Autorizzazione per un’indicazione sulla salute

Le indicazioni sulla salute (Health Claims) autorizzate sono elencate nella legislazione svizzera. Quelle non elencate legislazione devono essere autorizzate dall’USAV per poter essere utilizzate.

Le disposizioni relative alle indicazioni sulla salute sono fissate nell’ordinanza concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID). Le indicazioni sulla salute autorizzate in Svizzera figurano nell’allegato 14 OID e corrispondono a grandi linee a quelle autorizzate nell’UE.

Le indicazioni sulla salute menzionate nell’allegato 14 possono essere utilizzate a patto che le condizioni di utilizzo e le disposizioni dell’OID siano rispettate. Le indicazioni non menzionate nell’allegato 14 sono soggette all’obbligo di autorizzazione da parte dell’USAV.

Autorizzazione individuale

L’USAV autorizza le indicazioni sulla salute unicamente se l’effetto vantato della sostanza è stato scientificamente dimostrato e il consumatore non può essere ingannato per quanto riguarda le proprietà della sostanza.

L’autorizzazione è rilasciata sotto forma di una decisione individuale di durata determinata. Soltanto il titolare dell’autorizzazione può utilizzare l’indicazione sulla salute per la durata di validità. Ciononostante l’autorizzazione decade se l’indicazione viene introdotta nell’allegato 14 o se nessuna domanda di rinnovo viene presentata all’OSAV prima della sua scadenza.

Se l’indicazione viene introdotta nell’allegato 14, il titolare dell’autorizzazione perde l’esclusività dell’impiego dell’indicazione e tutti possono utilizzarla.

Tuttavia, il titolare dell’autorizzazione ha la possibilità di garantirsi l’esclusività dell’utilizzo per i cinque anni che seguono la data di rilascio dell’autorizzazione, indicandolo al momento della presentazione e rispettandone le condizioni (art. 38 cpv. 4 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso ODerr).

Procedura di domanda di autorizzazione

Il modulo di domanda di autorizzazione e i documenti giustificativi devono essere preparati tenendo conto delle informazioni figuranti nel promemoria (si veda «Ulteriori informazioni»). Questi documenti devono essere preparati per ogni indicazione da autorizzare.

Il modulo di domanda di autorizzazione debitamente compilato e firmato deve essere inviato per posta all’USAV. I documenti giustificativi possono essere inviati sia per posta sia tramite indirizzo e-mail a: lme@blv.admin.ch.

Ulteriori informazioni

Ultima modifica 13.09.2019

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