USAV
- persone che effettuano a titolo professionale la cura degli unghioni dei bovini o degli zoccoli degli equidi
- incaricati della protezione degli animali, responsabili d'esperimento, persone che eseguono gli esperimenti e direttori dei centri di detenzione di animali da laboratorio; le formazioni continue prescritte nell'ambito della sperimentazione animale devono essere riconosciute dalle autorità cantonali (art. 199 cvp. 4 OPAn)
- personale addetto al trasporto di animali secondo l'articolo 190 capoverso 2 lettera a OPAn
- personale del macello che si occupa di animali vivi
- persone che offrono corsi di formazione riconosciuti dall’USAV per detentori di animali
Requisiti per i centri di formazione
I centri di formazione che istruiscono formatori nell’ambito della detenzione di animali devono disporre di personale docente qualificato e sottoporsi a una prova esterna del controllo della qualità da parte di un’organizzazione accreditata. I corsi dei centri sono riconosciuti dall’USAV se, oltre ai contenuti dell’AC, trasmettono conoscenze di base in formazione degli adulti, organizzazione dei corsi e didattica nonché nozioni di base sulla legislazione (art.14 OFPan) ordinanza sulla formazione in protezione degli animali.
I futuri formatori dei detentori di animali devono superare l’esame per questa FSNP e aver maturato almeno tre anni di esperienza con la specie animale in questione.
I formulari per le domande di riconoscimento dei centri di formazione possono essere scaricati dalla rubrica «Maggiori dettagli».
Offerta di formazioni riconosciute e informazioni sull’obbligo di formazione
Dal 1° settembre 2008 al 31 dicembre 2016 i detentori di cani erano obbligati dall’ordinanza sulla protezione degli animali a frequentare un corso per l’ottenimento dell’attestato di competenza. A seguito di una decisione del Parlamento, l’obbligo nazionale di seguire il corso sarà abrogato a partire dal 1° gennaio 2017. Il Consiglio federale raccomanda in particolare alle persone che vogliono detenere per la prima volta un cane, di frequentare volontariamente un corso per imparare a condurlo in modo responsabile. Per la detenzione di determinati tipi di cane, leggi cantonali prevedono ancora che sia obbligatorio seguire un corso. A questo proposito ci si può informare direttamente presso il servizio veterinario competente (v. «Ulteriori informazioni»).
Ulteriori informazioni
Ultima modifica 16.07.2021