Caratterizzazione dei prodotti alimentari

Le confezioni degli alimenti recano indicazioni concernenti gli ingredienti e la composizione. Tra le informazioni per i consumatori figurano anche indicazioni sulla salute e per allergici.

Attualità

Dichiarazione di foie gras, cosce di rana e pelle di rettile

Il rapporto del Consiglio federale dell’11.9.2021 «Dichiarazione obbligatoria dei metodi di produzione delle derrate alimentar» spiega come migliorare la dichiarazione delle derrate alimentari e di determinati prodotti animali se i loro metodi di produzione si discostano dal diritto svizzero. Su questa base, il Consiglio federale ha fatto esaminare la possibilità di migliorare la dichiarazione di foie gras, cosce di rana e prodotti in pelle di rettile.

La corrispondente analisi d’impatto della regolamentazione (AIR) è stata eseguita dall’azienda INFRAS e completata a gennaio 2022. Gli autori non ritengono giustificato un obbligo di dichiarazione per le pelli di rettile perché non vi è necessità di una regolamentazione. Se da un lato ritiene che un obbligo di dichiarazione per le cosce di rana non sia attuabile in modo efficiente in assenza di uno standard e di un sistema di certificazione corrispondenti, l’AIR conclude che un obbligo di dichiarazione per il foie gras promuoverebbe la trasparenza e sarebbe fattibile.

Sulla base dei risultati dell’AIR e in collaborazione con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), l’USAV esaminerà l’attuazione concreta di tali obblighi di dichiarazione.

(05.08.2022)

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Dichiarazione delle derrate alimentari: il Consiglio federale esamina se è necessario un miglioramento

Entro la fine dell’anno il Consiglio federale esaminerà se la dichiarazione del foie gras, delle cosce di rana e dei prodotti in pelle di rettile debba essere migliorata. Il Consiglio federale ha adottato il rapporto «Dichiarazione obbligatoria dei metodi di produzione delle derrate alimentari», il quale spiega come può essere migliorata la dichiarazione delle derrate alimentari e di alcuni prodotti di origine animale se i loro metodi di produzione si discostano dal diritto svizzero.

(11.09.2020)

Etichetta con informazioni nutrizionali

In Svizzera i prodotti alimentari devono essere etichettati conformemente all’ordinanza concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID).

Oltre alle indicazioni prescritte per legge, i fabbricanti sono liberi di fornire informazioni supplementari, purché non traggano in inganno i consumatori.

Informazioni sulle etichette degli alimenti

Chiunque distribuisce alimenti preimballati ai consumatori deve garantire che tutte le informazioni obbligatorie figurino sull’imballaggio.

Informazioni nella vendita sfusa

Anche se le derrate alimentari prive di imballaggio non sono dotate di etichetta con indicazioni esplicative, i consumatori hanno sufficienti possibilità di informarsi al riguardo.

Informazioni sugli organismi geneticamente modificati (OGM)

In Svizzera i prodotti OGM devono essere dichiarati conformemente all’ordinanza concernente le derrate alimentari geneticamente modificate.

Ultima modifica 05.08.2022

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https://www.blv.admin.ch/content/blv/it/home/lebensmittel-und-ernaehrung/lebensmittelsicherheit/naehrwertinformationen-und-kennzeichnung.html