Chiunque distribuisce alimenti preimballati ai consumatori deve garantire che tutte le indicazioni obbligatorie figurino sull’imballaggio. Lo stesso obbligo vale anche per tutti gli alimenti offerti su Internet. L’USAV informa su queste indicazioni e il loro significato.
1. Denominazione specifica
La denominazione specifica indica di quale tipo di alimento si tratta. I consumatori devono poter riconoscere chiaramene ciò che acquistano e poter distinguere il prodotto da altri. Esempi di denominazioni specifiche: «yogurt intero», «confettura», «birchermüesli», «cornetto alle noci» o «dessert in crema a base di soia».
Se un alimento è sottoposto a un trattamento particolare e l’eventuale omissione di tale indicazione potrebbe trarre in inganno i consumatori, la denominazione specifica del prodotto deve essere integrata con un’indicazione relativa al trattamento. Ciò avviene, per esempio, nel caso dello scongelamento («scongelato»), del trattamento con radiazioni ionizzanti («trattato con radiazioni ionizzanti»), della pastorizzazione («pastorizzato») o della ricostituzione per diluizione («ricostituito per diluizione»).
Regolamentazione del campo visivo
Alcune indicazioni devono essere fornite nello stesso campo visivo della denominazione specifica perché sono rilevanti per la salute, per esempio, o perché i consumatori attribuiscono loro grande importanza. Grazie alla regolamentazione del campo visivo, le informazioni dovrebbero essere fornite in modo più trasparente, in quanto si presume che la denominazione specifica di un alimento sia letta. Nello stesso campo visivo, le indicazioni possono essere visualizzate con un unico colpo d’occhio, senza dover girare l’imballaggio.
- indicazione del tenore alcolico in «% vol»;
- indicazione «può essere stato prodotto con sostanze ormonali per accrescere le prestazioni» e «può essere stato prodotto con sostanze non ormonali, come antibiotici, per accrescere le prestazioni».
2. Elenco degli ingredienti
L’elenco degli ingredienti informa su tutti gli ingredienti che sono contenuti in un alimento. Gli ingredienti sono elencati in ordine decrescente, quindi il primo è quello presente in percentuale maggiore e così via. Inoltre, gli ingredienti che possono causare allergie o altre reazioni indesiderate devono essere chiaramente evidenziati sull’elenco degli ingredienti.
Denominazione degli ingredienti
Gli ingredienti indicati in ordine decrescente devono essere menzionati con la loro denominazione specifica. È determinante la parte in massa al momento della trasformazione.
Informazioni sugli allergeni
Le informazioni sugli allergeni sono importanti per la salute delle persone interessate. Per questo motivo, gli ingredienti più importanti che possono causare allergie o altre reazioni indesiderate devono essere indicati chiaramente sull’elenco degli ingredienti. Secondo la legislazione in materia di derrate alimentari, ciò si applica ai seguenti ingredienti:
- cereali contenenti glutine, ossia frumento (spelta e frumento Khorasan, segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati);
- crostacei e prodotti a base di crostacei;
- uova e prodotti a base di uova;
- pesce e prodotti a base di pesce;
- arachidi e prodotti a base di arachidi;
- soia e prodotti a base di soia;
- latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio);
- frutta a guscio (noci) e prodotti a base di frutta a guscio;
- sedano e prodotti a base di sedano;
- senape e prodotti a base di senape;
- semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo;
- anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come anidride solforosa (SO2);
- lupini e prodotti a base di lupini;
- molluschi e prodotti a base di molluschi.
Gli ingredienti citati causano molto spesso allergie o altre reazioni indesiderate, oppure le reazioni sono estremamente gravi.
Gli ingredienti sono spesso stampati in grassetto sull’elenco degli ingredienti, ma sono consentiti anche altri metodi.
Esempio:
Ingredienti: yogurt (latte, proteine del latte), zucchero 9,2 %, fragole e succo di fragole da concentrato 8 %, amido di mais ceroso modificato, succo di barbabietole rosse, aroma.
Elenco degli ingredienti non obbligatorio
Per alcuni alimenti non è necessario un elenco degli ingredienti. Alcuni esempi:
- frutta e verdura fresche, comprese le patate che non sono state sbucciate o tagliate o che non hanno subito trattamenti analoghi;
- gli alimenti composti da un unico ingrediente, a condizione che la denominazione specifica sia identica alla denominazione dell’ingrediente o indichi chiaramente il tipo di ingredienti (p. es. zucchero).
Anche con questi alimenti, tuttavia, l’informazione è generalmente vincolante per chi soffre di allergie. In tal caso, sull’imballaggio deve figurare la dicitura: «contiene …», con indicazione dell’ingrediente in questione.
Nemmeno per i latticini come il formaggio o il burro, purché contengano solo ingredienti tipici, è necessario un elenco degli ingredienti. Questi alimenti sono esentati da indicazioni come «contiene latte» poiché si presuppone che i consumatori sappiano che contengono latte.
Indicazione quantitativa degli ingredienti
Per gli ingredienti messi in evidenza sull’imballaggio, la percentuale dell’ingrediente nell’alimento deve essere indicata anche nell’elenco degli ingredienti.
Ciò è necessario nei seguenti casi:
- se l’ingrediente è illustrato (p. es. un’immagine con frutta su un alimento);
- se l’ingrediente è menzionato nella denominazione specifica del prodotto (p. es. yogurt alla fragola);
- se normalmente i consumatori associano gli ingredienti agli alimenti (p. es. patate nelle crocchette di rösti);
- se un ingrediente è importante per caratterizzare un alimento e distinguerlo da altri (p. es. contenuto di grassi nella maionese).
3. Datazione
Tutti gli alimenti devono essere datati, salvo eccezioni quali la frutta e verdura fresche, l’aceto o il sale da cucina. La legislazione in materia di derrate alimentari distingue tra termine minimo di conservazione e data di scadenza.
Termine minimo di conservazione (TMC)
La maggior parte degli alimenti deve essere provvista del termine minimo di conservazione («da consumare preferibilmente entro»).
Il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale un alimento conserva le sue proprietà specifiche in condizioni di conservazione adeguate. Fino ad allora, il produttore garantisce il mantenimento integrale della qualità (odore, sapore, colore, consistenza, ecc.) del prodotto (vedi sotto "Ulteriori informazioni").
Il termine minimo di conservazione si orienta alla qualità del prodotto. Il consumo di un alimento è privo di rischi anche dopo un certo periodo di tempo dal termine minimo di conservazione, a condizione che il prodotto sia inodore e non presenti anomalie dal punto di vista estetico e gustativo.
Alcuni esempi di alimenti per i quali si consiglia un termine minimo di conservazione: preparati di carne a lunga conservazione interi e affettati (salame, prosciutto crudo, ecc.), burro, yogurt, quark, formaggio grattugiato, uova, succhi di frutta, lievito, paste per dolci.
Data di scadenza
Gli alimenti particolarmente sensibili, che presentano il rischio di moltiplicazione di germi patogeni o di formazione di sostanze nocive, devono riportare la data di scadenza («da consumare entro»). Questi alimenti devono anche essere conservati al fresco per motivi igienici.
Nel caso della data di scadenza si tratta quindi di una questione di sicurezza alimentare. Indicando la data di scadenza, il produttore garantisce che il prodotto può essere consumato senza rischi fino a tale data se si rispetta la catena del freddo. Se si mangiano alimenti alterati di questa categoria, si corrono gravi rischi per la salute. Per i consumatori comuni è difficile stabilire se un prodotto può essere consumato senza pericoli se, a seconda del prodotto, il deterioramento non è determinabile a livello visivo, olfattivo o gustativo. In genere si dovrebbe evitare di consumarli dopo la data di scadenza; la sicurezza alimentare è più importante dello spreco che ne risulta. Per essere sicuri, agli alimenti viene spesso attribuita una data di scadenza laddove sarebbe sufficiente un termine minimo di conservazione, per esempio nel caso dello yogurt.
Si consiglia una data di scadenza* per: carne fresca, prodotti salmistrati pastorizzati nella confezione, formaggi molli e freschi, panini (prodotti convenience), pizze fresche, piatti pronti freschi e pastorizzati, prodotti di pasticceria e insalate e germogli preconfezionati.
Senza datazione
Alcuni alimenti come frutta, verdura o pane freschi hanno una durata di conservazione breve. Altri invece molto lunga, per esempio le bevande alcoliche con un tenore alcolico pari o superiore a dieci per cento in volume, le gomme da masticare, l’aceto, il sale e le sorte di zuccheri in forma solida. Tali alimenti non devono essere datati. I consumatori sono responsabili di decidere entro quando consumarli.
* Si prega di notare che non si possono formulare raccomandazioni generali per quanto riguarda il tipo di datazione. La scelta della data di scadenza o del termine minimo di conservazione dipende dalla ricetta specifica e dal processo di fabbricazione nonché dal rischio associato alla conservabilità. In caso di dubbio, è preferibile la datazione con la data di scadenza.
4. Istruzioni sulla conservazione e sull’impiego
Alcuni alimenti, come quelli rapidamente deperibili, devono essere conservati o utilizzati in condizioni particolari. Tali istruzioni devono figurare sull’etichetta.
Alcuni esempi:
- «Non conservare nella lattina dopo l’apertura. Conservare in frigorifero e consumare rapidamente».
- «Alimento surgelato. Conservabile solo nello scomparto surgelati ad almeno –18 °C, consumare immediatamente se non refrigerato».
Tali indicazioni aiutano i consumatori ad utilizzare gli alimenti in modo sicuro.
Queste indicazioni non devono essere confuse con le istruzioni per l’uso che sono un’indicazione per la preparazione! Un esempio è «Cuocere la focaccia al formaggio nel forno preriscaldato a 220 °C, sulla griglia centrale per circa 12–15 minuti».
5. Indirizzo
L’etichetta deve riportare il nome e l’indirizzo dell’azienda o della persona che fabbrica, importa, imballa, confeziona, riempie o consegna l’alimento. Di regola, si tratta del distributore.
Può trattarsi di una persona fisica o giuridica, la cui sede non deve essere necessariamente in Svizzera.
Se l’indirizzo è considerato come indicazione del Paese di produzione, deve soddisfare i requisiti minimi (indicazione di Paese, codice postale e località).
6. Paese di produzione
L’indicazione del Paese di produzione è obbligatoria. Il Paese di produzione è quello in cui l’alimento è stato completamente prodotto o in cui sono avvenute le fasi essenziali della trasformazione.
Per i prodotti alimentari preimballati è obbligatorio indicare il Paese di produzione, salvo alcune eccezioni. Fa eccezione, per esempio, il caso in cui il paese di produzione derivi chiaramente dalla denominazione specifica (p. es. «Glarner Schabziger») o sia indicato l’indirizzo del produttore.
Per gli alimenti trasformati, in alternativa al Paese di produzione, si può indicare una regione geografica più ampia, quale per esempio «pesce del Mar Baltico», «miele del Nordamerica e del Sudamerica» o «insalata dell’UE». Il Paese di produzione può anche essere abbreviato secondo la norma ISO-2 (p. es. «IT» per l’Italia).
7. Provenienza degli ingredienti
Per gli alimenti costituiti da più ingredienti, oltre al paese di produzione, in alcuni casi possono essere richieste indicazioni supplementari sull’origine degli ingredienti (paese di produzione della materia prima dell’ingrediente, come p. es. per i pomodori in un concentrato di pomodoro).
Nel caso di alimenti preimballati, si dovrebbe sempre indicare l’origine di un ingrediente qualora vi sia il rischio di inganno per i consumatori. Ciò succede se:
- un ingrediente è quantitativamente importante; e
- la presentazione del prodotto induce a pensare che tale ingrediente abbia un’origine differente.
Quantitativamente importante
Gli ingredienti di origine animale sono considerati importanti in termini quantitativi se la loro percentuale rispetto al prodotto finito è pari o superiore al 20 per cento in massa (p. es., lasagne con più del 20 % di carne bovina). Per tutti gli altri ingredienti, la percentuale del prodotto finito è del 50 per cento in massa.
Presentazione ingannevole
Una presentazione è da considerarsi ingannevole se diversi elementi suggeriscono che l’ingrediente abbia un’origine differente da quella effettiva.
In particolare, si deve tener conto del nome, delle illustrazioni e della presentazione globale del prodotto. L’eventuale inganno deve essere valutato caso per caso, sempre tenendo conto della presentazione globale del prodotto.
Utilizzando l’esempio di un «sugo toscano» contenente pomodori provenienti dalla Francia, ciò significa: se, oltre a una presentazione generale «italiana», si ha anche un’immagine della torre di Pisa, per esempio, e si legge anche «tradizionale» o «della nonna», si può avere l’impressione che si tratti di un prodotto interamente italiano e che quindi anche i pomodori siano di origine italiana. Tuttavia, se così non è, tale presentazione richiede una dichiarazione di origine obbligatoria.
Le denominazioni specifiche chiaramente non associate alla loro origine non sono considerate per valutare il potenziale ingannevole di una presentazione (p. es. «gulasch ungherese», «macedonia di frutta esotica»). In questi casi, i consumatori non possono legittimamente desumerne una determinata origine.
L’origine deve essere indicata nell’elenco degli ingredienti o nello stesso campo visivo.
Esempio: «Salsa di pomodoro, elenco degli ingredienti: concentrato di pomodoro (92 %, provenienza dei pomodori: Francia), zucchine, carote, cipolle, sale marino, basilico, aglio».
Se i pomodori del sugo provenissero non solo dalla Francia, ma anche dalla Spagna, si dovrebbero menzionare entrambi i Paesi.
Se facoltativa, l’indicazione della provenienza deve soddisfare gli stessi requisiti previsti per le indicazioni obbligatorie.
8. Dichiarazione del valore nutritivo
La dichiarazione del valore nutritivo fornisce informazioni sulla quantità di sostanze nutritive contenute in un prodotto. In linea di principio è obbligatoria, ma vi sono alcune categorie di alimenti che fanno eccezione.
In linea di principio, la caratterizzazione del valore nutritivo è obbligatoria per gli alimenti preimballati. Sono possibili due tipi di caratterizzazione:
- dichiarazione lunga del valore nutritivo: indicazione del valore energetico, del contenuto di grassi, degli acidi grassi saturi, dei carboidrati, dello zucchero, delle proteine e del sale;
- dichiarazione breve del valore nutritivo: indicazione del valore energetico, del tenore di grassi, dei carboidrati, delle proteine e del sale.
Determinati alimenti sono tuttavia esonerati da questo obbligo. Esempi importanti: la maggior parte degli alimenti non trasformati (verdure che vengono consegnate come tali), gli alimenti offerti sfusi (p. es. panini da asporto) o molti alimenti artigianali (p. es. salame artigianale prodotto e consegnato nella propria macelleria). Nel caso degli alimenti di cui sopra, l’onere per le aziende sarebbe sproporzionato e pertanto si può rinunciare a una dichiarazione del valore nutritivo,
Qualora nei casi in cui è facoltativa venga fatta una dichiarazione del valore nutrizionale, essa deve tuttavia soddisfare gli stessi requisiti delle indicazioni obbligatorie.
9. Marchio di identificazione
Per alcuni alimenti di origine animale, per esempio per gli yogurt o le cotolette, è obbligatorio un marchio di identificazione, costituito da una serie di lettere e numeri. Esso fa riferimento all’azienda in cui l’alimento è stato trasformato o imballato per l’ultima volta. Non contiene informazioni sulla provenienza del latte da cui deriva lo yogurt o sull’animale da cui si è ottenuta la carne.
Sulla pagina «Autorizzazione per le aziende alimentari» è possibile inserire un marchio di identificazione che inizia con «CH» per scoprire da quale azienda proviene il prodotto.
10. Indicazioni facoltative
Indicazioni quali «vegano», «senza glutine» o «da vendere entro - data» sull’etichetta sono facoltative per i produttori. Vale il principio secondo cui le indicazioni facoltative non possono andare a scapito di quelle obbligatorie.
Sugli imballaggi degli alimenti possono figurare anche informazioni facoltative. Tuttavia, esse non devono essere ingannevoli e devono essere dimostrabili.
Indicazioni sul tenore di lattosio o di glutine negli alimenti
Le informazioni relative all’assenza di glutine o al contenuto ridotto di glutine sono soggette a determinate condizioni. Per esempio, l’indicazione «senza glutine» può essere utilizzata solo se l’alimento ha un contenuto massimo di glutine di 20 mg/kg al momento della vendita ai consumatori.
Un alimento è considerato «a basso tenore di lattosio» se il contenuto di lattosio nel prodotto pronto al consumo è ridotto di almeno la metà rispetto al prodotto normale corrispondente e non supera i 2 g per 100 g di sostanza secca.
Vegetariano/vegano
Gli alimenti possono essere definiti «vegetariani» o simili solo se non contengono ingredienti di origine animale, ad eccezione del latte, delle uova o del miele. Possono essere chiamati «vegani» solo se non contengono alcun ingrediente di origine animale.
Da vendere entro
Indicazioni quali «da vendere entro» sono apposte volontariamente sull’imballaggio e non sono correlate alla valutazione della conservabilità degli alimenti, ma servono nel commercio al dettaglio per gestire il magazzino.
Altre indicazioni facoltative
Per alcune informazioni facoltative – ad es. sui valori nutrizionali, sulla salute, sul tenore di lattosio o glutine negli alimenti – o indicazioni quali «vegetariano», è necessario soddisfare requisiti aggiuntivi per poterle fornire.
Per esempio, per gli alimenti che sono esenti dalla dichiarazione obbligatoria del valore nutritivo, una dichiarazione può essere fatta su base volontaria. Tuttavia, ciò deve avvenire nel pieno rispetto dei requisiti che si applicano anche alle informazioni obbligatorie.
11. Indicazioni nutrizionali
Le indicazioni nutrizionali quali per esempio «a ridotto contenuto calorico» possono essere impiegate solo se si soddisfano determinati requisiti.
Le indicazioni nutrizionali figurano in forma verbale o pittografica sulle etichette degli alimenti e nella pubblicità. Possono essere fornite su base volontaria, ma devono soddisfare determinati requisiti per poter essere utilizzate. L’obiettivo è quello di proteggere i consumatori dall’inganno. Le indicazioni quali per esempio «a ridotto contenuto calorico» possono essere impiegate solo se il valore energetico è inferiore di almeno il 30 per cento. Inoltre, devono essere indicate le proprietà che determinano una riduzione del valore energetico complessivo dell’alimento. Nel caso della maionese a ridotto contenuto calorico, per esempio, deve essere specificata la proprietà che porta alla riduzione del contenuto calorico totale.
Esempio: «maionese a ridotto contenuto calorico, 40% di grassi in meno».
12. Indicazioni sulla salute
Le indicazioni sulla salute quali per esempio «il calcio è necessario per il mantenimento di ossa normali» possono essere impiegate solo se si soddisfano determinati requisiti.
Anche le indicazioni sulla salute sono facoltative e devono figurare nell’ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (allegato 14 OID) o essere approvate dall’USAV.
Per esempio, l’indicazione «il calcio è necessario per il mantenimento di ossa normali» può essere fatta solo se l’alimento contiene una quantità significativa di calcio.
La Svizzera armonizza costantemente con l’UE le indicazioni nutrizionali e sulla salute ammesse. Tutte le indicazioni approvate e respinte nell’UE figurano in una banca dati accessibile dal sito Internet della Commissione europea.
Ulteriori informazioni
Maggiori dettagli
Link
2021/9.1 Lettera informativa (PDF, 341 kB, 10.02.2022)Consegna di derrate alimentari dopo la scadenza del termine minimo di conservazione (TMC)
Ultima modifica 18.06.2024