Importazioni da Paesi terzi

I Paesi terzi sono tutti gli Stati al di fuori degli Stati membri dell’UE, dell'Irlanda del Nord, di Islanda e Norvegia. Le importazioni di animali e merci da Paesi terzi sono possibili soltanto a determinate condizioni. Non è ammessa l'importazione indiscriminata da qualunque Paese.

Animali e merci di origine animale possono essere importati da Paesi terzi soltanto se detti Paesi, regioni e aziende sono autorizzati all'esportazione in Svizzera di tali merci e animali. Nel caso degli alimenti di origine animale il Paese deve disporre inoltre di un piano di sorveglianza dei residui riconosciuto dalla UE. A seconda del tipo di spedizione, oltre allenorme di polizia epizootica e di conservazione delle specie poste alle importazioni, occorre tenere conto di altri aspetti, ad esempio quelli di tipo doganale e agricolo.

Controlli veterinari di confine

Animali e merci con parti di origine animale devono essere controllati dal servizio veterinario di confine al momento dell’importazione o del transito. Gli animali e i prodotti animali soggetti all’obbligo del controllo veterinario di confine sono stabiliti nell’articolo 6 dell’ordinanza del DFI concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI) e devono essere importati per via aerea (con una lettera di vettura). Le tasse per i controlli veterinari di confine si basano sull’ordinanza sulle tasse dell’USAV. Si applica inoltre il controllo per la protezione delle specie in caso di importazione di animali protetti, parti di essi o prodotti da questi derivanti.

Interfaccia elTRA e dichiarazione doganale

Al momento della dichiarazione doganale, l’interfaccia elTRA verifica se gli animali e le merci con una percentuale di origine animale sono stati sottoposti al controllo veterinario di confine (si veda in basso alla voce «Ulteriori informazioni»).

Obbligo di controllo per determinati prodotti della pesca marittima

Il 1° marzo 2017 entra in vigore l’ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca marittima importati. Da questa data determinate partite con prodotti della pesca marittima sono soggette a un obbligo di controllo e devono essere notificate all’USAV per il controllo dei documenti (si veda Pesca illegale).

Obbligo del certificato TRACES

Tutte le spedizioni soggette a controllo veterinario di confine vengono sdoganate elettronicamente con sistema TRACES. Per questo importatori e aziendedestinatarie, oltre alle persone soggette all'obbligo di dichiarazione che concorrono al processo di importazione, devono essere registrati in TRACES.

Misure di protezione

È responsabilità dell'importatore rispettare le condizioni previste per le importazioni. Si applicano sempre le misure di protezione valide il giorno dell’importazione.

Aspetti riguardanti la legislazione sulla conservazione delle specie

Determinate specie vegetali e animali sono anche soggette alle condizioni in materia di conservazione delle specie. Verificare lo stato di protezione nell’elenco delle specie CITES (si veda «Ulteriori informazioni») e selezionare la relativa categoria tramite la ricerca dettagliata (si veda anche Importazioni di specie animali e vegetali protette).


Che cosa desiderate importare?

Per visualizzare informazioni dettagliate sulle condizioni in oggetto, selezionare i relativi criteri alla voce «Importazione».

Ulteriori informazioni

Contatto

In caso di domande in merito all'applicazione delle leggi sull'importazione, occorre rivolgersi alle  autorità cantonali competenti. Eventuali domande relative alle disposizioni d'importazione in materia di conservazione delle specie vanno indirizzate all'USAV.

Ultima modifica 18.09.2024

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https://www.blv.admin.ch/content/blv/it/home/import-und-export/import/importe-aus-drittstaaten.html