In Svizzera si può ricorrere alla sperimentazione animale solo in assenza di alternative. Per la detenzione degli animali da laboratorio e la formazione e il perfezionamento dei ricercatori che lavorano con gli stessi vigono norme severe.
Il Consiglio federale ha posto in vigore il 1° febbraio varie modifiche dell’ordinanza sulla protezione degli animali e dell’ordinanza sulla sperimentazione animale. Tre riguardanti la sperimentazione animale entrano tuttavia in vigore più tardi.
Ordinanza sulla protezione degli animali
L’art. 115a (nuove disposizioni sull’accudimento da parte di un veterinario nei centri di detenzione di animali da laboratorio) entra in vigore il 1° febbraio 2026.
L’art. 131 lett. d (sulle competenze del responsabile d’esperimento) entra in vigore il 1° febbraio 2027.
Ordinanza sulla sperimentazione animale
L’art. 30 lett. a e m (indicazione e giustificazione, nella domanda di autorizzazione, del numero totale di animali allevati e importati per l’esperimento) entra in vigore il 1° febbraio 2027.
Le singole modifiche sono commentate nel rapporto esplicativo.
Informazioni utili
Sondaggio sulle informazioni tecniche Livelli di gravità (versione 1.04, disponibile in francese) nell’ambito della sperimentazione animale
L’USAV sta valutando l’opportunità di rivedere le informazioni tecniche per la valutazione dei livelli di gravità. L’obiettivo è concentrarsi sul miglioramento (refine) degli esperimenti sugli animali secondo il principio delle 3R (replace, reduce, refine) e, se necessario, aggiornare il contenuto nelle informazioni tecniche. I servizi specializzati cantonali responsabili degli esperimenti sugli animali e i membri del Swiss 3R Competence Centre (3RCC) sono stati interpellati sulla necessità di una revisione. I risultati di questa consultazione sono attualmente in fase di analisi.
La Svizzera dispone di una delle più ampie legislazioni sulla protezione degli animali a livello mondiale. La sperimentazione animale è disciplinata da norme molto rigide: ogni singolo esperimento richiesto viene esaminato dalla Commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali. I ricercatori devono dimostrare che l’utilità per la società è maggiore rispetto alla sofferenza degli animali (ponderazione degli interessi).
Ulteriori informazioni
Ultima modifica 25.04.2025