Panoramica di tutte le leggi e le ordinanze in materia di protezione degli animali, della salute animale e dei medicamenti veterinari.
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Somministrazione di proteine animali trasformate ai suini e al pollame: nuove possibilità
26.11.2025: Con l’entrata in vigore di una nuova regolamentazione e nel rispetto di condizioni molto severe, determinate proteine animali trasformate potranno nuovamente essere somministrate ai suini e al pollame. Resta invece vietata la loro somministrazione ai ruminanti. Queste modifiche permettono di riciclare meglio i sottoprodotti di origine animale, promuovono la sostenibilità e garantiscono l’equivalenza con il diritto dell’Unione europea. Non avranno inoltre alcun impatto sulle consumatrici e sui consumatori né sulla sicurezza delle derrate alimentari, che rimarrà inalterata.
Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2026. Di seguito un elenco delle principali novità:
- Requisiti per il riciclaggio canalizzato: rigorosa separazione delle linee di produzione secondo la specie, controllo autonomo, totale tracciabilità; registrazione o autorizzazione obbligatoria delle aziende e degli stabilimenti interessati (riciclaggio canalizzato: v. schede informative).
- Somministrazione di proteine animali trasformate ai suini e al pollame: possibilità limitate di un impiego incrociato di ingredienti tra specie diverse, autorizzate esclusivamente nel rispetto di severe condizioni (proteine di pollame ai suini e proteine di suini al pollame).
- Proteine di insetti: impiego esteso all’alimentazione dei suini e del pollame (finora limitato ai pesci di allevamento).
- Collagene e gelatina di ruminanti: in futuro autorizzati nell’alimentazione dei non ruminanti, nel rispetto di severe condizioni.
- Trasporto e immagazzinamento di prodotti sfusi: pulizia obbligatoria dei veicoli/recipienti in caso di impiego alternato; piano di pulizia da sottoporre per approvazione all’autorità competente.
- Frass di insetti: definito come sottoprodotto di origine animale della categoria 2; deve essere sottoposto a un trattamento termico prima della trasformazione in concime.
- Concimi contenenti sottoprodotti di origine animale della categoria 2: obbligo di miscelarli con un costituente autorizzato (ad es. calce, liquame, compost) per evitare un’eventuale ingestione accidentale da parte degli animali. I concimi già immessi sul mercato devono adempiere le nuove disposizioni entro due anni.
Legislazione CITES
Ordinanze concernenti l’importazione, il transito e l’esportazione
Ordinanze concernenti i prodotti della pesca marittima e la dichiarazione delle pellicce
Legislazione in materia di epizoozie
Legislazione in materia di protezione degli animali
Ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (OFPAn)
Medicamenti veterinari e alimenti per animali
Basi legali per istituzioni e strumenti
Ultima modifica 26.11.2025