Autorizzazione per gli organismi geneticamente modificati

Le derrate alimentari prodotte a partire da organismi geneticamente modificati (OGM) sono soggette all’obbligo di autorizzazione e di etichettatura. Attualmente è consentito l’utilizzo di diversi prodotti nelle derrate alimentari. 

In Svizzera gli organismi geneticamente modificati (OGM) e i prodotti che li contengono o ne derivano sono disciplinati da una serie di disposizioni e possono essere immessi sul mercato soltanto previa autorizzazione. L’accettazione e la consegna di prodotti OGM a fini commerciali devono essere documentate. I prodotti destinati ai consumatori devono essere etichettati.

L’impiego di prodotti OGM presuppone l’adozione di misure volte a impedire contaminazioni involontarie dei prodotti tradizionali. Tuttavia, in determinate condizioni, possono essere tollerate tracce di OGM non autorizzati, disciplinate a livello legislativo (vedi «Ulteriori informazioni»).

Il commercio transfrontaliero è soggetto a disposizioni specifiche. In Svizzera l’utilizzo di animali geneticamente modificati è consentito solo a scopi medici e per la ricerca.

Procedura di autorizzazione

I prodotti OGM nel settore delle derrate alimentari vengono valutati dall’USAV nell’ambito di una procedura di autorizzazione, con il coinvolgimento di diversi servizi della Confederazione. L’USAV rilascia l’autorizzazione solo se, in base allo stato attuale della scienza, può essere escluso un pericolo per la salute e l’ambiente. In seguito alla concessione dell’autorizzazione, i fabbricanti sono tenuti a dimostrare regolarmente all’USAV che le caratteristiche del prodotto autorizzato non sono cambiate. La durata dell’autorizzazione è limitata a dieci anni e il prodotto è sottoposto a sorveglianza. Qualora sussista un sospetto fondato di rischi per la salute o l’ambiente, l’autorizzazione può essere revocata.

I prodotti OGM fabbricati in un sistema chiuso a partire da microorganismi geneticamente modificati e poi separati da tali organismi, depurati e chimicamente definiti (cosiddetti fermentatori) sono invece soggetti ad una procedura di autorizzazione semplificata in conformità con i requisiti per l'autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari (cfr. «Autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari»). Dopo l'esame dei documenti del dossier della richiesta di autorizzazione, questi prodotti vengono elencati nell'allegato 3 dell'ODerrGM (link).

Autorizzazioni per prodotti OGM

Attualmente in Svizzera sono autorizzati per l’utilizzo nelle derrate alimentari una linea di soia, tre linee di mais, due vitamine, due cagli, due tipi di zucchero come ingredienti e diversi enzimi alimentari come sostanze ausiliarie per la lavorazione  (vedi «Ulteriori informazioni»).

Caratterizzazione

Informazioni sulla caratterizzazione di prodotti OGM sono disponibili sulla nostra pagina Internet Caratterizzazione degli organismi geneticamente modificati.

Tolleranza

L’articolo 32 ODerr e l’articolo 6 ODerrGM disciplinano le condizioni di tolleranza delle tracce involontarie di OGM non autorizzati. Possono essere tollerate solo le piante OGM approvate dallʼUSAV ed elencate nellʼallegato 2 ODerrGM . Tale regolamentazione riguarda la presenza accidentale di tracce di quantità non superiore allo 0,5 per cento in massa. I commercianti e i produttori interessati devono essere in grado di dimostrare che sono stati adottati i provvedimenti necessari per evitare la presenza di tali tracce. Se queste condizioni non sono soddisfatte, i prodotti non sono commercializzabili.

La valutazione dell’inserimento di un OGM nell’allegato 2 ODerrGM è subordinata alla decisione dell’USAV per quanto riguarda la protezione della salute e dallʼUFAM per quanto riguarda lʼesclusione di un pericolo per lʼambiente. L'USAV si astiene dal valutare i rischi per la salute se i componenti delle derrate alimentari che sono, contengono o sono derivati da piante geneticamente modificate sono stati valutati come idonei all'uso nelle derrate alimentari da un'autorità straniera in una procedura paragonabile a quella prevista dall'ODerr e dall'ODerrGM. Tuttavia, una valutazione da parte dell'UFAM dei rischi di un pericolo ambientale è comunque necessaria. LʼUSAV può concedere la tolleranza vincolandola a limitazioni e oneri (vedi «Ulteriori informazioni»).

Separazione del flusso delle merci

Se si utilizzano OGM, è necessario evitare contaminazioni di organismi tradizionali. A tal fine ogni azienda che impiega OGM deve elaborare e attuare un sistema di garanzia della qualità basato sul noto protocollo HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), volto ad assicurare l’igiene nella lavorazione degli alimenti. Da alcune analisi è emerso che la Svizzera può garantire le necessarie importazioni di mais e soia ottenuti con metodi tradizionali senza che si verifichino contaminazioni con OGM superiori al valore soglia (tolleranza) (vedi «Ulteriori informazioni»).

Ulteriori informazioni

Autorizzazioni OGM

Ultima modifica 17.01.2022

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