Animali vivi dall’UE

Per le importazioni di animali e merci di origine animale dall’UE si applicano in linea generale le stesse condizioni previste per il transito di animali all’interno dell’UE.

Deroghe

Esistono condizioni standard per l’importazione di molte specie animali. Qualora tali condizioni non possano essere soddisfatte, è necessaria un'autorizzazione di importazione. Le autorizzazioni speciali vengono rilasciate solo in casi particolari e possono essere richieste compilando la relativa domanda di importazione per cani, gatti e furetti (07/23) o per animali diversi (07/24) (si veda «Ulteriori informazioni»).

TRACES

Le importazioni commerciali devono essere effettuate tramite il sistema TRACES.

Conservazione delle specie

Determinate specie animali sono anche soggette alle disposizioni in materia di conservazione delle specie. Verificare lo stato di protezione nell’elenco delle specie CITES e presentare eventualmente una domanda di importazione. Nel caso in cui si necessiti di un'autorizzazione d'importazione, dopo l’importazione occorre effettuare il controllo relativo alla conservazione delle specie.

La partita deve essere notificata alla dogana ed entro 48 ore (due giorni lavorativi) esibita al posto di ispezione relativo alla conservazione delle specie scelto (si veda «Ulteriori informazioni»). La dogana riscuote anticipatamente la tassa per il controllo relativo alla conservazione delle specie.

Trasporto di animali

Il trasporto di animali vertebrati deve essere effettuato esclusivamente da imprese riconosciute dall’UE o dall’ufficio veterinario cantonale competente.

Per informazioni dettagliate sulle singole specie animali e sulle relative disposizioni per l’importazione è possibile effettuare una ricerca diretta alla pagina Importazione.

Animali geneticamente modificati

L’importazione di animali geneticamente modificati è vietata. Le uniche eccezioni possibili riguardano gli animali destinati alla ricerca, terapia e diagnostica sull’uomo o sugli animali.

Permessi generali di importazione, contingenti e dogana

Per l’importazione di alcuni animali da reddito e dei loro prodotti genetici è necessario un permesso generale di importazione, rilasciato dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG). Allo stesso UFAG vanno presentate anche tutte le domande relative ai contingenti. Per le importazioni, considerare anche gli aspetti in materia di diritto doganale.

Ulteriori informazioni

Ultima modifica 12.11.2021

Inizio pagina

https://www.blv.admin.ch/content/blv/it/home/import-und-export/import/importe-aus-der-eu/lebende-tiere-aus-der-eu.html