Per l’esportazione o la riesportazione di piante vive, parti di piante e prodotti derivati soggetti alla CITES è necessario un certificato dell’USAV. L’organo competente per l’esportazione di altre piante è l’Ufficio federale dell’agricoltura.
Attualità

Le disposizioni sulla conservazione delle specie decise nella Conferenza degli Stati contraenti CITES CoP19 entrano in vigore il 1° maggio 2023
29.03.2023: In occasione della 19a Conferenza degli Stati contraenti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), tenutasi a Panama City nel novembre 2022, sono state prese importanti decisioni, tra cui l'aggiunta di altre specie legnose e di altre specie di squali e rettili alle appendici della CITES.
Le modifiche allo stato di conservazione delle specie animali e vegetali nel commercio internazionale entreranno in vigore in Svizzera il 1° maggio 2023. È importante notare che questa data si applica solo alla Svizzera. In altri Paesi potrebbero essere applicate altre date. Di seguito sono riportate le modifiche più importanti e il loro significato:
Le disposizioni della Convenzione di Washington (CITES) si applicano sia a piante e animali vivi sia a parti di piante e animali e prodotti derivati. Le specie vegetali e animali protette sono elencate negli allegati della Convenzione o nella check-list delle specie CITES (si veda «Ulteriori informazioni»).
Le condizioni di importazione applicabili nel Paese di destinazione devono essere richieste dal destinatario all’autorità relativa alla conservazione delle specie dello stesso.
Animali e prodotti derivati
Chiunque voglia esportare animali protetti dalla CITES e prodotti derivati necessita di un’autorizzazione d’esportazione dell’USAV (si veda «Ulteriori informazioni»).
Piante vive
Per l’esportazione o la riesportazione di piante vive soggette alle disposizioni CITES è necessario un certificato di conservazione delle specie. Il rilascio di tali certificati è di competenza dell’USAV.
Generalmente i materiali «in vitro», ovvero le colture sterili in mezzi nutritivi artificiali all’interno di contenitori chiusi, non sono soggetti alle disposizioni CITES.
Le partite di piante non soggette alle disposizioni CITES sono di competenza dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) (si veda link «Misure fitosanitarie» sotto «Ulteriori informazioni»), che risponde anche alle domande concernenti il certificato fitosanitario (phytosanitary certificate). Per l’esportazione negli Stati membri dell’UE non è più necessario un certificato fitosanitario. Tuttavia, a seconda del Paese di destinazione, può esserne richiesto uno per i semi. L’importatore è tenuto a informarsi presso le autorità competenti del Paese in questione.
Parti di piante e prodotti vegetali
Per l’esportazione o la riesportazione di parti di piante e prodotti vegetali soggetti alle disposizioni CITES è necessario un certificato CITES emesso dall’USAV, che può essere richiesto con il modulo di domanda sottostante. A ogni domanda di esportazione per prodotti vegetali deve essere allegato il registro di controllo degli effettivi compilato (si veda «Ulteriori informazioni»).
I certificati di riesportazione possono essere emessi solo se è possibile dimostrare che la merce è stata importata legalmente. A tale scopo, dopo l’importazione l’importatore riceve un lasciapassare con un numero di riferimento, che deve sempre essere indicato nelle domande di riesportazione.
Ulteriori informazioni
Ultima modifica 29.03.2023