Informazioni nella vendita sfusa

Anche se le derrate alimentari prive di imballaggio non sono dotate di etichetta con indicazioni esplicative, i consumatori hanno sufficienti possibilità di informarsi al riguardo.

Sono considerate derrate alimentari offerte in vendita sfusa:

  • quelle non preimballate;
  • quelle confezionate in loco su richiesta dei consumatori (ad es. croissant nei sacchetti di carta, carne fresca sotto vuoto);
  • quelle imballate in vista di una consegna diretta (ad es. insalata da take-away).

Derrate alimentari vendute sfuse si trovano generalmente inristoranti, take-away, panetterie e macellerie. Sempre più spesso vengono offerte derrate alimentari sfuse anche nel commercio al dettaglio. 

Informazioni nella vendita sfusa

1. «Voglio sapere cosa compro»

Nella vendita sfusa, i consumatori hanno il diritto di ricevere le stesse informazioni di quelle fornite con le derrate alimentari preimballate.

2. «Sono a vostra disposizione per qualsiasi informazione»

Se i consumatori ricevono oralmente informazioni, bastano indicazioni scritte minime.

3. Sempre per iscritto!

Devono essere forniti sempre per iscritto:

  • la provenienza di animali a unghia fessa addomesticati, pollame domestico, ratiti e pesce;
  • l’applicazione di tecniche di modificazione genetica o di procedimenti particolari (ad es. irradiazione);
  • l’utilizzo di sostanze ormonali o non ormonali per aumentare le prestazioni degli animali;
  • il metodo di produzione delle uova, qualora vietato in Svizzera (ad es. uova da allevamento in gabbia);
  • il metodo di detenzione dei conigli domestici, se vietato in Svizzera;
  • il Paese di produzione del pane e dei prodotti di panetteria fine, interi o in pezzi (veda le FAQ qui sotto);
  • l’indicazione concernente l’informazione sugli allergeni.

4. Caso speciale allergeni

In linea di principio, gli allergeni devono essere dichiarati per iscritto. Vi si può rinunciare se si fornisce un’indicazione scritta che l’informazione avviene oralmente. Pertanto, il personale deve disporre di questa indicazione per iscritto oppure essa deve poter essere fornita da un esperto. 


FAQ Dichiarazione del Paese di produzione per il pane e i prodotti di panetteria fine venduti sfusi

L’essenziale in breve

  • Il Paese di produzione del pane e dei prodotti di panetteria fine deve essere indicato per iscritto anche nell’ambito della vendita sfusa.
  • Nuova regolamentazione in vigore dal 1° febbraio 2024, con un termine transitorio per l’attuazione fino al 31 gennaio 2025.
  • Si applica sia al pane intero che a quello a fette, utilizzato ad esempio nei ristoranti o per la preparazione di panini.
  • Le uniche eccezioni sono rappresentate dai prodotti di biscotteria e dai prodotti la cui origine è già indicata in conformità alla legislazione Swissness.

Contesto

Questa nuova regolamentazione concretizza la richiesta formulata nella mozione 20.3910, accolta dal Parlamento. La mozione richiede che gli esercizi commerciali che vendono o offrono (ad es. ristoranti) pane e/o prodotti di panetteria fine direttamente o per la preparazione di panini espongano in un luogo visibile per il cliente il Paese di produzione dei prodotti.

Le basi giuridiche pertinenti per la nuova regolamentazione sono rappresentate dall’articolo 39 capoverso 2 lettera d dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr, RS 817.02). Occorre inoltre tenere conto del nuovo capoverso 3bis dell’articolo 15 dell’ordinanza concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID, RS 817.022.16).

L’attuazione pratica di questo nuovo obbligo solleva molti interrogativi. Non è possibile esaminare tutti i casi in modo esaustivo, ma con il presente documento si è cercato di dare risposta alle domande più frequenti.

Domande frequenti

Ultima modifica 17.07.2024

Inizio pagina

https://www.blv.admin.ch/content/blv/it/home/lebensmittel-und-ernaehrung/lebensmittelsicherheit/naehrwertinformationen-und-kennzeichnung/offenverkauf.html