Elenchi delle sostanze: piante, funghi e alghe

Gli elenchi delle sostanze provenienti dalla Germania facilitano la classificazione delle piante, delle parti di piante, dei funghi e delle alghe come derrate alimentari o ingredienti alimentari, così come la differenziazione dai medicamenti. Gli elenchi delle sostanze attualmente pubblicati possono essere scaricati dal sito Internet del BVL (in tedesco e inglese).  

Stofflisten Pflanzen Pilze

La prima edizione dell’elenco delle sostanze della categoria «piante e parti di piante» è stata pubblicata nel 2014 dall’Ufficio federale tedesco per la tutela dei consumatori e della sicurezza alimentare (BVL). Per la seconda edizione nel 2020, il Governo federale e gli Stati federali hanno rivisto e ampliato gli elenchi delle sostanze con la partecipazione di esperti provenienti da Germania, Austria e Svizzera. Gli elenchi delle sostanze contengono da allora, oltre all’«elenco delle piante», anche un «elenco dei funghi». Nel 2024 è stato pubblicato anche un «elenco delle alghe». Questi elenchi delle sostanze possono essere di aiuto nella valutazione di piante e parti di piante, funghi o alghe come derrate alimentari o ingredienti alimentari.

Elaborazione degli elenchi delle sostanze

Nell’ottobre 2020 il gruppo di lavoro Arbeitsgemeinschaft Stoffliste (AG Stoffliste) ha pubblicato i suoi elenchi nelle categorie «piante» e «funghi», nonché una prefazione aggiornata e informativa su come utilizzare gli elenchi. Estremamente dettagliati, gli elenchi sono stati elaborati da rappresentanti delle autorità federali tedesche competenti (BVLBfRBfArM), delle autorità di controllo delle derrate alimentari degli Stati federali, della Svizzera (Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV) e dell’Austria (AGES) nonché da esperti esterni dei rispettivi settori. In primavera 2024, ha pubblicato un nuovo «elenco delle alghe» e la terza edizione della prefazione rielaborata e aggiornata.

Gli elenchi delle sostanze provenienti dalla Germania non sono giuridi-camente vincolanti e non sono esaustivi. Essi vengono aggiornati periodicamente per tener conto delle nuove scoperte scientifiche e degli sviluppi del mercato. In futuro dovranno essere compilati elenchi per ulteriori categorie di sostanze.

Applicazione in Svizzera

In Svizzera, questi elenchi delle sostanze servono anche come guida per la valutazione di piante e parti di piante, funghi o alghe come derrate alimentari o ingredienti alimentari. È possibile che le singole classificazioni in Svizzera differiscano dagli elenchi delle sostanze. Ciò vale in particolare per l’elenco delle sostanze vietate di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile ODOV, la classificazione come nuovo tipo di derrata alimentare e la delimitazione dal diritto sugli stupefacenti e sugli agenti terapeutici. In ogni caso, sono determinanti le disposizioni legali svizzere in materia.

La Svizzera ha anche fissato requisiti specifici per diverse categorie di derrate alimentari, consultabili in Ulteriori informazioni > Legislazione.

Ulteriori informazioni dettagliate potete trovarle nella corrispondente lettera informativa 2021/4 (PDF, 410 kB, 08.06.2021).

Corretta classificazione delle sostanze

Alcune sostanze sono pericolose sotto il profilo tossicologico o hanno un effetto farmacologico che, secondo la definizione legale, è riservato esclusivamente ai medicamenti. Tali sostanze non possono essere utilizzate nelle derrate alimentari. Alcune sostanze, inoltre, non hanno una storia di uso sicuro come derrate alimentari nell’UE e/o in Svizzera e necessitano di un’autorizzazione come nuovo tipo di derrata alimentare (Novel Food) o sono classificate come stupefacenti. Come base per la classificazione delle sostanze è stato utilizzato un albero decisionale (vedi prefazione agli elenchi delle sostanze).

La corretta classificazione delle sostanze sta diventando sempre più complessa e rappresenta una grande sfida per fabbricanti, distributori, autorità e consumatori. La valutazione finale dei prodotti deve essere sempre effettuata caso per caso, sulla base di una visione d’insieme, e devono essere presi in considerazione tutti i criteri pertinenti e disponibili. Questi includono, ad esempio, la fabbricazione e il dosaggio di una sostanza. Ad esempio, processi di fabbricazione o agenti di estrazione diversi possono produrre notevoli differenze nella composizione dei preparati (ad es. estratti) e nelle loro proprietà nutrizionali, farmacologiche e tossicologiche. Per ulteriori informazioni consultare il rapporto di delimitazione.

Ultima modifica 16.04.2024

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