Autorizzazione per le aziende alimentari

Le aziende che fabbricano, trasformano, trattano, depositano o consegnano derrate alimentari di origine animale necessitano di un’autorizzazione, rilasciata dall’autorità cantonale di esecuzione competente. La possibilità di esportare nell’UE è legata a tale autorizzazione.

Le aziende che fabbricano derrate alimentari di origine animale sottostanno all’obbligo di autorizzazione (art. 21 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, ODerr). Le aziende autorizzate possono esportare nell’UE. L’autorizzazione viene rilasciata sotto forma di decisione sulla base del modello di decisione. Il modulo di notifica serve per creare gli elenchi delle aziende autorizzate. L’opuscolo è rivolto principalmente alle autorità cantonali di esecuzione della legislazione alimentare e il suo scopo è permettere che le ispezioni delle aziende sottoposte all’obbligo di autorizzazione secondo l’articolo 21 ODerr avvengano nel modo più uniforme possibile.

Ultima modifica 21.11.2018

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