Le pellicce e i prodotti di pellicceria venduti in Svizzera devono essere etichettati in modo ben visibile e facilmente leggibile, affinché i consumatori siano sufficientemente informati prima di fare la loro scelta. L’USAV controlla i prodotti commercializzati in Svizzera.

Per i consumatori la distinzione tra pelliccia vera e pelliccia sintetica non sempre è evidente. Una dichiarazione delle pellicce è corretta e completa se indica «pelliccia vera» e menziona la specie animale, il nome scientifico, il Paese d’origine e il metodo di produzione della pelle (caccia o allevamento). Tali informazioni devono essere ben visibili e facilmente leggibili in almeno una lingua ufficiale.
Dall’entrata in vigore dell’ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria, tutti gli operatori di mercato che commercializzano pellicce e prodotti di pellicceria in Svizzera devono far figurare le suddette informazioni. L’ordinanza non riguarda l’importazione, bensì solo il commercio in Svizzera, compresi i negozi di seconda mano.
Miglioramento dell’informazione ai consumatori
L’obiettivo dell’ordinanza è quello d’informare meglio i consumatori sui metodi di produzione delle pellicce, dando loro la possibilità di scegliere con cognizione di causa se acquistare o no un prodotto contenente pelliccia. L’ordinanza si basa sulla legge federale sull’informazione dei consumatori (LIC). La Svizzera è l’unico Paese a possedere una tale legislazione.
Specie interessate
L’ordinanza si applica a tutte le pellicce e i prodotti di pellicceria di mammiferi, eccetto:
- gli esemplari domestici di specie equina, bovina, suina, ovina e caprina;
- i lama e gli alpaca.
Di conseguenza i prodotti in lana (p. es. angora) e in cuoio non sono compresi.
Controlli dell’USAV
L’USAV effettua controlli nei punti vendita e su Internet per verificare se le informazioni fornite sul prodotto corrispondono alle informazioni richieste dall’ordinanza.
La verifica avviene prevalentemente sotto forma di controllo a campione, ma può essere eseguita anche in modo mirato, se vi sono motivi fondati, quali denunce o inadempienze constatate in precedenti controlli.
In caso di violazione dell’obbligo di dichiarazione, viene riscosso un emolumento volto a coprire le spese di controllo. L’emolumento è stabilito in funzione del dispendio di tempo. A seconda delle irregolarità riscontrate, può essere comminata una multa ai sensi dell’articolo 11 della legge federale sull’informazione dei consumatori (LIC).
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Ultima modifica 22.02.2023