Notifiche

Determinati alimenti devono essere notificati prima di essere venduti in Svizzera. Di seguito sono riportate le derrate alimentari soggette all’obbligo di notifica.

Tra le derrate alimentari soggette all’obbligo di notifica in Svizzera figurano gli alimenti per lattanti, gli alimenti di proseguimento e gli alimenti destinati a fini medici speciali.

Alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento e alimenti destinati a fini medici speciali

I produttori e gli importatori sono tenuti a notificare all’USAV l’immissione sul mercato di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento (art. 11 e 17 dell’ordinanza sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE)).

Lo stesso vale per l’immissione sul mercato di alimenti destinati a fini medici speciali (FSMP) (art. 27 ODPPE).

Per ogni prodotto deve essere presentata una notifica distinta, che contiene un modulo di notifica compilato e firmato e gli allegati ivi menzionati (per e-mail all’indirizzo lme@blv.admin.ch) (si veda «Ulteriori informazioni»).

Ulteriori informazioni

Ultima modifica 03.04.2020

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