In Svizzera si può ricorrere alla sperimentazione animale solo in assenza di alternative. Per la detenzione degli animali da laboratorio e la formazione e il perfezionamento dei ricercatori che lavorano con gli stessi vigono norme severe.
Il Consiglio federale ha posto in vigore il 1° febbraio varie modifiche dell’ordinanza sulla protezione degli animali e dell’ordinanza sulla sperimentazione animale. Tre riguardanti la sperimentazione animale entrano tuttavia in vigore più tardi.
Ordinanza sulla protezione degli animali
L’art. 115a (nuove disposizioni sull’accudimento da parte di un veterinario nei centri di detenzione di animali da laboratorio) entra in vigore il 1° febbraio 2026.
L’art. 131 lett. d (sulle competenze del responsabile d’esperimento) entra in vigore il 1° febbraio 2027.
Ordinanza sulla sperimentazione animale
L’art. 30 lett. a e m (indicazione e giustificazione, nella domanda di autorizzazione, del numero totale di animali allevati e importati per l’esperimento) entra in vigore il 1° febbraio 2027.
Le singole modifiche sono commentate nel rapporto esplicativo.
Informazioni utili
Revisione delle informazioni tecniche sui livelli di gravità nelle sperimentazioni animali (Versione 1.04, in francese)
L’USAV ha deciso di sottoporre a revisione le informazioni tecniche sui livelli di gravità. Per questo motivo, nella primavera del 2025, sono stati consultati i servizi specializzati cantonali per gli esperimenti sugli animali e i membri del Centro di competenza svizzero 3R (3RCC) sulla necessità della revisione, in merito alla quale la maggioranza dei partecipanti si è espressa poi a favore. La revisione si concentra sul miglioramento (Refine) degli esperimenti sugli animali secondo il principio delle 3R (Replace, Reduce, Refine) e sull’aggiornamento dei dati contenuti nelle Informazioni tecniche, ove necessario. Un gruppo di esperti formato dall’USAV fornirà il supporto tecnico per la revisione. Inoltre, l’USAV coinvolgerà in un momento successivo gruppi di interesse specifici in workshop e interpellerà altre parti interessate attraverso un processo di consultazione.
- Dott. Anthony Carrard, consulente scientifico responsabile degli esperimenti sugli animali, Cantone di Ginevra, Dipartimento della salute e della mobilità (DSM), Ufficio cantonale della sanità (OCS), Servizio dei consumatori e degli affari veterinari (SCAV)
- Dott.ssa Isabelle Desbaillets, rappresentante della Commissione federale svizzera per gli esperimenti sugli animali, responsabile dell’Ufficio per il benessere degli animali, Università di Berna
- Dott. Paulin Jirkof, Coordinatore 3R, Ufficio per il benessere degli animali e 3R, Università di Zurigo, 3RCC / Università di Zurigo
- Dott.ssa Mareike Kron Dipl. ECLAM Dipl. SVLAS, Ufficio veterinario di Zurigo
- Professor Lars Lewejohann, Dipartimento di medicina veterinaria, comportamento animale e sperimentazione animale, Istututo federale per la valutazione del rischio, Germania
- Dott. Björn Lex e Dott.ssa Janina Thoele (sostituta), rispettivamente rappresentanti di Interpharma, incaricati della protezione degli animali presso F. Hoffmann-La Roche SA Basilea e Novartis Pharma SA Basilea
La Svizzera dispone di una delle più ampie legislazioni sulla protezione degli animali a livello mondiale. La sperimentazione animale è disciplinata da norme molto rigide: ogni singolo esperimento richiesto viene esaminato dalla Commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali. I ricercatori devono dimostrare che l’utilità per la società è maggiore rispetto alla sofferenza degli animali (ponderazione degli interessi).
Ulteriori informazioni
Ultima modifica 04.06.2025