Importazioni di specie animali e vegetali protette

L’importazione di specie animali e vegetali protette è possibile solo a determinate condizioni oppure completamente vietata.

Le specie animali e vegetali protette, così come loro parti e prodotti, sottostanno alla Convenzione CITES che controlla il commercio internazionale delle merci protette.

Le condizioni di importazione relative alla legislazione sulla conservazione delle specie vanno a sommarsi ad eventuali condizioni di importazione di polizia sanitaria (si veda Importazioni dall’UE oppure Importazioni da Paesi terzi).

Specie animali e vegetali interessate

Se e in quale misura sia possibile il commercio di determinate specie animali e vegetali (anche legni) può essere verificato nella lista delle specie CITES (si veda più sotto «Ulteriori informazioni»).

Autorizzazione e controllo all’importazione

In linea di massima, per le importazioni di animali o piante protetti dalla CITES e di merci prodotte con essi sono necessarie autorizzazioni di esportazione CITES rilasciate dalle autorità d’esecuzione CITES del Paese di provenienza e autorizzazioni di importazione dell’USAV. Inoltre, all’atto dell’importazione, è necessario eseguire un controllo relativo alla conservazione delle specie.

Anche gli strumenti musicali fatti di legno protetto devono essere accompagnati da un’autorizzazione di esportazione CITES.

Importazioni di specie CITES a titolo professionale

Gli importatori che si occupano a titolo professionale del commercio di merci di specie protette dalla CITES possono richiedere un’autorizzazione di importazione permanente. Con essa è possibile importare prodotti senza dover richiedere ogni volta una nuova autorizzazione di importazione.

Tali autorizzazioni di importazione permanenti possono essere rilasciate per le seguenti categorie:

  • pellami e pellicce delle specie di fauna di cui agli allegati II e III CITES e prodotti da essi ricavati;
  • pelli delle specie animali di cui agli allegati II e III CITES;
  • reagenti e medicamenti contenenti veleno di serpente;
  • tessudi, campioni di cellule e di sangue delle specie di cui agli allegati I, II e III CITES esclusivamente per scopi di ricerca nelle scuole universitarie;
  • coralli rossi, coralli neri e perle di strombi giganti (Strombus gigas) di cui agli allegati II e III CITES

L’autorizzazione di importazione permanente ha una validità di due anni.

Il modulo per la richiesta e – qualora già a disposizione – l’inventario nonché eventuale elenco delle filiali devono essere inviati, una volta compilati, all’USAV (si veda «Ulteriori informazioni»).

Chiunque, a titolo professionale, commerci o allevi esemplari delle specie di cui agli allegati I – II CITES deve tenere un registro di controllo degli effettivi.

Desidera importare?

Per visualizzare informazioni dettagliate sulle condizioni in oggetto, selezionare i relativi criteri alla voce Importazione.

Ulteriori informazioni

Maggiori dettagli


Controllo relativo alla conservazione delle specie


Importatori professionali CITES


Piante e prodotti di origine vegetale (incl. legni)


Istituzioni scientifiche

Ultima modifica 22.09.2023

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https://www.blv.admin.ch/content/blv/it/home/import-und-export/import/importe-artengeschuetzte-tiere-pflanzen.html