Il trattamento degli animali da reddito con medicamenti comporta il rischio di residui negli alimenti. Rispettando i termini di attesa prescritti, si riduce al minimo il rischio che tali residui superino la concentrazione massima stabilita.
Prima di essere immessi sul mercato, i medicamenti veterinari devono essere omologati da Swissmedic. I medicamenti per il trattamento di animali da reddito vengono omologati solo se soddisfano i requisiti di sicurezza alimentare.
Protezione dai residui attraverso termini di attesa
Il termine di attesa è il lasso di tempo che deve intercorrere tra l’ultima somministrazione del farmaco e l’eventuale macellazione o l’utilizzo dell’alimento di origine animale (ad es. carne, organi, latte, uova). Esso garantisce che eventuali residui presenti nei tessuti animali non superino le concentrazioni massime stabilite dalla legge. Per ogni medicamento veterinario è previsto un termine di attesa preciso, riportato sul relativo foglietto illustrativo. L’eventuale superamento delle concentrazioni massime viene sorvegliato nell’ambito dei controlli previsti dal Programma nazionale di sorveglianza delle sostanze estranee. Inoltre, in caso di sospetto, vengono effettuati su base continuativa controlli a campione mirati, ad es. nei macelli.
Medicamenti veterinari autorizzati per gli animali da reddito
Nell’elenco 1 ORDOA sono disciplinate tutte le sostanze attive che possono essere somministrate agli animali da reddito. Nell’elenco si trovano sia le sostanze con una concentrazione massima numerica, sia quelle sostanze classificate innocue a seguito di valutazione tossicologica e per le quali non è stato ritenuto necessario fissare concentrazioni massime. A seconda delle caratteristiche e del comportamento di una sostanza attiva, anche i medicamenti veterinari con una sostanza attiva per la quale non si è ritenuto necessario fissare concentrazioni massime possono avere un termine d’attesa.
Agli equidi da reddito possono inoltre essere somministrate le sostanze attive elencate nell’allegato del regolamento UE n. 122/2013 (elenco positivo equidi). L'impiego di queste sostanze attive impone un termine d’attesa di 6 mesi.
L’allegato 2 OMVet è una elenco di applicazione. Rispettando gli scopi di utilizzazione e le modalità di somministrazione indicati, le sostanze attive in essa elencate non richiedono la determinazione di termini d’attesa. Inoltre le sostanze attive elencate possono essere utilizzate per la fabbricazione di medicamenti veterinari (formula magistralis) per animali da reddito.
Sostanze e preparati vietati per gli animali da reddito
Alcuni preparati e sostanze sono vietati e non possono essere somministrati agli animali da reddito. Questi si trovano nell’elenco 4 ORDOA e nell’allegato 4 OMVet.
Cambiamento di destinazione
Se non vi sono medicamenti veterinari omologati per il trattamento di una determinata epizoozia, per gli animali da compagnia e da reddito è possibile cambiare la destinazione di un preparato adeguato. Le norme vigenti in materia e i termini di attesa che ne derivano per gli animali da reddito sono stabiliti nell’ordinanza sui medicamenti veterinari. In base alla suddivisione della sostanza attiva tra diritto alimentare e diritto sugli agenti terapeutici (elenco 1 ORDOA, all. 2 OMVet oppure elenco positivo equidi), in caso di cambiamento di destinazione per gli animali da reddito il veterinario deve determinare il termine di attesa corretto.
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Ultima modifica 30.08.2023