Anche se le derrate alimentari prive di imballaggio non sono dotate di etichetta con indicazioni esplicative, i consumatori hanno sufficienti possibilità di informarsi al riguardo.
Sono considerate derrate alimentari offerte in vendita sfusa:
- quelle non preimballate;
- quelle confezionate in loco su richiesta dei consumatori (ad es. croissant nei sacchetti di carta, carne fresca sotto vuoto);
- quelle imballate in vista di una consegna diretta (ad es. insalata da take-away).
Derrate alimentari vendute sfuse si trovano generalmente inristoranti, take-away, panetterie e macellerie. Sempre più spesso vengono offerte derrate alimentari sfuse anche nel commercio al dettaglio.
1. «Voglio sapere cosa compro»
Nella vendita sfusa, i consumatori hanno il diritto di ricevere le stesse informazioni di quelle fornite con le derrate alimentari preimballate.
2. «Sono a vostra disposizione per qualsiasi informazione»
Se i consumatori ricevono oralmente informazioni, bastano indicazioni scritte minime.
3. Sempre per iscritto!
Devono essere forniti sempre per iscritto:
- la provenienza di animali a unghia fessa addomesticati, pollame domestico, ratiti e pesce;
- l’applicazione di tecniche di modificazione genetica o di procedimenti particolari (ad es. irradiazione);
- l’utilizzo di sostanze ormonali o non ormonali per aumentare le prestazioni degli animali;
- il metodo di produzione delle uova, qualora vietato in Svizzera (ad es. uova da allevamento in gabbia);
- il metodo di detenzione dei conigli domestici, se vietato in Svizzera;
- il Paese di produzione del pane e dei prodotti di panetteria fine, interi o in pezzi (veda le FAQ qui sotto);
- l’indicazione concernente l’informazione sugli allergeni.
4. Caso speciale allergeni
In linea di principio, gli allergeni devono essere dichiarati per iscritto. Vi si può rinunciare se si fornisce un’indicazione scritta che l’informazione avviene oralmente. Pertanto, il personale deve disporre di questa indicazione per iscritto oppure essa deve poter essere fornita da un esperto.
FAQ Dichiarazione del Paese di produzione per il pane e i prodotti di panetteria fine venduti sfusi
L’essenziale in breve
- Il Paese di produzione del pane e dei prodotti di panetteria fine deve essere indicato per iscritto anche nell’ambito della vendita sfusa.
- Nuova regolamentazione in vigore dal 1° febbraio 2024, con un termine transitorio per l’attuazione fino al 31 gennaio 2025.
- Si applica sia al pane intero che a quello a fette, utilizzato ad esempio nei ristoranti o per la preparazione di panini.
- Le uniche eccezioni sono rappresentate dai prodotti di biscotteria e dai prodotti la cui origine è già indicata in conformità alla legislazione Swissness.
Contesto
Questa nuova regolamentazione concretizza la richiesta formulata nella mozione 20.3910, accolta dal Parlamento. La mozione richiede che gli esercizi commerciali che vendono o offrono (ad es. ristoranti) pane e/o prodotti di panetteria fine direttamente o per la preparazione di panini espongano in un luogo visibile per il cliente il Paese di produzione dei prodotti.
Le basi giuridiche pertinenti per la nuova regolamentazione sono rappresentate dall’articolo 39 capoverso 2 lettera d dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr, RS 817.02). Occorre inoltre tenere conto del nuovo capoverso 3bis dell’articolo 15 dell’ordinanza concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID, RS 817.022.16).
L’attuazione pratica di questo nuovo obbligo solleva molti interrogativi. Non è possibile esaminare tutti i casi in modo esaustivo, ma con il presente documento si è cercato di dare risposta alle domande più frequenti.
Domande frequenti
Al pane
secondo la definizione datane all’articolo 74 dell’ordinanza sulle derrate alimentari di origine vegetale (ODOV, RS 817.022.17).
La regola interessa non solo il pane venduto intero, ma anche quello in pezzi, ad esempio le fette servite al ristorante o al buffet della colazione in hotel, così come il pane utilizzato per preparare panini e prodotti simili.
Sì. Si applica per analogia quanto previsto nel caso dei panini, per i quali è necessario indicare per iscritto il Paese di produzione del pane utilizzato. Occorre quindi fare lo stesso per il pane impiegato nella preparazione di prodotti simili (ad es. pane per hamburger, panini kebab, tramezzini, tartine, ecc.).
Per dürüm, tacos o altri prodotti simili, cfr. la domanda 1.7.
No. Questa regola non si applica al pane trasformato o utilizzato per preparare altri piatti.
Ai prodotti di panetteria fine
secondo la definizione datane all’articolo 77 dell’ordinanza sulle derrate alimentari di origine vegetale (ODOV, RS 817.022.17). Si tratta di una definizione relativamente ampia. Sono disponibili aiuti all’interpretazione nello specifico in Germania e in Austria, nei seguenti documenti (in lingua tedesca):
- DE: Leitsätze für Feine Backwaren (BMEL) (Linee guida per prodotti di panetteria fine)
- AT: Österreichisches Lebensmittelbuch (Manuale austriaco delle derrate alimentari), punto 2.3.1.
Elenco non esaustivo di prodotti di panetteria fine:
- dolci: cornetti, cornetti alle mandorle, éclair, girelle alla cannella e altri prodotti da forno dolci, berliner, crostate e tartellette (alla frutta, al limone, alla crema, ecc.), ecc.
- salati: cornetti al prosciutto, sfogliatine salate, crostate al formaggio, quiche, pizze, ecc.
Sì. La definizione di «prodotti di panetteria fine» non si limita ai dolci. Di conseguenza, per fare un esempio, è necessario indicare per iscritto il Paese di produzione tanto per un cornetto alle mandorle che per un cornetto al prosciutto. Analogamente, una crostata al formaggio o una pizza sono considerate prodotti di panetteria fine tanto quanto una crostata alla frutta o alla crema.
No. Di conseguenza, deve essere indicata per iscritto il Paese di produzione del pane utilizzato per preparare il panino, ma non il Paese di produzione del panino stesso, che si può comunicare anche solo verbalmente, ai sensi dell’articolo 39 capoverso 1 ODerr.
L’articolo 39 capoverso 2 lettera d ODerr prevede espressamente un’eccezione per i prodotti di biscotteria, secondo la definizione datane all’articolo 77 capoverso 2 dell’ordinanza sulle derrate alimentari di origine vegetale (ODOV, RS 817.022.17). Si tratta di prodotti di panetteria fine che, se conservati correttamente, si conservano per almeno un mese. Ne sono un esempio i biscotti, i cookie, i cracker (dolci o salati), le fette biscottate, ecc. In generale, si tratta di prodotti che si conservano a lungo, perché hanno un basso contenuto di acqua.
Un prodotto di panetteria fine che si conserva per più di un mese grazie all’utilizzo di additivi o all’adozione di procedure particolari (ad es. il confezionamento in atmosfera protettiva o il congelamento) non è considerato come un prodotto di biscotteria.
No. È obbligatorio indicare per iscritto il Paese di produzione del prodotto di panetteria fine – nel nostro esempio, una tartelletta alle fragole – ma non la provenienza della base utilizzata per prepararla.
Per fare un altro esempio, se si produce in Svizzera una quiche al formaggio utilizzando una base o una pasta per crostate importata dalla Francia, deve essere indicato per iscritto «Paese di produzione: Svizzera» in conformità a quanto disposto nell’articolo 15 OID, senza specificare la provenienza della base.
Analogamente, se per ottenere un berliner si utilizza una pastella importata dalla Germania e si aggiunge la farcitura di marmellata in Svizzera, l’indicazione del Paese di produzione sarà «Svizzera» ai sensi dell’articolo 15 OID. Non è necessario indicare per iscritto la provenienza della pastella (di cui è composto il berliner).
No. La base utilizzata per dürüm, tacos, fajitas, ecc. non è considerata pane ai sensi dell’articolo 74 dell’ordinanza sulle derrate alimentari di origine vegetale (ODOV, RS 817.022.17), in quanto non contiene lievito o pasta acida. La base per queste preparazioni è un prodotto di panetteria fine la cui provenienza va indicata per iscritto se l’articolo è venduto come tale. Quando viene farcito per preparare un piatto (ad es. tacos alla carne), non è necessario indicarne la provenienza per iscritto.
Tutte le imprese e le aziende che offrono o immettono sul mercato prodotti di panetteria (ad es. panifici, negozi al dettaglio, stazioni di servizio, take away, food truck, ristoranti, negozi di kebab, bancarelle, ecc.).
Sono interessati, ad esempio, anche gli hotel che offrono pane e altri prodotti di panetteria al buffet della colazione e le aziende di ristorazione collettiva (ristoranti scolastici, caffetterie, ecc.).
Sì, sono previste due eccezioni:
- Prodotti di biscotteria (cfr. domanda 1.5)
- Prodotti recanti un’indicazione di provenienza in conformità all’articolo 48b della Legge sulla protezione dei marchi (LPM, RS 232.11) – indicazione di provenienza «Svizzera» (legislazione Swissness)
No. Il semplice fatto che un prodotto risponda ai requisiti Swissness non esenta dall’obbligo di indicare per iscritto il Paese di produzione. Questa informazione deve essere in qualche modo indicata (ad es. con la croce svizzera, il marchio «Suisse Garantie», ecc.). Solo in questo caso il consumatore è informato in modo sufficiente sulla provenienza del prodotto di panetteria.
Il Paese di produzione dei prodotti di panetteria deve essere indicato per iscritto. L’informazione deve risultare visibile e comprensibile per il consumatore.
Deve essere conforme all’articolo 15 dell’ordinanza concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID, RS 817.022.16) e non indurre in errore il consumatore. Non è consentito dichiarare più di un Paese (ad es. Paese di produzione: Svizzera/Germania).
La legislazione non stabilisce alcuna regola in merito alla collocazione di questa informazione. L’importante è che sia fornita per iscritto, in modo visibile e comprensibile per il consumatore. Ci sono varie soluzioni possibili, ad esempio:
- l’indicazione su una lavagna (nera, bianca, elettronica, ecc.),
- l’affissione di un cartello,
- la menzione nella carta delle vivande,
- l’esposizione di un cartellino davanti a ciascun prodotto.
Poiché i prodotti di panetteria sono derrate alimentari trasformate, conformemente all’articolo 15 capoverso 4 OID è possibile indicare, in alternativa al Paese di produzione, una regione geografica più ampia, quale «UE» o «Sudamerica».
La legislazione richiede che sia indicato un Paese di produzione o una regione geografica più ampia. In aggiunta è anche possibile specificare che i prodotti di panetteria provengono da un particolare Cantone, Comune o panificio. Tuttavia, non è sufficiente indicare che i prodotti di panetteria provengono «dalla regione» o che sono realizzati «in loco».
Sì. È possibile raggruppare i vari tipi di pane e i prodotti di panetteria fine che hanno la medesima origine, purché ciò risulti chiaro e comprensibile per il consumatore.
È ammesso esporre una dichiarazione generale come «tutti i nostri prodotti di panetteria sono realizzati in Svizzera, ad eccezione di quelli per cui è fornita una diversa indicazione», in quanto garantisce l’informazione per ciascun prodotto.
Deve essere garantita la protezione dagli inganni. La dichiarazione collettiva deve essere chiara e non indurre in errore il consumatore.
Non necessariamente. L’indicazione del Paese di produzione «Svizzera» significa semplicemente che la derrata alimentare è stata prodotta in Svizzera, ma non fornisce alcuna informazione circa la provenienza degli ingredienti. Per potersi fregiare dell’indicazione relativa alla Swissness, una derrata alimentare deve soddisfare ulteriori requisiti, riguardanti in particolar modo la provenienza dei suoi ingredienti. Inoltre, la legislazione Swissness prevede alcune eccezioni, ad esempio per le derrate alimentari provenienti dalle enclavi doganali estere e dalle zone di confine.
Pertanto, del pane prodotto in Svizzera non soddisfa necessariamente i requisiti Swissness (ad es. pane prodotto in Svizzera con farina proveniente dal Canada), mentre del pane in linea con i criteri «Swissness» potrebbe non avere come Paese di produzione la «Svizzera» (enclave doganale estera o zona di confine, come ad es. la Francia). È quindi importante non confondere le due informazioni.
Per ulteriori informazioni sull’indicazione relativa alla Swissness nell’ambito delle derrate alimentari, si veda la FAQ corrispondente (disponibile in lingua tedesca e francese).
Ai sensi dell’articolo 15 capoverso 7 OID, l’indicazione del Paese di produzione può essere abbreviata ricorrendo al codice ISO-2.
Si possono utilizzare bandiere o altri simboli, purché siano accompagnati da una nota esplicativa che specifica il Paese di produzione. Un simbolo o una bandiera da soli non sono sufficienti. Attenzione, però, al caso particolare della croce svizzera, che può essere usata solo per prodotti che soddisfano i requisiti Swissness.
L’indicazione del Paese di produzione è definita all’articolo 15 dell’ordinanza concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID, RS 817.022.16). Va tenuto in considerazione anche il capoverso 3bis del medesimo articolo, entrato in vigore il 1° febbraio 2024.
Ecco alcuni esempi concreti:
Casi concreti |
Paese di produzione (da indicare per iscritto) |
---|---|
Pane prodotto in Svizzera (indipendentemente dalla provenienza degli ingredienti) |
Svizzera |
Cornetti prodotti in Francia, congelati e cotti sul posto in Svizzera |
Francia |
Crostata alle fragole prodotta in Svizzera con basi per crostata importate dalla Polonia |
Svizzera |
Tartelletta al formaggio importata precotta dalla Germania e semplicemente cotta sul posto in Svizzera |
Germania |
Donut farciti e decorati in Svizzera utilizzando ciambelle importate dall’Italia |
Svizzera |
Berliner importati congelati dall’Ungheria, scongelati in Svizzera e cosparsi di zucchero a velo |
Ungheria |
Panino «Swissness» prodotto in un’enclave doganale estera (ad es. Liechtenstein) |
Liechtenstein (a meno che non sia presente l’indicazione relativa alla Swissness, nel qual caso non è obbligatorio indicare per iscritto il Paese di produzione) |
Ai sensi degli articoli 39 e 44 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr, RS 817.02), il consumatore deve essere informato nello stesso modo sia che acquisti i prodotti di panetteria sfusi online o in forma preimballata presso un punto vendita. Sono previste le seguenti eccezioni:
- La dichiarazione del valore nutritivo (cfr. allegato 9 numero 21 dell’ordinanza concernente le informazioni sulle derrate alimentari - OID, RS 817.022.16)
- L’indicazione della partita (art. 19 cpv. 2 lett. b OID)
- Il termine minimo di conservazione (se necessario) può essere fornito solo al momento della consegna. Si noti, tuttavia, che tale indicazione non è necessaria nel caso dei prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le ventiquattro ore successive alla fabbricazione, in conformità a quanto sancito dall’allegato 8 numero 1.4 lettera d OID.
In concreto, il Paese di produzione del pane e dei prodotti di panetteria fine venduti su Internet deve essere indicato per iscritto (ad es. sul sito). Questa informazione deve essere resa disponibile prima della decisione d’acquisto. Non deve necessariamente essere fornita di nuovo per iscritto alla consegna.
Ultima modifica 17.07.2024