Esportazione di oggetti d’uso

Gli oggetti d’uso e i cosmetici destinati all’esportazione possono essere esportati solo se accompagnati dalla documentazione necessaria. Le singole merci devono inoltre essere registrate presso le autorità cantonali.

È vietata l’esportazione di oggetti d’uso e cosmetici che possono mettere a repentaglio la salute.

Determinati Paesi esigono inoltre che, alla prima importazione, i cosmetici siano accompagnati dal cosiddetto «free sale certificate».

Certificato di esportazione 

L’organo cantonale di controllo degli alimenti competente emette i certificati per l’esportazione di cosmetici e altri oggetti d’uso, che accompagnano la merce. Di comune accordo con l’USAV, l’Associazione dei chimici cantonali svizzeri mette a disposizione un certificato per l’esportazione unificato.
Se il Paese di destinazione esige un documento firmato dall’autorità federale competente che avvalori il certificato di esportazione, questa conferma aggiuntiva può essere richiesta all’USAV. A tale documento deve essere allegato il certificato summenzionato, autenticato dall’autorità cantonale.

Per le istruzioni per l’utilizzo dei certificati ufficiali per l’esportazione di oggetti d’uso (inclusi i cosmetici) si veda «Ulteriori informazioni».

Certificato per la registrazione (attestation for registration)  

Alcuni Stati richiedono che i cosmetici o altri oggetti d’uso siano registrati anteriormente alla prima importazione. Tuttavia i certificati per la registrazione devono essere rilasciati soltanto se l’autorità di controllo del Paese di destinazione lo richiede e solo se i prodotti sono stati fabbricati o imballati in Svizzera (manufactured or packaged, fabriqués ou conditionnés). Questi documenti sono compilati dall’azienda esportatrice nonché timbrati e firmati dalla competente autorità cantonale di esecuzione del diritto in materia di derrate alimentari.

Di comune accordo con l’USAV, l’Associazione dei chimici cantonali svizzeri mette a disposizione un certificato unificato che viene in genere stampato sulla carta intestata dell’azienda. Le autorità di alcuni Paesi di destinazione (ad es. Cina, India, Indonesia o Dubai) richiedono che il certificato sia emesso su carta ufficiale delle autorità. Pertanto viene messo a disposizione un apposito modello di certificato.

Per le istruzioni per l’utilizzo del certificato per la registrazione di oggetti d’uso (inclusi i cosmetici) si veda «Ulteriori informazioni».

Caso speciale Cina  

Per il rilascio del «free sale certificate» per cosmetici destinati alla Cina, la «Chinese Food and Drug Administration» (CFDA) richiede che il prodotto sia stato effettivamente venduto nel Paese di origine (in Svizzera) (sul certificato: «has been sold in Switzerland»). È tuttavia sufficiente che il prodotto sia venduto in un unico negozio nel Paese di origine (Svizzera). Basta esibire una nota di vendita, ad es. una fattura.

Attestato di fabbricazione per la Cina (Manufacturing certificate)

A causa dei nuovi requisiti legali della Cina per il 2021, è stato sviluppato un nuovo « Manufacturing certificate » per confermare che i cosmetici sono prodotti secondo uno standard internazionale di buone pratiche di fabbricazione (GMP). Questo vale solo per i cosmetici generici e non per quelli "specifici" in Cina. Questo può essere firmato dall'autorità esecutiva cantonale. Le modalità sono descritte nella lettera informativa 2022/2: Attestato cantonale per l'esportazione di cosmetici in Cina.

Ulteriori informazioni

Ultima modifica 23.06.2023

Inizio pagina

https://www.blv.admin.ch/content/blv/it/home/import-und-export/export/gebrauchsgegenstaende.html