Domanda e autorizzazione

In Svizzera gli esperimenti sugli animali e la detenzione di cavie necessitano di un’autorizzazione. Questa procedura rigorosa è volta a proteggere gli animali da sofferenze ingiustificabili.

I fondamenti giuridici della procedura di autorizzazione per gli esperimenti sugli animali e la detenzione di cavie sono stabiliti nella legge federale sulla protezione degli animali e nella relativa ordinanza (si veda «Ulteriori informazioni»).

Ogni singola domanda viene valutata con molta attenzione. A tal fine sono richieste competenze tecniche approfondite. Nella valutazione degli esperimenti sugli animali e nella concessione di autorizzazioni sono coinvolte diverse commissioni, che si controllano a vicenda. Un ruolo importante è svolto dalle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali, in cui sono rappresentate anche organizzazioni di protezione degli animali. La procedura di autorizzazione garantisce una ponderazione degli interessi (sofferenza inflitta agli animali vs utilità prevista per la società) in conformità con i criteri stabiliti nella legislazione.

Procedura di autorizzazione

Nella domanda di autorizzazione i ricercatori espongono le ragioni per cui è necessario un esperimento sugli animali, la sua utilità, il grado di sofferenza inflitta alle cavie e le condizioni di detenzione degli animali da laboratorio. La commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali esamina la domanda, chiarisce eventuali questioni con i ricercatori e fornisce una raccomandazione di rifiuto, approvazione con riserva (ad es. utilizzo di un numero inferiore di animali) o approvazione. L’autorizzazione è rilasciata dall’ufficio veterinario cantonale. I ricercatori possono impugnare la decisione. In tal caso l’USAV esamina la decisione dell’ufficio veterinario cantonale e può richiedere correzioni. In caso di questioni complesse o controverse, le autorità veterinarie possono rivolgersi alla Commissione federale per gli esperimenti sugli animali. L’autorizzazione per la sperimentazione animale ha una validità massima di tre anni (art. 141 OPAn).

Gestione degli esperimenti sugli animali: applicazione web animex-ch

Per la gestione di domande, autorizzazioni, rapporti e notifiche riguardanti la sperimentazione animale è disponibile l’applicazione web animex-ch, rivolta ai ricercatori e alle autorità cantonali e federali competenti. L’espletamento dell’intera procedura di autorizzazione per via elettronica consente di gestire la formazione e il perfezionamento obbligatori dei ricercatori, sorvegliare gli esperimenti sugli animali e redigere rapporti e statistiche annuali. Questa applicazione semplifica inoltre la gestione dell’intero settore della sperimentazione animale in Svizzera.

Requisiti per la detenzione di animali da laboratorio

I centri di detenzione di animali da laboratorio devono disporre di un’autorizzazione dell’ufficio veterinario cantonale e sono sottoposti a un controllo regolare. Per le gabbie degli animali da laboratorio vigono specifiche dimensioni minime, inferiori a quelle applicabili alla detenzione privata.

Tuttavia la cura degli animali deve essere effettuata in modo professionale. Sono previsti rigidi requisiti di formazione per il personale che se ne occupa. Inoltre devono essere costantemente garantite determinate condizioni, come un clima adeguato dei locali, mediante sistemi automatici.

Salvo in casi eccezionali motivati, gli animali sociali devono essere tenuti con i loro conspecifici. I topi ad esempio vivono abitualmente in gruppi di cinque. Negli esperimenti è spesso necessario distinguere chiaramente gli animali tra loro. La marcatura è disciplinata in modo preciso e deve essere sempre effettuata con il maggior riguardo possibile. 

Ulteriori informazioni

Ultima modifica 22.01.2021

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