Accordo veterinario bilaterale Svizzera - UE

Questo accordo disciplina la lotta alle epizoozie, il commercio di animali e prodotti animali e l’importazione degli stessi da Paesi terzi e costituisce la base per uno spazio veterinario comune.

L’allegato 11 dell’Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l’UE, chiamato anche allegato veterinario o «accordo veterinario», contiene misure sanitarie e zootecniche applicabili al commercio di animali vivi e prodotti di origine animale.

L’accordo veterinario disciplina:

  • la lotta a determinate epizoozie e la notifica delle stesse;
  • il commercio tra la Svizzera e l’UE di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli ed embrioni e di prodotti animali (latte e prodotti lattiero - caseari, carne e prodotti a base di carne);
  • l’importazione di animali vivi e prodotti di origine animale da Paesi terzi;
  • l’allevamento di animali.

Spazio veterinario comune

I controlli veterinari di confine nel commercio di animali e prodotti animali tra la Svizzera e l’UE sono stati aboliti il 1° gennaio 2009.

Dopo essere state controllate all’arrivo nello spazio veterinario comune, le partite provenienti da Paesi extra UE (Paesi terzi) possono circolare liberamente. In Svizzera sono stati istituiti appositi posti di ispezione presso gli aeroporti di Ginevra e Zurigo, dove le merci di origine animale vengono sottoposte al controllo veterinario di confine. Dal canto loro, i Paesi dell’UE controllano determinate partite per conto della Svizzera all’arrivo nel primo Stato membro (ad es. a Rotterdam o Francoforte).

Occorre tenere presente che vengono mantenuti i controlli doganali e quelli finalizzati alla conservazione delle specie per le importazioni da Paesi terzi e dall’UE.

Comitato misto veterinario (CMV)

Il Comitato misto veterinario vigila sulla regolare attuazione dell’accordo veterinario, è responsabile del suo aggiornamento, discute problemi bilaterali e cerca soluzioni adeguate per entrambe le parti.

In Svizzera gli interessi riguardanti l’accordo veterinario sono rappresentati dall’USAV, che invia una delegazione al CMV al fine di garantire uno scambio diretto e di conseguenza anche buoni rapporti con l’UE in ambito veterinario.

Attuazione in Svizzera

In Svizzera l’USAV è responsabile per:

  • l’aggiornamento dell’accordo veterinario;
  • l’adeguamento della legislazione svizzera a quella dell’UE;
  • la comunicazione delle modifiche apportate alla legislazione svizzera;
  • il controllo del rispetto delle norme presso le frontiere esterne (posti di ispezione frontalieri).

Influenza della Svizzera nell’UE

Sulla base dell’accordo veterinario, le decisioni dell’UE nel settore della salute animale e della sicurezza alimentare influiscono sulla legislazione svizzera. La Svizzera si impegna pertanto a presentare il suo punto di vista all’UE già in fase di elaborazione di testi legislativi e nell’ambito di sviluppi scientifici, partecipando a gruppi di lavoro e al Comitato permanente.

Non avendo diritto di voto, le possibilità della Svizzera sono limitate in questo ambito. È quindi determinante difendere le esigenze e gli interessi nazionali attraverso buoni rapporti bilaterali.

Ulteriori informazioni

Ultima modifica 01.05.2025

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