Per animali e prodotti di origine animale, derrate alimentari non di origine animale e oggetti d’uso sono previste disposizioni di transito diverse, che variano anche in base al Paese di origine e di destinazione (UE o Paese terzo).
Animali e prodotti animali
Ai sensi della legislazione in materia di importazione, transito ed esportazione, il termine «animali e prodotti animali» comprende tutti i possibili vettori di agenti patogeni, ossia animali vivi, prodotti di origine animale, fieno e paglia. I prodotti di origine animale sono derrate alimentari (ad es. carne e formaggio), sperma ed embrioni e sottoprodotti (ad es. pelli, proteine animali lavorate, mangimi per animali domestici, ecc.).
Nel transito di animali e prodotti animali la legislazione distingue tra natura, provenienza e destinazione della partita. È importante sapere se la partita proviene dall’UE o da un Paese terzo e se, dopo il transito, è destinata a uno Stato membro dell’UE o a un Paese terzo.
Derrate alimentari non di origine animale e oggetti d’uso
Le basi giuridiche in materia di transito di derrate alimentari non di origine animale (ad es. frutta e verdura) e oggetti d’uso si trovano nel capitolo 6 dell’ ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RS 817.02) e negli articoli 71 e 72 dell’ordinanza del DFI concernente l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.21) (si veda «Ulteriori informazioni»).
Le derrate alimentari non di origine animale e gli oggetti d’uso palesemente nocivi per la salute possono essere confiscati durante il transito dagli organi di controllo.
Ulteriori informazioni
Ultima modifica 18.03.2016