L’importazione di specie animali e vegetali protette è possibile solo a determinate condizioni oppure completamente vietata.
Le specie animali e vegetali protette, così come loro parti e prodotti, sottostanno alla Convenzione CITES che controlla il commercio internazionale delle merci protette.
Le condizioni di importazione relative alla legislazione sulla conservazione delle specie vanno a sommarsi ad eventuali condizioni di importazione di polizia sanitaria (si veda Importazioni dall’UE oppure Importazioni da Paesi terzi).
Specie animali e vegetali interessate
Se e in quale misura sia possibile il commercio di determinate specie animali e vegetali (anche legni) può essere verificato nella lista delle specie CITES (si veda più sotto «Ulteriori informazioni»).
Autorizzazione e controllo all’importazione
In linea di massima, per le importazioni di animali o piante protetti dalla CITES e di merci prodotte con essi sono necessarie autorizzazioni di esportazione CITES rilasciate dalle autorità d’esecuzione CITES del Paese di provenienza e autorizzazioni di importazione dell’USAV. Inoltre, all’atto dell’importazione, è necessario eseguire un controllo relativo alla conservazione delle specie.
Anche gli strumenti musicali fatti di legno protetto devono essere accompagnati da un’autorizzazione di esportazione CITES.
Importazioni di specie CITES a titolo professionale
Gli importatori che si occupano a titolo professionale del commercio di merci di specie protette dalla CITES possono richiedere un’autorizzazione di importazione permanente. Con essa è possibile importare prodotti senza dover richiedere ogni volta una nuova autorizzazione di importazione.
Tali autorizzazioni di importazione permanenti possono essere rilasciate per le seguenti categorie:
- pellami e pellicce delle specie di fauna di cui agli allegati II e III CITES e prodotti da essi ricavati;
- pelli delle specie animali di cui agli allegati II e III CITES;
- reagenti e medicamenti contenenti veleno di serpente;
- tessudi, campioni di cellule e di sangue delle specie di cui agli allegati I, II e III CITES esclusivamente per scopi di ricerca nelle scuole universitarie;
- coralli rossi, coralli neri e perle di strombi giganti (Strombus gigas) di cui agli allegati II e III CITES
L’autorizzazione di importazione permanente ha una validità di due anni.
Il modulo per la richiesta e – qualora già a disposizione – l’inventario nonché eventuale elenco delle filiali devono essere inviati, una volta compilati, all’USAV (si veda «Ulteriori informazioni»).
Chiunque, a titolo professionale, commerci o allevi esemplari delle specie di cui agli allegati I – II CITES deve tenere un registro di controllo degli effettivi.
Desidera importare?
Per visualizzare informazioni dettagliate sulle condizioni in oggetto, selezionare i relativi criteri alla voce Importazione.
Ulteriori informazioni
Maggiori dettagli
Controllo relativo alla conservazione delle specie
Importatori professionali CITES
Piante e prodotti di origine vegetale (incl. legni)
- CITES Allegati I-III (piante) (PDF, 658 kB, 02.05.2023)
- Certificato CITES per piante ornamentali (PDF, 313 kB, 20.04.2023)
- Elenco alfabetico delle specie (PDF, 429 kB, 20.04.2023)
- Dichiarazione alla dogana e contestazioni (PDF, 219 kB, 25.01.2022)
- Voce di tariffa per piante e prodotti di origine vegetale (PDF, 79 kB, 25.01.2022)
- Legni, piante medicinali e aromatiche CITES (PDF, 305 kB, 20.04.2023)
- Elenco alfabetico delle piante medicinali e aromatiche (PDF, 189 kB, 20.04.2023)
- Elenco sistematico delle piante medicinali e aromatiche (PDF, 378 kB, 20.04.2023)
- Elenco dei legni con voci di tariffa (PDF, 410 kB, 19.12.2019)
- Elenco dei legni - nomi commerciali usuali (in francese) (PDF, 365 kB, 20.04.2023)
- Elenco alfabetico dei legni - in base ai nomi scientifici (PDF, 225 kB, 20.04.2023)
Istituzioni scientifiche
Link
Legislazione
Ultima modifica 20.04.2023