Esportazione e riesportazione di piante e animali protetti nonché prodotti derivati

Per l’esportazione o la riesportazione di piante vive, parti di piante e prodotti derivati soggetti alla CITES è necessario un certificato dell’USAV. L’organo competente per l’esportazione di altre piante è l’Ufficio federale dell’agricoltura.

Le disposizioni della Convenzione di Washington (CITES) si applicano sia a piante e animali vivi sia a parti di piante e animali e prodotti derivati. Le specie vegetali e animali protette sono elencate negli allegati della Convenzione o nella check-list delle specie CITES (si veda «Ulteriori informazioni»).

Le condizioni di importazione applicabili nel Paese di destinazione devono essere richieste dal destinatario all’autorità relativa alla conservazione delle specie dello stesso.

Animali e prodotti derivati

Chiunque voglia esportare animali protetti dalla CITES e prodotti derivati necessita di un’autorizzazione d’esportazione dell’USAV (si veda «Ulteriori informazioni»).

Piante vive 

Per l’esportazione o la riesportazione di piante vive soggette alle disposizioni CITES è necessario un certificato di conservazione delle specie. Il rilascio di tali certificati è di competenza dell’USAV.

Generalmente i materiali “in vitro”, trasportati in contenitori sterili, non sono soggetti alle disposizioni CITES.

Le partite di piante non soggette alle disposizioni CITES sono di competenza dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) (si veda link «Misure fitosanitarie» sotto «Ulteriori informazioni»), che risponde anche alle domande concernenti il certificato fitosanitario (phytosanitary certificate). Per l’esportazione negli Stati membri dell’UE non è più necessario un certificato fitosanitario. Tuttavia, a seconda del Paese di destinazione, può esserne richiesto uno per i semi. L’importatore è tenuto a informarsi presso le autorità competenti del Paese in questione.

Parti di piante e prodotti vegetali 

Per l’esportazione o la riesportazione di parti di piante e prodotti vegetali soggetti alle disposizioni CITES è necessario un certificato CITES emesso dall’USAV, che può essere richiesto con il modulo di domanda sottostante.

I certificati di riesportazione possono essere emessi solo se è possibile dimostrare che la merce è stata importata legalmente. A tale scopo, dopo l’importazione l’importatore riceve un lasciapassare con un numero di riferimento, che deve sempre essere indicato nelle domande di riesportazione.

Ulteriori informazioni

Ultima modifica 08.01.2024

Inizio pagina

https://www.blv.admin.ch/content/blv/it/home/import-und-export/export/pflanzen-und-pflanzliche-produkte.html