Esportazione di animali e prodotti animali in Paesi terzi

Per l’esportazione di animali e prodotti animali (esclusi le derrate di origine animale) in Paesi terzi, sono necessari certificati sanitari e autorizzazioni conformi alle condizioni vigenti nel Paese di destinazione.

Flugzeug über Frachthafen

È responsabilità degli esportatori informarsi sulle condizioni vigenti nel Paese di destinazione e sui requisiti dei certificati sanitari. Questi ultimi devono essere sottoposti alla valutazione delle autorità esecutive cantonali (si veda «Ulteriori informazioni»).

Registrazione delle imprese per l’esportazione di animali e prodotti animali  

Se richiesto dal Paese di destinazione, le aziende che esportano animali e prodotti animali (sperma, ovuli ed embrioni o sottoprodotti di origine animale, per la definizione si veda la pagina Animali e prodotti animali) in Paesi terzi devono disporre dell’autorizzazione per l’esportazione. Spesso il Paese terzo pubblica sul sito dell’autorità competente gli elenchi delle aziende autorizzate. L’autorità esecutiva designata dal relativo Cantone è competente per l’autorizzazione delle aziende. Gli elenchi delle aziende svizzere di esportazione attualmente autorizzate (ai sensi dell’art. 51 OITE-PT) sono disponibili sul sito Documenti relativi all’esportazione sotto i rispettivi paesi.

Certificati sanitari per animali e prodotti animali  

Di norma le partite di animali o prodotti animali devono essere accompagnate da certificati sanitari. Se sono già disponibili, possono essere utilizzati previa consultazione delle autorità esecutive cantonali. Possono essere impiegati solo certificati sanitari validati dall’USAV. Questi si trovano nella pagina Documenti relativi all’esportazione.

Se non sono disponibili, è compito dell’esportatore procurarsi i certificati sanitari validi e informarsi sulle condizioni di esportazione attraverso l’importatore nel Paese di destinazione. In seguito i certificati devono essere presentati all’autorità esecutiva cantonale competente, che provvede a valutarli e firmarli.

Se il certificato non è stato ancora validato, la procedura può durare diversi mesi, poiché l’USAV deve procedere alle negoziazioni necessarie con il Paese terzo. L’autorità cantonale ha il compito di firmare il certificato e fornire ulteriori informazioni sull’esportazione. Per l’esportazione possono essere richiesti documenti di altri uffici (dogana, CITES).

Autorizzazione per sottoprodotti di origine animale  

Per l’esportazione di sottoprodotti di origine animale in Paesi terzi è necessaria l’autorizzazione dell’USAV (si veda «Ulteriori informazioni»: Domanda di esportazione per sottoprodotti di origine animale).

Abb.: Prozess des Exports in Drittstaaten
Abb.: Prozess des Exports in Drittstaaten

Esportazione di animali e prodotti animali protetti  

Per l’esportazione di animali e prodotti animali protetti è necessaria un’apposita autorizzazione dell’USAV (per ulteriori informazioni consultare la pagina Esportazione di animali e prodotti animali).

Ulteriori informazioni

Legislazione: UEE

Ultima modifica 24.03.2021

Inizio pagina

https://www.blv.admin.ch/content/blv/it/home/import-und-export/export/tiere-und-tierprodukte/export-von-tieren-und-tierprodukten-in-drittstaaten.html