I medicamenti veterinari vengono prescritti, dispensati e utilizzati prevalentemente dai veterinari, ma sono impiegati anche dai detentori di animali. È essenziale che tutte le persone coinvolte li gestiscano in modo corretto e responsabile.
Le condizioni per la prescrizione di un medicamento da parte di un veterinario sono regolamentate dalla legge. È necessario impartire istruzioni dettagliate ai detentori di animali, in modo che essi possano utilizzare o somministrare correttamente il medicamento.
Norme per la prescrizione e la dispensazione
Un medicamento soggetto a prescrizione può essere prescritto o dispensato per gli animali solo se la persona che lo prescrive conosce l’animale o l’effettivo in questione. La base legale per un impiego attento dei medicamenti è stabilita nella legge sugli agenti terapeutici e nell’ordinanza sui medicamenti veterinari.
Il documento «Informazioni concernenti l’attuazione dell’ordinanza sui medicamenti veterinari» contiene spiegazioni dettagliate sull’attuazione della base legale (si veda «Ulteriori informazioni»).
Mancanza di medicamenti omologati
Per il trattamento di determinate malattie di alcune specie animali non sono disponibili medicamenti veterinari (Mvet) omologati. Anche difficoltà di approvvigionamento possono comportare una temporanea mancanza di farmaci. In questi casi i veterinari possono effettuare un cambiamento di destinazione. Nel caso degli animali da reddito, possono essere utilizzati per una diversa destinazione solo preparati contenenti principi attivi sicuri a livello alimentare.
Il cambiamento di destinazione di un medicamento influisce sui termini di attesa.
In alternativa al cambiamento di destinazione, i veterinari hanno la possibilità di importare un Mvet. Ogni importazione deve essere notificata all’USAV. I privati possono importare una piccola quantità di Mvet per i propri animali da compagnia.
Obblighi dei detentori di animali da reddito
I detentori di animali da reddito devono impiegare i medicamenti veterinari (Mvet) secondo le indicazioni della persona che li prescrive o li dispensa.
Nell’impiego dei medicamenti veterinari, devono rispettare ulteriori prescrizioni in materia di accuratezza e trasparenza:
- i MVet devono essere conservati in maniera ordinata e in condizioni sicure e igienicamente ineccepibili;
- per la produzione di alimentari di origine animale devono essere rispettati i termini di attesa dei MVet utilizzati, al fine di evitare residui indesiderati;
- chiunque venda o sposti animali da reddito, deve comunicare al nuovo detentore e/o proprietario le informazioni concernenti le malattie, le lesioni e i termini di attesa non ancora scaduti dopo il trattamento con MVet.
Controlli
Il corretto utilizzo di MVet da parte dei detentori di animali da reddito viene accertato nel corso dei controlli ufficiali nella produzione primaria.
Nell’ambito dei controlli del commercio al dettaglio vengono controllati le farmacie veterinarie private, i commerci zoologici e di apicoltura. ’’
Notifica degli effetti indesiderati
Chiunque prescriva o dispensi MVet è tenuto a notificare eventuali effetti indesiderati. Viene definita «effetto indesiderato» qualsiasi reazione inattesa e dannosa e che si manifesta dopo l’utilizzazione di un farmaco o di un medicamento immunologico. I centri di notifica sono Swissmedic e lʼIstituto di farmacologia e tossicologia veterinaria dellʼUniversità di Zurigo (si veda «Ulteriori informazioni»).
Ulteriori informazioni
Maggiori dettagli
Convenzione MVet
Terapia di gruppo per via orale
Per prescrizioni di terapie di gruppo per via orale con antibiotici utilizzare sempre il Sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (SI AMV). Per le terapie senza antibiotici (ad es. trattamenti vermifughi) o per le terapie con antibiotici in casi particolari giustificati (in accordo con l’USAV, isabv@blv.admin.ch) è possibile utilizzare in alternativa il seguente modulo:
Medicina complementare
Prodotti che riguardano gli animali
Informazioni sull’attuazione dell’ordinanza sui medicamenti veterinari
Controllo delle farmacie veterinarie private
Manuale di controllo – farmacie veterinarie private
Fornitura diretta di vaccini
Legislazione
Link
Importazione di MVet (art. 7 OMVet): Elenco Swissmedic dei Paesi aventi un sistema equivalente di controllo di medicamenti veterinari (in tedesco)
Centri di notifica degli effetti indesiderati
Ultima modifica 13.11.2023