Viaggiare con animali da compagnia

Per viaggiare con un animale da compagnia è necessario espletare per tempo le formalità. Le disposizioni per i viaggi con animali da compagnia sono diverse da quelle per l’importazione e l’esportazione a scopi commerciali.  

Voyager avec des animaux de compagnie

Le disposizioni variano a seconda che si tratti di un viaggio privato con un animale da compagnia oppure di un’esportazione o un’importazione a scopi commerciali. Le informazioni fornite in queste pagine sono rivolte esclusivamente a privati detentori di animali da compagnia, che non intendono venderli o cederli a terzi o a istituzioni.

Che cosa si intende per animali da compagnia?

Per animali da compagnia si intendono i seguenti animali che accompagnano i detentori o una persona da essi incaricata. Devono essere stati presi personalmente in consegna dal detentore in ogni caso già prima dell’ingresso nel Paese:

  • cani, gatti e furetti
  • conigli domestici, roditori
  • uccelli, ad eccezione di galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici, e uccelli corridori
  • rettili, anfibi
  • pesci d'acquario e animali acquatici tenuti per scopi ornamentali
  • invertebrati, ad eccezione di api, molluschi (Mollusca) e crostacei (Crustacea) 

Gli animali non possono essere né venduti né ceduti a nuovi detentori. Per i viaggi con cani, gatti, furetti e uccelli sono previste specifiche disposizioni di polizia sanitaria, poiché sussiste il rischio di introdurre malattie.

Animali da compagnia esotici

Vengono tenuti come animali da compagnia anche esemplari selvatici esotici, quali particolari specie di volatili, rettili, ragni, scorpioni, roditori, coralli, pesci, gatti selvatici, ecc. Consultare le relative rubriche sottostanti.

Viaggiare con animali da compagnia

Uscita dalla Svizzera

In linea generale per l’uscita dalla Svizzera devono essere osservate le disposizioni del Paese di destinazione.

Uscita dalla Svizzera con animali da compagnia protetti

Per vacanze o soggiorni brevi nell’UE con animali da compagnia protetti, l’USAV rilascia un certificato di proprietà (certificate of ownership), che deve essere timbrato dalle autorità doganali svizzere e dalle autorità doganali del Paese di destinazione ogniqualvolta il proprietario (o una persona da esso incaricata) varchi la frontiera con l’animale.

Anche per la reintroduzione in Svizzera è necessario il certificato di proprietà. Il modulo di richiesta del certificato di proprietà (si veda «Ulteriori informazioni») deve essere compilato completamente e firmato e uno scan può essere inviato via e-mail all'indirizzo cites@blv.admin.ch. Il certificato emesso (al costo di 50 franchi) acquista validità con la firma del proprietario. Il documento è valido per tre anni e può essere rinnovato.

Al primo viaggio in un Paese dell’UE con questo certificato di proprietà, l’UE richiede un documento europeo analogo, rilasciato dalle autorità CITES di tale Paese. Il certificato di proprietà europeo deve essere richiesto per tempo prima dell’uscita dalla Svizzera.

Ingresso in Svizzera

La maggior parte degli animali da compagnia di cui alla definizione può entrare in Svizzera da qualsiasi Paese senza autorizzazione della polizia sanitaria né certificato di sanità. Per cani, gatti, furetti e uccelli sono previste condizioni specifiche. Da Paesi terzi possono essere importati come animali da compagnia al massimo cinque cani, gatti o furetti. L’ingresso in Svizzera non è consentito se vigono misure di protezione specifiche.

Ingresso in Svizzera con animali da compagnia protetti

Per vacanze o soggiorni brevi in Svizzera con animali da compagnia protetti non è richiesta alcuna autorizzazione, purché l’animale viaggi con il proprietario (o una persona da esso incaricata) e quest’ultimo sia in possesso di un certificato di proprietà (certificate of ownership).
L’ingresso e l’uscita devono essere registrate dalla dogana sul foglio allegato. Il certificato di proprietà richiesto è rilasciato dall’autorità preposta alla conservazione delle specie del Paese di provenienza.

Per i traslochi con animali domestici di specie protette e animali selvatici non protetti, vedere Importazione ed esportazione.

Ulteriori informazioni

Ultima modifica 14.06.2024

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