In Svizzera si può ricorrere alla sperimentazione animale solo in assenza di alternative. Per la detenzione degli animali da laboratorio e la formazione e il perfezionamento dei ricercatori che lavorano con gli stessi vigono norme severe.
Il 1° febbraio 2025 sono entrate in vigore due ordinanze riviste: l’ordinanza sulla protezione degli animali e l’ordinanza sulla sperimentazione animale. Per alcune disposizioni sono previsti termini transitori, mentre altre disposizioni nuove entreranno in vigore solo in un secondo momento. Il 1° febbraio 2026 entreranno in vigore le seguenti disposizioni nuove o modificate:
a partire dal 1° febbraio 2026, in ogni centro di detenzione di animali da laboratorio dovrà essere designato un veterinario che disponga delle conoscenze specialistiche adeguate per le specie animali detenute.
Art. 115a OPAn
a partire dal 1° febbraio 2026, i centri di detenzione di animali da laboratorio che allevano o detengono linee o ceppi con mutazioni patologiche il cui aggravio non può essere evitato con misure di riduzione devono soddisfare il requisito secondo cui il numero degli animali utilizzati deve essere giustificato mediante un’autorizzazione preventiva per eseguire esperimenti.
Art. 118a cpv. 2 OPAn
a partire dal 1° febbraio 2026, gli istituti e i laboratori dovranno soddisfare i nuovi requisiti relativi alle competenze degli incaricati della protezione degli animali. Gli AWO sono ora anche responsabili di garantire che le domande per gli esperimenti sugli animali contengano informazioni sui criteri di sorveglianza e d’interruzione stabiliti, nonché sulle misure che riducono l’aggravio e le considerazioni relative alla ponderazione degli interessi.
Art. 129a lett. b e c OPAn
a partire dal 1° febbraio 2026, anche nei centri di detenzione di animali da laboratorio già operativi al 1° febbraio 2026 sarà obbligatorio predisporre un nascondiglio per topi, ratti e criceti.
Allegato 3 OPAn
Per maggiori informazioni si veda anche il rapporto esplicativo di dicembre 2024.
Importante:
per la prima volta alla fine di febbraio 2027, i centri di detenzione di animali da laboratorio dovranno comunicare nel modulo HC non solo il numero di animali allevati, prodotti e importati, ma anche, in due nuove categorie, il numero di animali che non vengono utilizzati in un esperimento ma che a) sono stati ceduti a terzi o b) sono stati uccisi o sono morti (art. 145 cpv. 1 lett. b OPAn). Per poter riferire correttamente le cifre alla fine di febbraio 2027, il numero di animali deve essere già registrato nelle nuove categorie a partire dal 1° gennaio 2026 e conteggiato ai sensi dell’articolo 29 dell’ordinanza sulla sperimentazione animale.
le modifiche riguardano nel 2026 solo i centri di detenzione di animali da laboratorio autorizzati. Questi devono assicurarsi di registrare i dati corretti a partire dall’inizio del 2026. A questo proposito occorre tenere presente che:
- topi e ratti devono ora essere contati/conteggiati dal nono giorno dopo la nascita. Per tutte le altre specie animali si applicano le disposizioni vigenti, ora riassunte nell’articolo 29 dell’ordinanza sulla sperimentazione animale.
- Sono considerati «consegnati a terzi» gli animali vivi che (1) non sono utilizzati in esperimenti, (2) non sono ceduti a un altro centro di detenzione di animali da laboratorio autorizzato e sono ceduti a persone o istituzioni al di fuori di detto centro, ad esempio attraverso il collocamento in un’azienda detentrice di animali privata (rehoming),.
- Gli «animali uccisi e morti» devono sempre essere conteggiati nel centro di detenzione di animali da laboratorio in cui sono stati uccisi o sono morti.
- Come finora: gli animali devono essere contati/conteggiati per specie. Gli animali provenienti da linee con mutazioni patologiche devono essere segnalati separatamente per ognuna di queste linee; gli animali provenienti da linee senza mutazioni patologiche possono essere riassunti per specie animale, con distinzione fra animali geneticamente modificati e non geneticamente modificati (art. 145 cpv. 1 lett. b. OPAn; art. 29 cpv. 4 dell’ordinanza sulla protezione degli animali).
In collaborazione con i Cantoni e con i centri di detenzione di animali da laboratorio, per il 2026 l’USAV prepara quanto segue:
- una revisione delle note esplicative del modulo HC, che funge da direttiva per la registrazione dei dati statistici nei centri di detenzione di animali da laboratorio (luglio 2026)
- specifica delle modifiche in animex-ch (giugno 2026)
- corsi di formazione per la compilazione del modulo HC (da settembre 2026)
Informazioni utili
Revisione delle informazioni tecniche sui livelli di gravità nelle sperimentazioni animali (Versione 1.04, in francese)
L’USAV ha deciso di sottoporre a revisione le informazioni tecniche sui livelli di gravità. Per questo motivo, nella primavera del 2025, sono stati consultati i servizi specializzati cantonali per gli esperimenti sugli animali e i membri del Centro di competenza svizzero 3R (3RCC) sulla necessità della revisione, in merito alla quale la maggioranza dei partecipanti si è espressa poi a favore. La revisione si concentra sul miglioramento (Refine) degli esperimenti sugli animali secondo il principio delle 3R (Replace, Reduce, Refine) e sull’aggiornamento dei dati contenuti nelle Informazioni tecniche, ove necessario. Un gruppo di esperti formato dall’USAV fornirà il supporto tecnico per la revisione. Inoltre, l’USAV coinvolgerà in un momento successivo gruppi di interesse specifici in workshop e interpellerà altre parti interessate attraverso un processo di consultazione.
- Dott. Anthony Carrard, consulente scientifico responsabile degli esperimenti sugli animali, Cantone di Ginevra, Dipartimento della salute e della mobilità (DSM), Ufficio cantonale della sanità (OCS), Servizio dei consumatori e degli affari veterinari (SCAV)
- Dott.ssa Isabelle Desbaillets, rappresentante della Commissione federale svizzera per gli esperimenti sugli animali, responsabile dell’Ufficio per il benessere degli animali, Università di Berna
- Dott. Paulin Jirkof, Coordinatore 3R, Ufficio per il benessere degli animali e 3R, Università di Zurigo, 3RCC / Università di Zurigo
- Dott.ssa Mareike Kron Dipl. ECLAM Dipl. SVLAS, Ufficio veterinario di Zurigo
- Professor Lars Lewejohann, Dipartimento di medicina veterinaria, comportamento animale e sperimentazione animale, Istututo federale per la valutazione del rischio, Germania
- Dott. Björn Lex e Dott.ssa Janina Thoele (sostituta), rispettivamente rappresentanti di Interpharma, incaricati della protezione degli animali presso F. Hoffmann-La Roche SA Basilea e Novartis Pharma SA Basilea
La Svizzera dispone di una delle più ampie legislazioni sulla protezione degli animali a livello mondiale. La sperimentazione animale è disciplinata da norme molto rigide: ogni singolo esperimento richiesto viene esaminato dalla Commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali. I ricercatori devono dimostrare che l’utilità per la società è maggiore rispetto alla sofferenza degli animali (ponderazione degli interessi).
Ulteriori informazioni
Ultima modifica 18.12.2025