Gli adeguamenti dell’ordinanza sulla protezione degli animali e di altre ordinanze nel settore veterinario promuovono un trattamento rispettoso degli animali.
Le modifiche significative nell’ordinanza sulla protezione degli animali sono da ricondurre principalmente a interventi parlamentari e riguardano la detenzione di animali da compagnia e da reddito. Qui di seguito si spiegano le nuove prescrizioni principali.
Regolamentazione per le manifestazioni con gli animali
Chiunque organizzi manifestazioni, come per esempio esposizioni o eventi sportivi, dovrà provvedere affinché gli animali siano accuditi da persone competenti. La responsabilità per il benessere degli animali spetta ancora in prima linea ai detentori, l’organizzatore, tuttavia, è tenuto ad adottare misure nel caso in cui i partecipanti non rispettino gli obblighi nei confronti degli animali che hanno portato con sé.
Gli animali che durante una manifestazione mostrano segnali di stress devono essere allontanati dai locali in cui si svolge la manifestazione e adeguatamente ricoverati altrove.
Maggiori informazioni: articoli 30a e 30b dell'ordinanza sulla protezione degli animali
Dal 1° marzo 2018 nell’ambito di manifestazioni sono vietati i parchi in cui è possibile accarezzare conigli, piccoli roditori e pulcini. Non sono interessati da questo divieto i parchi in cui è possibile accarezzare gli animali allestiti in maniera permanente, per esempio negli zoo, nelle aziende agricole e nelle vicinanze di case per anziani.
Inoltre non sarà più possibile esporre animali che mostrano aggravi medi o gravi.
Maggiori informazioni: articolo 24 disposizione f dell'ordinanza sulla protezione degli animali
Misure contro il commercio illegale di cani e divieto di dispositivi antiabbaio
In futuro chi mette in vendita un cane deve indicare nell’inserzione l’indirizzo e la provenienza dell’animale. Tramite questa misura viene ostacolata la vendita di cani importati illegalmente.
Maggiori informazioni: articolo 76a dell'ordinanza sulla protezione degli animali
Ora tutti i dispositivi antiabbaio attivati dalle emissioni di suono da parte del cane sono vietati, anche quelli che emettono esclusivamente acqua o aria compressa finora esclusi dal divieto.
Maggiori informazioni: articolo 76 capoverso 6 dell'ordinanza sulla protezione degli animali
Maggiore protezione per gli astici
Gli astici e gli altri decapodi non possono più essere trasportati sul ghiaccio o in acqua ghiacciata, una misura importante per le importazioni in Svizzera. Tutte le specie che vivono in acqua dovranno sempre essere tenute nel loro ambiente naturale, anche gli astici. Un’altra novità consiste nel fatto che i decapodi devono essere storditi prima di essere uccisi: non sarà pertanto più consentito immergere i decapodi non storditi in acqua bollente come è solito fare nell’ambito della ristorazione.
Maggiori informazioni: articolo 23 capoverso 1, 178 e 178a dell'ordinanza sulla protezione degli animali
Obbligo di dichiarazione per gabbie destinate ad animali da compagnia
Nella vendita professionale di gabbie destinate ad animali da compagnia gli offerenti devono informare per iscritto quali specie animali possono essere tenute nella rispettiva gabbia in modo conforme alla legge, in modo da impedire che vengano vendute gabbie troppo piccole. Inoltre il venditore deve fornire informazioni sulla detenzione adeguata degli animali della rispettiva specie.
Maggiori informazioni: articolo 111 capoverso 2 dell'ordinanza sulla protezione degli animali
Incaricati della protezione degli animali nel settore della sperimentazione animale
Finora nell’ordinanza sulla protezione degli animali mancava la descrizione delle funzioni e il regolamento delle competenze degli incaricati della protezione degli animali, i quali hanno il compito di sostenere i ricercatori nel processo di approvazione e rivestono un ruolo importante come persone di contatto per i servizi cantonali. Essi devono assicurare in particolare che nelle domande per le autorizzazioni di sperimentazioni sugli animali le indicazioni per la valutazione dell’indispensabilità, che è la base su cui l’autorità preposta alle autorizzazioni prende le sue decisioni, siano compilate in maniera completa.
Maggiori informazioni: Articoli 129, 129a e articolo 129b dell'ordinanza sulla protezione degli animali
Corretta uccisione degli animali
Se il trattamento di animali malati o feriti risulta privo di possibilità di successo o è possibile soltanto causando gravi sofferenze, gli animali devono essere uccisi per limitare la loro sofferenza. L’ordinanza sulla protezione degli animali fissa ora i criteri che deve soddisfare un’uccisione corretta e conforme alla protezione degli animali. Le nuove prescrizioni sono spiegate in una serie di informazioni specialistiche specifiche dell’USAV.
Maggiori informazioni: articoli 177 capoverso 1 e 1bis, articolo 179 dell'ordinanza sulla protezione degli animali
Modifiche nelle ordinanze che non rientrano nella legislazione sulla protezione degli animali
Nell’ambito di questa revisione l’ordinanza sulle epizoozie OFE ha subito modifiche già attuate sulla base delle prescrizioni della nuova banca dati sui cani AMICUS.
Nell’ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni OMCC è stato adattato il termine transitorio per i cacciatori che hanno già frequentato la relativa formazione.
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Ultima modifica 14.01.2020