Controllo INN dei prodotti della pesca marittima

La pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) è un problema globale che minaccia gli ecosistemi marini e la pesca sostenibile. Può portare al collasso della pesca locale, considerando che la pesca su piccola scala nei Paesi in via di sviluppo è particolarmente vulnerabile. La pesca INN minaccia quindi la sicurezza alimentare, aggrava la povertà e svantaggia i pescatori che pescano legalmente. L’importazione di prodotti della pesca marittima provenienti da questo tipo di pesca è vietata in Svizzera e nell’UE.

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Per contrastare la pesca INN, negli Stati di bandiera, nei Paesi costieri, portuali e importatori sono necessari controlli efficaci dalla cattura fino allo scarico/trasformazione e all’importazione.

Il Parlamento svizzero ha incaricato l’USAV di svolgere, analogamente all’UE, controlli adeguati per assicurare che vengano importati in Svizzera solo prodotti della pesca marittima di origine legale, vale a dire che non vengano importati prodotti derivanti dalla pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata (Mozione Sommaruga). Il regolamento UE per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN (Regolamento (CE) N. 1005/2008) è in vigore dal 2010.

In Svizzera l’ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca marittima importati (ordinanza INN) è giuridicamente vincolante dal 1° marzo 2017. Essa stabilisce che l’importazione di prodotti della pesca marittima è possibile solo se può essere presentato un certificato di cattura valido che dimostri l’origine legale dei prodotti.

Quali prodotti della pesca marittima sono soggetti al controllo INN?

Le partite con prodotti della pesca marittima elencati nell’allegato 1 dell’ordinanza devono essere notificate all’USAV ai fini del controllo dei documenti (le eccezioni principali sono indicate nelle FAQ (PDF, 646 kB, 02.12.2021)). Non sussistono obblighi di controllo per le partite provenienti dagli Stati di bandiera che figurano nell’allegato 2 dell’ordinanza.

Come decidere quando un prodotto deve essere notificato per il controllo INN?

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Partite T2: le merci importate in Svizzera con la procedura T2 sono già state sdoganate nell’UE e sono in libera circolazione, questo significa che il controllo INN è stato effettuato nell’UE e non deve essere ripetuto in Svizzera.

Controllo INN di partite di pesca marittima

Notifica di prodotti della pesca marittima tramite il portale INN

Dal 1° marzo 2022 le partite con prodotti della pesca marittima soggetti a obbligo di notifica devono essere registrate tramite il sistema informatico INPEC sul portale INN e presentate per il controllo.

Il portale INN dell’applicazione informatica INPEC consente la notifica e l’elaborazione digitalizzata del controllo e dell’esecuzione in materia di pesca INN.

Accesso al portale INN: https://www.inpec.admin.ch/app/iuu/

L’accesso all’applicazione INPEC è possibile solo con l’autenticazione a 2 fattori. In questo modo l’utente registrato ha accesso al suo account aziendale.

L’accesso deve essere richiesto tramite inpec-support@blv.admin.ch.

Manuale utente e documenti di esempio

Importante: se il portale INN non dovesse funzionare per ragioni tecniche, le partite di pesca marittima devono essere notificate via e-mail: iuu@blv.admin.ch.

Assistenza al portale INN::

E-mail: inpec-support@blv.admin.ch

Telefonsupport: +41 58 469 30 42

Lunedì: 10:30 – 13:00
Martedì: 09:00 – 12:00
Mercoledì: 09:00 – 12:00
Giovedì: 14:00 – 16:30
Venerdì: 09:00 – 12:00

Termine di notifica

La persona responsabile (richiedente /importatore) deve notificare all’USAV le partite con prodotti della pesca marittima al più tardi tre giorni lavorativi prima dell’importazione prevista. Per le partite che arrivano per via aerea il termine di notifica è 1 giorno lavorativo.

Documenti da presentare

La persona responsabile (richiedente/importatore) deve inviare all’USAV in tempo utile per il controllo i seguenti documenti.

  • Certificato di cattura (engl. catch certificate)

Documenti di accompagnamento:

  • Eventuale dichiarazione di trasformazione (chiamata anche processing statement o Annex IV) per prodotti che sono stati trasformati in un Paese diverso dallo Stato di bandiera
  • Certificato sanitario (CHED-P Traces oppure Health Certificate)
  • Documenti di trasporto (Airwaybill, B/L, T1 etc.)
  • Fattura

Il certificato di cattura (engl. catch certificate) deve essere compilato in maniera completa e leggibile e validato dall’autorità competente dello Stato di bandiera (firma e timbro).

Controllo e rilascio della partita da parte dell’USAV

I dati notificati e i documenti presentati vengono sottoposti a verifica: se le condizioni di importazione secondo l’articolo 4 dell’ordinanza INN sono soddisfatte, l’USAV rilascia la partita e assegna un numero di rilascio.

Registrazione del numero di rilascio nel sistema di dichiarazione doganale e-dec

Per i prodotti della pesca marittima per cui è necessario un numero di rilascio dell’USAV, la persona responsabile deve fornire le seguenti indicazioni nella dichiarazione doganale:

  • codice d’assoggettamento ai DNND: 1 (solo e-dec)
  • codice del genere di DNND: 202 pesca marittima INN (solo e-dec)
  • numero di rilascio dell’USAV in e-dec nella rubrica «Documenti» con il tipo di documento 915 «Rilascio IUU».

Contestazioni

Se documenti necessari sono mancanti o incompleti, l’USAV accorda una deroga di sette giorni lavorativi per rettificare le irregolarità. Durante tale periodo, il rilascio della partita è sospeso secondo l’articolo 16 fino a quando le irregolarità non sono state eliminate. L’importatore è responsabile dello stoccaggio e dei relativi costi.

Negato rilascio

Se le condizioni di importazione secondo l’articolo 4 dell’ordinanza INN non sono rispettate, il rilascio della partita viene negato e viene disposto un mancato rilascio (art. 16).

Tasse

Le tasse (CHF 60.00/partita soggetta a notifica) sono fatturate all’importatore su base mensile.

FAQ Controllo INN

Ulteriori informazioni

Ultima modifica 15.02.2022

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