Le sigarette elettroniche rientrano nel campo di applicazione della legge sulle derrate alimentari. Conformemente al principio «Cassis de Dijon», quelle che contengono nicotina possono ormai essere vendute liberamente in Svizzera, purché soddisfino i requisiti tecnici di uno Stato membro dellʼUE o del SEE e siano già legalmente in circolazione in uno di questi Paesi.
Sigarette elettroniche contenenti nicotina
In Svizzera le sigarette elettroniche, in quanto considerate oggetti d’uso, rientrano attualmente nel campo di applicazione della legge sulle derrate alimentari. In virtù di questa base legale, le sigarette elettroniche non possono contenere nicotina. Tuttavia, le sigarette contenenti nicotina possono essere vendute in Svizzera sulla base del principio «Cassis de Dijon». La legge sui prodotti del tabacco, che è già stata approvata dal Parlamento ed entrerà in vigore nel 2024, includerà per la prima volta le sigarette elettroniche con una normativa specifica. Pertanto, non saranno più soggette alla legge sulle derrate alimentari.
Le sigarette elettroniche contenenti nicotina possono attualmente essere vendute in Svizzera solo sulla base del principio «Cassis de Dijon». Ciò significa che devono soddisfare i requisiti tecnici di uno Stato membro dell’UE o del SEE ed essere legalmente commercializzate in tale Stato. Con la direttiva UE sui prodotti del tabacco 2014/40/UE è stata introdotta una completa armonizzazione delle norme tecniche sulle sigarette elettroniche, che ora è stata attuata anche negli Stati membri dell’UE. In Svizzera possono essere immesse sul mercato solo le sigarette elettroniche contenenti nicotina conformi a tale direttiva. Questo vale anche per le sigarette elettroniche provenienti dai Paesi AELS.
Secondo la direttiva 2014/40/UE, si applica un contenuto massimo di nicotina di 20 mg/ml e quantità massime di ricarica per i liquidi di 2 ml per le sigarette elettroniche e 10 ml per i contenitori di liquido di ricarica. Nella nuova legge sui prodotti del tabacco, vengono ripresi anche questi requisiti tecnici per le sigarette elettroniche.
In Svizzera è vietata la vendita di sigarette elettroniche che, secondo la legge islandese, hanno quantità di ricarica di liquidi maggiori (> 2 ml per le sigarette elettroniche o > 10 ml per i contenitori di liquido di ricarica). Deve essere rispettata la pertinente direttiva sui prodotti del tabacco 2014/40/UE.
Attualmente non esistono disposizioni di legge a livello federale per la protezione della gioventù nella vendita di sigarette elettroniche. La vendita ai minorenni è vietata in diversi Cantoni (UFSP: Politica in materia di sigarette elettroniche nei Cantoni). Inoltre, i rappresentanti dell’industria delle sigarette elettroniche si sono impegnati a rispettare le regole di condotta fino all’entrata in vigore della legge sui prodotti del tabacco (Codice di Swiss Tobacco, Codice di Swiss Vape Trade Association). Nella nuova legge sui prodotti del tabacco, la protezione della gioventù concernente le sigarette elettroniche sarà equiparata a quella delle sigarette tradizionali e la vendita ai minorenni vietata.
Poiché le sigarette elettroniche sono prodotti relativamente nuovi, non è ancora possibile valutare in modo definitivo quanto siano dannose per la salute. La maggior parte dei liquidi contiene nicotina, che può danneggiare vari organi e crea una forte dipendenza. Si raccomanda inoltre cautela anche nel consumo di sigarette elettroniche aromatizzate, poiché gli effetti a lungo termine sulla salute derivanti dall’inalazione di aromi sono ancora in gran parte sconosciuti. Inoltre, il vapore di alcune sigarette elettroniche contiene sostanze cancerogene. Diversi Cantoni hanno quindi vietato il consumo delle sigarette elettroniche anche in ambienti chiusi (UFSP: Politica in materia di sigarette elettroniche nei Cantoni).
Al momento non vi sono restrizioni alla pubblicità delle sigarette elettroniche a livello federale. Tuttavia, diversi[ZTB1] Cantoni hanno emanato restrizioni pubblicitarie sulle sigarette elettroniche (UFSP: Politica in materia di sigarette elettroniche nei Cantoni). Inoltre, i rappresentanti dell’industria del settore si sono impegnati a rispettare le regole di condotta riguardanti la pubblicità destinata ai minorenni fino all’entrata in vigore della legge sui prodotti del tabacco (Codice di Swiss Tobacco, Codice di Swiss Vape Trade Association[ZTB2] ). In base alla nuova legge sui prodotti del tabacco, alla pubblicità delle sigarette elettroniche si applicano le stesse restrizioni previste per le sigarette tradizionali: in generale, sarà vietata la pubblicità sui cartelloni pubblicitari, nei cinema, nei campi sportivi, all’interno e all’esterno degli edifici pubblici, nonché all’interno e all’esterno dei trasporti pubblici. Il Parlamento sta inoltre discutendo un ulteriore inasprimento della pubblicità del tabacco (UFSP: revisione della legge sui prodotti del tabacco) al fine di attuare l’iniziativa popolare «Fanciulli e adolescenti senza pubblicità per il tabacco» adottata dal Popolo e dai Cantoni nel febbraio 2022.
In Svizzera sono in vendita diverse sigarette elettroniche. Tutte hanno in comune i seguenti componenti: un beccuccio, una batteria ricaricabile, un vaporizzatore elettrico e una cartuccia contenente un liquido che, aspirato verso il beccuccio, viene scaldato o vaporizzato e quindi inalato dall’utilizzatore. Esistono liquidi con e senza nicotina.
Base legale
Le sigarette elettroniche (inclusi cartucce e liquido) rientrano attualmente nel campo di applicazione del diritto sulle derrate alimentari e vengono regolamentate come oggetti d’uso.
Nel progetto della nuova legge sui prodotti del tabacco le sigarette elettroniche saranno equiparate ai prodotti del tabacco. Il 30 novembre 2018 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il messaggio concernente la nuova legge sui prodotti del tabacco. Dopo l’entrata in vigore della legge, le sigarette elettroniche dovrebbero essere equiparate ai prodotti del tabacco e, pertanto, non saranno più considerate oggetti d’uso.
Per colmare il vuoto legislativo esistente nel settore della protezione dei giovani, nell’autunno del 2018 l’USAV ha invitato due volte i rappresentanti del settore per un confronto. Ne sono scaturiti due codici riguardanti il limite di età per la vendita e le limitazioni nella pubblicità.
I rappresentanti dell’Associazione del commercio svizzero del tabacco e dell’associazione di categoria Swiss Vape Trade Association (SVTA) e gli operatori di mercato indipendenti si sono impegnati a rispettare le regole di condotta fino all’entrata in vigore della legge sui prodotti del tabacco. Si può dunque raggiungere l’obiettivo comune prefissato, ovvero un miglioramento significativo della protezione dei giovani in riferimento al limite di età per la vendita e alle limitazioni nella pubblicità.
Commercializzazione
Attualmente, le sigarette elettroniche non rientrano nel campo d’applicazione della legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo. Le sigarette elettroniche pubblicizzate con una dicitura che attribuisce loro proprietà terapeutiche, come per esempio, smettere di fumare, possono essere vendute in Svizzera solo con l’autorizzazione di Swissmedic.
La legislazione svizzera applicabile alle derrate alimentari, più precisamente l’articolo 61 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), non autorizza l’immissione sul mercato svizzero delle sigarette elettroniche contenenti nicotina. L’importazione a scopi privati è invece autorizzata.
Tuttavia, la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 24.4.2018 autorizza, in applicazione del principio Cassis de Dijon, la commercializzazione in Svizzera delle sigarette elettroniche contenenti nicotina provenienti dall’UE o dal SEE, a condizione che esse soddisfino i requisiti tecnici di uno Stato membro dell’UE o del SEE e siano legalmente in circolazione in uno di questi Stati. Questi prodotti possono essere commercializzati e venduti anche in Svizzera, purché rispettino il diritto europeo.
Direttiva UE
Per le sigarette elettroniche contenenti nicotina si applicano in Svizzera i requisiti della direttiva UE 2014/40/UE. Se questi sono rispettati, i prodotti sono di norma sicuri.
Nell’UE, la direttiva 2014/40/UE del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati armonizza le disposizioni relative all’immissione sul mercato e alla caratterizzazione delle sigarette elettroniche contenenti nicotina. Essa sottopone anche questi prodotti a restrizioni in materia sponsorizzazione e pubblicità (nei servizi della società d’informazione, nella stampa, in altre pubblicazioni stampate, alla radio e in tv).
Gli Stati membri sono competenti della regolamentazione degli elementi non armonizzati dalla legislazione dell’UE, come l’età minima di acquisto per le sigarette elettroniche. Inoltre possono prevedere restrizioni complementari alla pubblicità a livello nazionale. La maggior parte degli Stati membri, compresi la Germania, la Francia e l’Italia, vieta la vendita di sigarette elettroniche ai minori.
Rischi per la salute
È importante sapere che le sigarette elettroniche sono prodotti relativamente nuovi; sono generi voluttuari che di norma vanno utilizzati con moderazione. L’USAV e l’UFSP consigliano di utilizzarle le sigarette elettroniche con prudenza, visto che gli effetti a lungo termine sulla salute sono ancora ignoti. Inoltre, il vapore di alcune sigarette elettroniche contiene sostanze cancerogene.
L’USAV e l’UFSP sconsigliano di ordinare tali prodotti da fornitori di servizi Internet al di fuori dell’UE per il consumo privato, poiché è difficile per i privati valutare la loro sicurezza. Inoltre, è al di fuori di ogni controllo legale se i liquidi vengono miscelati insieme nel sistema modulare stesso.
Ulteriori informazioni
Maggiori dettagli
Lista dei participanti - secondo Tavola rotonda sigarette elettroniche 2018 (PDF, 72 kB, 18.09.2018)
Per domande relative alle future disposizioni sulle sigarette elettroniche (Legge sui prodotti del tabacco): Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
Ultima modifica 16.10.2023