Le indicazioni nutrizionali e sulla salute figurano in forma verbale o pittografica sulle etichette degli alimenti e nella pubblicità. Possono essere fornite su base volontaria, ma devono soddisfare determinati requisiti per poter essere utilizzate (capitolo 2, sezione 12 OID). L’obiettivo è quello di proteggere i consumatori dall’inganno. Le indicazioni terapeutiche sono vietate sui prodotti alimentari.
Domande e risposte sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute
Indicazioni nutrizionali
Le indicazioni nutrizionali sono indicazioni di natura linguistica o grafica, compresi elementi grafici o simboli di qualsiasi forma, che spiegano, suggeriscono o sottintendono che una derrata alimentare ha particolari proprietà nutrizionali benefiche. (Art. 29 cpv. 1 dell’ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari [OID; RS 817.022.16])
Ad esempio:
Fonte di calcio
Senza zuccheri
A basso contenuto di grassi
Le indicazioni nutrizionali consentite sono elencate nell’allegato 13 OID. Non si tratta di formulazioni fisse: le stesse condizioni di utilizzo si applicano anche a qualsiasi indicazione che possa avere per i consumatori lo stesso significato dell’indicazione elencata.
Le indicazioni nutrizionali possono essere apposte soltanto se sono previste nell’allegato 13 OID e soddisfano i requisiti del capitolo 2 sezione 12 OID (art. 29 cpv. 3 OID). Oltre alle condizioni di utilizzo descritte nell’allegato 13 OID, devono essere soddisfatte anche le condizioni generali. È necessario, tra l’altro, che la sostanza nutritiva o l’altra sostanza siano presenti nel prodotto finito in quantità significativa o tale da produrre, secondo prove scientifiche riconosciute, l’effetto nutrizionale o fisiologico indicato (art. 35 cpv. 2 lett. a OID). Inoltre, la quantità di prodotto finito pronto per il consumo che può ragionevolmente essere consumata deve fornire questa quantità significativa (art. 35 cpv. 2 lett. b OID).
No. La legislazione alimentare svizzera non prevede una procedura di autorizzazione per nuove indicazioni nutrizionali.
Indicazioni sulla salute
Le indicazioni sulla salute («health claim») sono indicazioni di natura linguistica o grafica, compresi elementi grafici o simboli di qualsiasi forma che spiegano, suggeriscono o sottintendono che vi è una relazione tra una categoria di derrate alimentari, una derrata alimentare o un componente di una derrata alimentare e la salute. (Art. 31 cpv. 1 OID).
Ad esempio:
«La vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.»
«La vitamina D contribuisce al mantenimento della normale funzione muscolare.»
«Il magnesio contribuisce alla normale sintesi proteica.»
Le indicazioni sulla salute consentite sono elencate nell’allegato 14 OID.
Le indicazioni sulla salute che non figurano nell’allegato 14 OID richiedono l’autorizzazione dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) (art. 31 cpv. 3 OID). Ulteriori informazioni su questo tipo di autorizzazione sono disponibili al seguente link: Autorizzazione per un’indicazione sulla salute (admin.ch)
Le indicazioni sulla salute possono essere apposte soltanto se sono previste nell’allegato 14 e soddisfano i requisiti del capitolo 2 sezione 12 OID (art. 31 cpv. 2 OID). Oltre alle condizioni di utilizzo descritte nell’allegato 14 OID, devono essere soddisfatte anche le condizioni generali.
È necessario, tra l’altro, che la sostanza nutritiva o l’altra sostanza siano presenti nel prodotto finito in quantità significativa o tale da produrre, secondo prove scientifiche riconosciute, l’effetto nutrizionale o fisiologico indicato (art. 35 cpv. 2 lett. a OID). Inoltre, la quantità di prodotto finito pronto per il consumo che può ragionevolmente essere consumata deve fornire questa quantità significativa (art. 35 cpv. 2 lett. b OID).
Nel caso di un integratore alimentare, la quantità significativa deve essere inclusa nella dose giornaliera raccomandata.
Un’indicazione sulla salute generica e non specifica può essere utilizzata se è accompagnata da una corrispondente indicazione sulla salute autorizzata (art. 34 cpv. 2 OID). L’indicazione sulla salute non specifica non può suggerire un effetto che vada oltre l’indicazione specifica autorizzata che la accompagna.
Sono vietate tutte le indicazioni che suggeriscono proprietà di prevenzione, trattamento o cura di malattie.
Le indicazioni sulla salute «on hold» sono indicazioni che sono state presentate all’UE nel gennaio 2008 per una valutazione, ma sulle quali la Commissione europea non ha ancora preso una decisione. Queste indicazioni si riferiscono principalmente a piante o parti di piante («botanicals») e, per esse, nell’UE continueranno ad applicarsi i periodi transitori ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1924/2006 fino a quando non sarà presa una decisione in merito.
Gli «on hold claim» possono essere utilizzati nell’UE sotto la responsabilità dell’imprenditore, tuttavia, devono rispettare i principi generali del regolamento (CE) n. 1924/2006 e le disposizioni nazionali o europee ad essi applicabili.
Come tutte le indicazioni sulla salute, non devono fare riferimento a proprietà di prevenzione, trattamento o cura di malattie.
Il fatto che un’indicazione sulla salute sia nell’elenco «on hold» non significa necessariamente che possa essere utilizzata nell’UE.
In Svizzera non esiste uno status speciale per le indicazioni sulla salute «on hold» dell’UE. Per poter essere utilizzata, un’indicazione sulla salute deve essere contenuta nell’allegato 14 OID o essere autorizzata dall’USAV e soddisfare tutti i requisiti di legge.
Sì, in Svizzera è possibile presentare una domanda di autorizzazione per una nuova indicazione sulla salute. Ulteriori informazioni su questo tipo di autorizzazione sono disponibili sul sito web dell’USAV al seguente link:
Autorizzazione per un’indicazione sulla salute (admin.ch)
Inoltre, l’allegato 14 OID viene regolarmente rielaborato con l’aggiunta delle nuove indicazioni sulla salute autorizzate nell’UE. Invece, un’indicazione sulla salute autorizzata dall’USAV è ammessa a sua volta nell’UE solo se è stata valutata positivamente dall’EFSA e ammessa dalla Commissione europea.
I cosiddetti «beauty claim», vale a dire quelle indicazioni che fanno riferimento alla bellezza di cute e annessi, possono essere riportati sulle derrate alimentari, purché si tratti di affermazioni scientificamente provate. La presentazione di studi è di competenza della persona che immette il prodotto sul mercato nell’ambito del controllo autonomo ai sensi dell’articolo 26 della legge sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0) e dell’articolo 74 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr; RS 817.02); questi deve garantire che le dichiarazioni non siano ingannevoli (art. 18 LDerr e art. 12 ODerr). Spetta alle autorità cantonali preposte all’esecuzione delle derrate alimentari (www.kantonschemiker.ch) stabilire se un’affermazione è sufficientemente provata scientificamente o ingannevole in un caso specifico, e deve essere possibile presentare loro i documenti scientifici in qualsiasi momento, se necessario.
È necessario garantire la delimitazione tra «beauty claim» e indicazioni sulla salute, che non sempre sono facilmente distinguibili. L’indicazione deve pertanto essere chiara e non si deve creare confusione tra le due categorie.
Le diciture «per bei capelli» o «per bei denti», ad esempio, possono essere considerate «beauty claim».
Le immagini che illustrano un organo non sono vietate a priori. Tuttavia, devono essere valutate caso per caso in relazione alla presentazione generale del prodotto. A seconda dei casi, possono essere considerate indicazioni sulla salute non specifiche. Tali indicazioni possono essere utilizzate solo se accompagnate da una corrispondente indicazione sulla salute autorizzata (art. 34 cpv. 2 OID). Le indicazioni sulla salute non specifiche non possono suggerire un effetto che vada oltre l’indicazione specifica che la accompagnano né possono suggerire proprietà di prevenzione, trattamento o cura di malattie.
L’indicazione della presenza di una sostanza nutritiva o di un’altra sostanza nell’organismo o in una parte di esso (ad es. nelle ossa, nel cervello, nei muscoli, ...) suggerisce che tale sostanza nutritiva o altra sostanza svolge un ruolo in quella parte dell’organismo. È necessario effettuare una valutazione caso per caso per stabilire se questa indicazione debba essere considerata un’indicazione sulla salute non specifica.
No, non è consentito attribuire a un prodotto l’effetto indicato in un’indicazione sulla salute se tale effetto è dovuto a una sostanza nutritiva o a un’altra sostanza in esso presente. Le indicazioni sulla salute sono state autorizzate per la sostanza nutritiva o la sostanza per cui è stato dimostrato l’effetto, quindi deve sempre essere chiaramente indicato a quale sostanza nutritiva o sostanza è attribuito l’effetto pubblicizzato.
No. Le indicazioni sulla salute non devono essere connesse con indicazioni sul ritmo e sull’entità della perdita di peso. Pertanto non sono consentite le immagini prima/dopo (art. 34 cpv. 4 lett. b OID).
«Contiene antiossidanti» è un’indicazione sulla salute non specifica. Tali indicazioni possono essere utilizzate solo se accompagnate da una corrispondente indicazione sulla salute autorizzata (art. 34 cpv. 2 OID).
No. In caso di diabete è importante un’adeguata consulenza nutrizionale. La base è un’alimentazione sana e varia, basata sulla piramide alimentare destinata a tutta la popolazione.
Un’indicazione che suggerisce che un determinato prodotto è adatto ai diabetici può essere considerata ingannevole e non è quindi consentita.
Le indicazioni «prebiotico» e «probiotico» rientrano nelle disposizioni relative alle indicazioni sulla salute. Queste indicazioni devono essere valutate come riferimenti a benefici non specifici della sostanza nutritiva o della derrata alimentare per la salute in generale o per il benessere derivante dallo stato di salute ai sensi dell’articolo 34 capoverso 2 OID. Tali indicazioni possono essere utilizzate solo se accompagnate da una corrispondente indicazione sulla salute autorizzata.
Disposizioni generali
Sì, le informazioni sulle derrate alimentari destinate agli operatori sanitari rientrano nella definizione di «informazioni sulle derrate alimentari» (allegato 1 n. 1 OID) e devono essere conformi alle disposizioni di legge in materia. Gli operatori sanitari diventano «vettori pubblicitari» quando trasmettono le informazioni ai loro pazienti.
Sì. Se è possibile stabilire un legame tra un’informazione e un prodotto, esso può essere considerato pubblicità o informazione sulle derrate alimentari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 numero 15 ODerr o dell’allegato 1 numero 1 OID. Pertanto, rientra nel campo di applicazione della legislazione alimentare e deve rispettarne le disposizioni.
Ad esempio, se un link sul sito web di un prodotto rimanda a un’altra pagina Internet con indicazioni sulla salute (relative al prodotto o alle sostanze in esso contenute), tali indicazioni devono essere conformi alle disposizioni della legislazione alimentare.
Ultima modifica 22.10.2024