Le confezioni degli alimenti recano indicazioni concernenti gli ingredienti e la composizione. Tra le informazioni per i consumatori figurano anche indicazioni sulla salute e per allergici.
Informazioni utili

Rapporto in adempimento del postulato sull’etichettatura ambientale
08.10.2025: in linea di principio, il Consiglio federale ritiene utile fornire informazioni sull’impatto ambientale dei prodotti alimentari. Tuttavia, un marchio ecologico dovrebbe tenere conto di tutte le influenze ambientali rilevanti nella produzione di un alimento, come l’uso di pesticidi, il consumo di acqua, le vie di trasporto e l’imballaggio. La semplice considerazione delle emissioni di CO2, come proposto nel postulato 22.4275, non è sufficiente. Inoltre, una regolamentazione puramente svizzera ostacolerebbe il commercio alimentare con l’UE. Tuttavia, il Consiglio federale è disposto a valutare l’introduzione di requisiti minimi per un’etichettatura ambientale se l’UE adotterà norme uniformi in materia. È quanto emerge dal rapporto in adempimento del postulato approvato dal Consiglio federale l’8 ottobre 2025.

In Svizzera i prodotti alimentari devono essere etichettati conformemente all’ordinanza concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID).
Oltre alle indicazioni prescritte per legge, i fabbricanti sono liberi di fornire informazioni supplementari, purché non traggano in inganno i consumatori.
Ultima modifica 08.10.2025