Informazioni sulle etichette degli alimenti

Chiunque distribuisce alimenti preimballati ai consumatori deve garantire che tutte le indicazioni obbligatorie figurino sull’imballaggio. Lo stesso obbligo vale anche per tutti gli alimenti offerti su Internet. L’USAV informa su queste indicazioni e il loro significato.

Informazioni sulle etichette degli alimenti

1. Denominazione specifica

La denominazione specifica indica di quale tipo di alimento si tratta. I consumatori devono poter riconoscere chiaramene ciò che acquistano e poter distinguere il prodotto da altri. Esempi di denominazioni specifiche: «yogurt intero», «confettura», «birchermüesli», «cornetto alle noci» o «dessert in crema a base di soia».

2. Elenco degli ingredienti

L’elenco degli ingredienti informa su tutti gli ingredienti che sono contenuti in un alimento. Gli ingredienti sono elencati in ordine decrescente, quindi il primo è quello presente in percentuale maggiore e così via. Inoltre, gli ingredienti che possono causare allergie o altre reazioni indesiderate devono essere chiaramente evidenziati sull’elenco degli ingredienti.

3. Datazione

Tutti gli alimenti devono essere datati, salvo eccezioni quali la frutta e verdura fresche, l’aceto o il sale da cucina. La legislazione in materia di derrate alimentari distingue tra termine minimo di conservazione e data di scadenza.

4. Istruzioni sulla conservazione e sull’impiego

Alcuni alimenti, come quelli rapidamente deperibili, devono essere conservati o utilizzati in condizioni particolari. Tali istruzioni devono figurare sull’etichetta.

5. Indirizzo

L’etichetta deve riportare il nome e l’indirizzo dell’azienda o della persona che fabbrica, importa, imballa, confeziona, riempie o consegna l’alimento. Di regola, si tratta del distributore.

6. Paese di produzione

L’indicazione del Paese di produzione è obbligatoria. Il Paese di produzione è quello in cui l’alimento è stato completamente prodotto o in cui sono avvenute le fasi essenziali della trasformazione.

7. Provenienza degli ingredienti

Per gli alimenti costituiti da più ingredienti, oltre al paese di produzione, in alcuni casi possono essere richieste indicazioni supplementari sull’origine degli ingredienti (paese di produzione della materia prima dell’ingrediente, come p. es. per i pomodori in un concentrato di pomodoro).

8. Dichiarazione del valore nutritivo

La dichiarazione del valore nutritivo fornisce informazioni sulla quantità di sostanze nutritive contenute in un prodotto. In linea di principio è obbligatoria, ma vi sono alcune categorie di alimenti che fanno eccezione.
 

9. Marchio di identificazione

Per alcuni alimenti di origine animale, per esempio per gli yogurt o le cotolette, è obbligatorio un marchio di identificazione, costituito da una serie di lettere e numeri. Esso fa riferimento all’azienda in cui l’alimento è stato trasformato o imballato per l’ultima volta. Non contiene informazioni sulla provenienza del latte da cui deriva lo yogurt o sull’animale da cui si è ottenuta la carne.
 

10. Indicazioni facoltative 

Indicazioni quali «vegano», «senza glutine» o «da vendere entro - data» sull’etichetta sono facoltative per i produttori. Vale il principio secondo cui le indicazioni facoltative non possono andare a scapito di quelle obbligatorie.
 

11. Indicazioni nutrizionali

Le indicazioni nutrizionali quali per esempio «a ridotto contenuto calorico» possono essere impiegate solo se si soddisfano determinati requisiti.

12. Indicazioni sulla salute

Le indicazioni sulla salute quali per esempio «il calcio è necessario per il mantenimento di ossa normali» possono essere impiegate solo se si soddisfano determinati requisiti.

Ulteriori informazioni

Ultima modifica 14.02.2024

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