Al fine di effettuare il trasporto con la maggior cura possibile, sono stati definiti requisiti per la durata del trasporto, il mezzo di trasporto e il personale incaricato.
Gli animali possono essere trasportati soltanto se è presumibile che sopporteranno il trasporto senza danni. Vanno adeguatamente preparati al trasporto e devono essere trattati con riguardo durante il suo svolgimento.
Prescrizioni generali sul trasporto di animali
Le prescrizioni sul trasporto di animali sono stabilite nel capitolo 7 dell’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e si applicano a tutti i trasporti. Informazioni specifiche sui seguenti punti si trovano nelle direttive tecniche e nelle informazioni tecniche, vedi «Ulteriori informazioni».
Durata massima del trasporto
Un trasporto di animali in Svizzera non può durare più di 8 ore. Il tempo di percorrenza non deve superare le sei ore a partire dal punto di carico, vedi art. 15 della legge sulla protezione degli animali (LPAn). Oltre al tempo di percorrenza vero e proprio, nella durata del trasporto vengono conteggiate anche le soste. Per ciascun animale la durata del trasporto inizia a essere misurata quando viene caricato nell’azienda di provenienza e termina quando è scaricato nel luogo di destinazione.
Le persone che trasportano animali devono documentare la durata del trasporto e il tempo di percorrenza, v. art. 152 OPAn. Per gli animali a unghia fessa questi punti devono essere documentati sul certificato di accompagnamento.
Requisiti per i mezzi di trasporto destinati agli animali da reddito
Requisiti per i mezzi di trasporto destinati agli animali da reddito Le rampe per il carico e lo scarico degli animali devono essere antisdrucciolevoli. Il pavimento dei mezzi di trasporto deve essere cosparso di lettiera. I divisori impediscono i conflitti tra gli animali e contribuiscono alla protezione dalle cadute durante il viaggio. Queste e altre prescrizioni sono definite agli articoli 163–165 OPAn.
Si applicano determinate prescrizioni anche ai contenitori di trasporto come quelli usati per il pollame o i conigli, vedi art. 167 OPAn. Ad esempio, devono essere sufficientemente spaziosi affinché gli animali possano assumere la postura normale. Fare attenzione a che le aperture di aerazione non vengano ostruite durante l’impilaggio dei contenitori di trasporto.
Le informazioni per le singole specie animali relative allo spazio minimo per il trasporto di animali si trovano nell’allegato 4 OPAn.
Formazione e formazione continua del personale impiegato nel trasporto di animali
Nelle aziende di commercio e di trasporto di bestiame, i conducenti, le persone addette alla cura degli animali e un’altra persona in posizione dirigenziale devono avere una formazione specialistica. Le organizzazioni riconosciute per la formazione del personale impiegato nel commercio e nel trasporto di bestiame sono disponibili su «Ulteriori informazioni».
Valutazione dell’idoneità al trasporto di animali da macello
Gli animali feriti o malati possono essere trasportati soltanto per le cure o per la macellazione al posto più vicino possibile e con le dovute precauzioni. Soprattutto gli animali da reddito più anziani, ad esempio le vacche da latte o le scrofe da allevamento, spesso mostrano danni agli unghioni o alle articolazioni o sono altrimenti pregiudicati. I detentori e i trasportatori di animali devono tenere conto di queste malattie o ferite: a seconda delle loro condizioni, gli animali da macello devono essere separati e trasportati al macello nel modo più breve possibile. In casi particolarmente gravi, non possono essere trasportati.
Insieme all’Associazione svizzera dei veterinari cantonali (ASVC), l’USAV ha elaborato una guida sull’argomento. La guida sostituisce le informazioni tecniche del 2015 «Quando un animale da reddito è idoneo al trasporto?». Vedi «Ulteriori informazioni».
Trasporto di animali da compagnia
Molte prescrizioni si applicano al trasporto di animali da compagnia nella stessa misura in cui si applicano agli animali da reddito: ad esempio, la durata massima del trasporto di 8 ore o l’obbligo di formare il personale impiegato nel trasporto in ambito commerciale. I dettagli sono consultabili nelle informazioni tecniche «Requisiti per l’accudimento di animali da compagnia di terzi».
Per ragioni di sicurezza, cani, gatti e altri animali da compagnia dovrebbero essere trasportati in un contenitore adatto o separati dall’abitacolo da una griglia resistente. Da un lato, in questo modo sono protetti al meglio, e allo stesso tempo non possono mettere in pericolo il conducente. In un box di trasporto l’animale deve poter assumere la postura normale, sedersi e riposare, cfr. art. 167 OPAn.
Il clima nell’auto deve soddisfare le esigenze dell’animale. Bisogna prestare particolare attenzione quando gli animali vengono lasciati in auto in presenza di temperature elevate, anche solo per breve tempo!
Per le vacanze bisogna inoltre ricordare che non tutti gli animali da compagnia dovrebbero essere portati con sé, leggi di più su Viaggiare con animali da compagnia.
Qualora fosse necessario un trasporto di lunga durata con un veicolo, è necessario osservare i seguenti punti:
- in caso di viaggi lunghi, l’animale deve poter mangiare e bere regolarmente;
- a seconda dell’animale vanno previste soste intermedie per permettergli di espletare i suoi bisogni.
Trasporto internazionale di animali
Chi trasporta animali a fini commerciali all’estero o, da qui, li porta in Svizzera, necessita di un’autorizzazione del servizio veterinario cantonale.
Divieto di transito nel trasporto su strada di animali a unghia fessa, cavalli da macello e pollame da macello
Il transito in Svizzera di bovini, ovini, caprini, suini, cavalli da macello e pollame da macello può avvenire solo per via ferroviaria o aerea.
Transito di animali
Animali da compagnia
Per i viaggi all’estero con animali da compagnia vanno osservate le condizioni per i viaggi con animali da compagnia.
Ulteriori informazioni
Maggiori dettagli
Trasporto di animali Prescrizioni per equidi, animali ad unghia fessa e pollame
Direttive tecniche
Formazione e perfezionamento del personale impiegato nel trasporto
Informazioni tecniche - Protezione degli animali
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Ultima modifica 09.02.2024