Detenzione di ovini

Gli ovini vengono spesso allevati all’aperto in regime estensivo. I detentori devono garantire la protezione dei propri capi da temperature elevate e basse e dall’umidità. Essendo animali prettamente gregari, vengono tenuti in gruppi.

I requisiti minimi prescritti per legge per la detenzione di ovini sono contenuti nelle informazioni tecniche dell’USAV (si veda «Ulteriori informazioni» > «Dettagli»). Essi entrano in vigore con effetto immediato per le nuove costruzioni e le trasformazioni, mentre per tutti gli altri impianti si applicano a partire dal 2018. La stabulazione fissa è vietata con effetto immediato per i nuovi impianti, mentre tutti gli altri devono adeguarsi entro il 2018. Nella fase transitoria vale quanto segue: gli animali devono potersi muovere regolarmente all’aperto, durante il periodo vegetativo per almeno 60 giorni e in inverno per almeno 30 giorni.

Per garantire la salute degli ovini, è necessario sottoporli a un adeguato trattamento antiparassitario.

Ulteriori informazioni

Ultima modifica 02.08.2023

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https://www.blv.admin.ch/content/blv/it/home/tiere/tierschutz/nutztierhaltung/schafe/haltung-und-fuetterung-schaf.html