L’ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce assolve alla propria funzione informativa

Berna, 23.05.2018 - L’ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce assolve alla propria funzione informativa ma può essere ulteriormente migliorata: questa la conclusione di un rapporto adottato dal Consiglio federale il 23 maggio 2018. Le informazioni da parte dei fornitori sono migliorate, così come il livello di conoscenza dei consumatori, anche se il loro comportamento di acquisto non è ancora cambiato.

Entrata in vigore nel 2013, l'ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria stabilisce che la specie animale, il Paese di provenienza e il tipo di allevamento devono essere menzionati sull'etichetta delle pellicce e dei prodotti di pellicceria venduti in Svizzera e mira a informare i consumatori sulle condizioni di produzione delle pellicce. La Svizzera è l'unico Paese europeo a possedere una legislazione in materia.

In seguito a uno studio commissionato dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), il Consiglio federale ha tratto un primo bilancio positivo: l'82 per cento dei commercianti intervistati dichiara che le informazioni da parte dei fornitori sono migliorate dall'entrata in vigore dell'ordinanza. Gran parte ritiene che la sua applicazione abbia permesso di migliorare il livello di conoscenza dei clienti sulle pellicce, anche se non si constata ancora un cambiamento del comportamento di acquisto. Più di un quarto dei venditori intervistati per la valutazione ha inoltre interrotto rapporti commerciali o ritirato prodotti dall'assortimento dal momento che i fornitori non potevano fornire informazioni corrette o attendibili sulle specie animali, la provenienza o il tipo di allevamento.

Su tale base, nel suo rapporto il Consiglio federale propone alcune modifiche dell'ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce, tra cui un miglioramento della terminologia relativa alla loro origine. Il termine «vera pelliccia» dovrà essere riportato sull'etichetta e si dovrà modificare la denominazione di alcuni tipi di allevamento.

Controllo della dichiarazione delle pellicce
Dal 2014 l'USAV ha effettuato controlli in 235 punti vendita di pellicce o di prodotti di pellicceria al fine di assicurare una dichiarazione conforme alle disposizioni legali. I controlli si sono svolti principalmente sotto forma di sondaggi: una verifica mirata è stata effettuata solo nei casi in cui indizi fondati facevano supporre una dichiarazione non conforme alle disposizioni. Nella maggior parte dei casi sono state rilevate inadempienze amministrative di lieve entità.

Nessun divieto di importazione delle pellicce
Il rapporto del Consiglio federale adempie anche due postulati, tra cui quello della consigliera agli Stati Bruderer Wyss (14.4286) «Impedire l'importazione e la vendita di prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali». Il Consiglio federale ritiene impossibile imporre un divieto di importazione di tali prodotti perché ciò sarebbe incompatibile con gli accordi di libero scambio conclusi dalla Svizzera, in particolare l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT). Inoltre sarebbe molto difficile applicarlo in assenza di standard internazionali e vista la difficoltà a svolgere controlli all'estero.

Per quanto riguarda il postulato 14.4270 del consigliere nazionale Hess «Rafforzare la produzione nazionale di pellicce», il Consiglio federale è arrivato alla conclusione che le risorse nazionali non sono sufficienti a coprire la domanda interna di pellicce e di prodotti di pellicceria, neanche aumentandone la produzione. Inoltre, una domanda di pellicce provenienti dall'estero continuerebbe ad esserci, anche per il fatto che molti animali come i visoni o i cani procioni non sono presenti in Svizzera.


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