Chi effettua esperimenti sugli animali deve disporre delle conoscenze necessarie, avere una formazione specifica e frequentare corsi di formazione continua. Lo stesso vale per le persone che accudiscono gli animali da laboratorio.
Nella legislazione sulla protezione degli animali viene attribuita molta importanza alla formazione e alla formazione continua, anche nel settore della sperimentazione animale. I corsi illustrano le principali disposizioni di tale legislazione, compreso il principio delle 3R. Poiché l’ambito delle 3R è in rapido sviluppo, i ricercatori sono tenuti a frequentare regolarmente corsi di formazione continua in materia. Per i responsabili degli esperimenti vigono ulteriori disposizioni.
Formazione
Tutte le persone che eseguono o sono responsabili di esperimenti sugli animali e i responsabili di un centro di detenzione di animali da laboratorio devono seguire un corso di formazione teorico e pratico della durata di più giorni, con lo scopo di apprendere a tenere gli animali in modo adeguato, trattarli con il maggior riguardo possibile e impiegare correttamente gli antidolorifici.
Inoltre in ciascun istituto o laboratorio deve essere designato un incaricato della protezione degli animali che verifica in particolare il rispetto dell’indispensabilità secondo l’articolo 137 OPAn .Gli incaricati della protezione degli animali devono aver conseguito un titolo universitario e aver seguito una formazione come responsabile d’esperimento.
La maggior parte del tempo gli animali da laboratorio non sono direttamente coinvolti negli esperimenti, ma vivono nei centri di detenzione. La competenza delle persone che se ne occupano è quindi di primaria importanza. I responsabili dei centri di detenzione necessitano di una formazione come guardiani di animali. Inoltre possono avvalersi di personale ausiliario da formare sul posto.
Per ulteriori informazioni sulla formazione di base come guardiano di animali e sulla legislazione in materia si veda «Ulteriori informazioni» > Legislazione.
L’USAV riconosce una formazione specialistica non legata a una professione (FSNP) e decide sull’equivalenza delle formazioni all’estero rispetto alla FNSP. In casi specifici l’autorità cantonale può riconoscere una formazione diversa da quella richiesta se la persona in questione dimostra di possedere conoscenze e capacità equivalenti o di aver esercitato una professione con requisiti analoghi. (art. 199 cpv. 3 OPAn). Per ulteriori informazioni sulla formazione nel campo della protezione degli animali, si veda alla voce «Dettagli».
Corsi di formazione continua riconosciuti
Una volta conclusa la formazione, i responsabili , gli incaricati della protezione degli animali, i direttori dei centri di detenzione e le persone che eseguono esperimenti sugli animali devono partecipare periodicamente a corsi di formazione continua sulla sperimentazione animale per aggiornare costantemente le loro conoscenze sugli esperimenti sugli animali (art. 190 OPAn).
L’autorità cantonale riconosce la formazione continua nel campo della sperimentazione animale. L’Associazione svizzera dei veterinari cantonali (ASVC) redige un elenco di attività di formazione continua riconosciute. L’elenco è disponibile in animex-ch ed è anche pubblicato regolarmente sotto “Dettagli”. Ulteriori informazioni e moduli di richiesta per il riconoscimento di attività di formazione continua sono disponibili alla pagina Raccomandazioni di riconoscimento per la formazione continua (FSNP, guardiano di animali).
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Ultima modifica 17.02.2021