CITES

La CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) è una convenzione sul commercio nata allo scopo di garantire un utilizzo e una conservazione sostenibili delle popolazioni animali e vegetali del nostro pianeta.

Già da molto tempo è stato riconosciuto che l’eccessivo commercio internazionale costituisce un reale pericolo per molte specie. Nel 1973 è stata quindi stipulata la «Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione», abbreviata CITES (conosciuta anche come Convenzione di Washington). La Svizzera è stato uno dei primi Paesi firmatari di questa convenzione, la cui Segreteria si trova a Ginevra. Oggi già più di 180 Paesi si sono obbligati a collaborare attraverso la CITES a favore delle conservazione delle specie.

CITES – commercio regolamentato di specie di flora e fauna protette

Le specie di fauna e flora minacciate devono essere commerciate soltanto nella misura in cui lo consentano i loro effettivi naturali. Un commercio sostenibile e regolamentato rappresenta spesso in tal senso una protezione più efficace rispetto all’assoluto divieto di commercio. Per commercio la CITES intende qualsiasi transito al confine.A seconda del grado di minaccia, l’esportazione e l’importazione di piante e animali vivi o di loro parti e prodotti derivati sono vietate o necessitano di un’autorizzazione.

Negli Allegati CITES si trovano nel frattempo più di 5000 specie di fauna e 28 000 specie di flora (vedere «Ulteriori informazioni»). Le specie protette dalla CITES sono classificate in tre livelli di protezione a seconda del grado di minaccia.

Allegati CITES

  • Allegato I: sono qui indicate le specie altamente minacciate. Il commercio di questi esemplari è fortemente limitato o vietato (ad es. avorio, prodotti in scaglia di tartaruga). Fra gli altri sono esclusi gli esemplari preconvenzione* e i prodotti per cui è comprovata la provenienza da animali da allevamento, così come quelli destinati a programmi di selezione a scopo di conservazione o a scopi di ricerca.

  • Le specie menzionate negli allegati CITES II e III potrebbero invece essere minacciate se il loro commercio non venisse controllato.
     

* Esemplari preconvenzione: esemplari che sono stati commercializzati prima dell’entrata in vigore della
Convenzione per la specie in questione (ad es. oggetti di antiquariato in avorio).

La CITES e la Svizzera

La CITES e la SvizzeraIn qualità di autorità esecutiva della CITES, l’USAV fornisce un importante contributo alla protezione e alla conservazione delle specie di flora e fauna e dei loro habitat.In Svizzera, nella maggior parte dei casi, per l’importazione e l’esportazione di esemplari CITES sono necessarie un’autorizzazione di importazione e un’autorizzazione di esportazione, rilasciate dall’USAV.

Ulteriori informazioni

Ultima modifica 01.09.2023

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