Sperimentazione animale

In Svizzera si può ricorrere alla sperimentazione animale solo in assenza di alternative. Per la detenzione degli animali da laboratorio e la formazione e il perfezionamento dei ricercatori che lavorano con gli stessi vigono norme severe. 

Informazioni utili

Revisione delle informazioni tecniche sui livelli di gravità nelle sperimentazioni animali (Versione 1.04, in francese)

L’USAV ha deciso di sottoporre a revisione le informazioni tecniche sui livelli di gravità. Per questo motivo, nella primavera del 2025, sono stati consultati i servizi specializzati cantonali per gli esperimenti sugli animali e i membri del Centro di competenza svizzero 3R (3RCC) sulla necessità della revisione, in merito alla quale la maggioranza dei partecipanti si è espressa poi a favore. La revisione si concentra sul miglioramento (Refine) degli esperimenti sugli animali secondo il principio delle 3R (Replace, Reduce, Refine) e sull’aggiornamento dei dati contenuti nelle Informazioni tecniche, ove necessario. Un gruppo di esperti formato dall’USAV fornirà il supporto tecnico per la revisione. Inoltre, l’USAV coinvolgerà in un momento successivo gruppi di interesse specifici in workshop e interpellerà altre parti interessate attraverso un processo di consultazione.

La Svizzera dispone di una delle più ampie legislazioni sulla protezione degli animali a livello mondiale. La sperimentazione animale è disciplinata da norme molto rigide: ogni singolo esperimento richiesto viene esaminato dalla Commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali. I ricercatori devono dimostrare che l’utilità per la società è maggiore rispetto alla sofferenza degli animali (ponderazione degli interessi).

Rapporto sulla statistica della sperimentazione animale 2023

Cifre dettagliate e grafici relativi all’anno 2023.

3R – Replace, Reduce, Refine

La sperimentazione animale può essere autorizzata solo se non vi sono metodi alternativi per rispondere a un quesito. Il numero di animali da laboratorio e le sofferenze inflitte agli stessi devono essere ridotti al minimo.

Livello di gravità e ponderazione degli interessi

La ponderazione degli interessi consente di stabilire l’ammissibilità di un esperimento sugli animali, paragonando l’acquisizione di conoscenze prevista alla sofferenza inflitta agli animali.

Domanda e autorizzazione

In Svizzera gli esperimenti sugli animali e la detenzione di cavie necessitano di un’autorizzazione. Questa procedura rigorosa è volta a proteggere gli animali da sofferenze ingiustificabili.

Rapporti e notifica

Chi esegue esperimenti sugli animali è tenuto a notificare regolarmente il numero di cavie e redigere rapporti sugli esperimenti conclusi.

Formazione e formazione continua

Chi effettua esperimenti sugli animali deve disporre delle conoscenze necessarie, avere una formazione specifica e frequentare corsi di aggiornamento. Lo stesso vale per le persone che accudiscono gli animali da laboratorio.

Ricercatori

Il trattamento degli animali da laboratorio è disciplinato in modo chiaro. Oltre alle prescrizioni legali, in questa pagina sono raccolte informazioni tecniche, spiegazioni e moduli specifici. Gli esperimenti sugli animali vanno gestiti tramite l’applicazione web e-Tierversuche.

Ulteriori informazioni

Ultima modifica 04.06.2025

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https://www.blv.admin.ch/content/blv/it/home/tiere/tierversuche.html