Poiché cani, gatti e furetti possono contrarre la rabbia, per i viaggi con questi animali si applicano prescrizioni specifiche, per prevenire la diffusione di tale malattia in Svizzera.
Visto che esistono numerose disposizioni veterinarie relative ai viaggi, si consiglia di utilizzare la check-list per l'ingresso di cani/gatti.
Le informazioni fornite in queste pagine sono rivolte esclusivamente a privati detentori di animali da compagnia, che non intendono venderli o cederli a terzi o a istituzioni.
Per i documenti necessari si veda «Ulteriori informazioni».
Uscita dalla Svizzera
Per portare in viaggio cani, gatti e furetti sono necessari almeno un passaporto per animali da compagnia, un contrassegno (microchip) e una vaccinazione antirabbica valida. Tuttavia, per essere in regola, è necessario osservare le prescrizioni del Paese di destinazione. Per il rientro in Svizzera devono essere soddisfatte le relative condizioni.
(Ri)entrare in Svizzera
Disposizioni generali
- È consentito introdurre in Svizzera un massimo di cinque esemplari alle condizioni previste per gli animali da compagnia (si veda Che cosa si intende per animali da compagnia?). L’introduzione di oltre cinque esemplari è considerata un’importazione a scopi commerciali (si veda Importazione).
Eccezione: per l’introduzione temporanea di oltre cinque cani, gatti o furetti da Paesi terzi (ossia Stati non membri dell’UE e altri Stati e territori europei che utilizzano un passaporto per animali da compagnia) ai fini della partecipazione a concorsi o manifestazioni simili, può essere richiesta un’autorizzazione all’USAV (si veda «Ulteriori informazioni»). - È vietata l’introduzione di cani con orecchie e/o coda recise (si veda «Ulteriori informazioni»).
- Si applicano sempre le misure di protezione vigenti.
Ingresso (rientro) in Svizzera da un Paese UE
In sintesi, per entrare in Svizzera da un Paese UE con cani, gatti o furetti, devono essere osservate le disposizioni di seguito illustrate.
Animali di età inferiore a 12 settimane:
- l’animale deve essere provvisto di un passaporto ufficiale per animali da compagnia correttamente compilato;
- l’animale deve essere correttamente contrassegnato con un microchip;
- gli animali di età inferiore a 12 settimane possono essere introdotti senza vaccinazione antirabbica, ma devono essere accompagnati da un certificato compilato dal (nuovo) proprietario, attestante che fin dalla nascita l’esemplare è stato tenuto senza entrare in contatto con animali selvatici (vedi sotto "Ulteriori informazioni > Moduli"). Il certificato non è necessario se i cuccioli sono accompagnati dalla madre, dalla quale sono ancora dipendenti. I cuccioli di cane fino all’età di 8 settimane possono essere introdotti in Svizzera solo se accompagnati dalla madre.
Animali di età compresa tra 12 e 16 settimane:
- l’animale deve essere provvisto di un passaporto ufficiale per animali da compagnia correttamente compilato;
- l’animale deve essere correttamente contrassegnato con un microchip. L’identificazione deve essere effettuata prima della vaccinazione antirabbica.
- L’animale deve essere stato sottoposto a vaccinazione antirabbica. La prima vaccinazione può essere effettuata solo a partire dall’età di 12 settimane. Il periodo di attesa di 21 giorni dalla vaccinazione decade se l’animale è accompagnato da un certificato compilato dal (nuovo) proprietario, attestante che fin dalla nascita l’esemplare è stato tenuto senza entrare in contatto con animali selvatici (vedi sotto "Ulteriori informazioni > Moduli").
Animali di età superiore a 16 settimane:
- l’animale deve essere provvisto di un passaporto ufficiale per animali da compagnia correttamente compilato;
- l’animale deve essere correttamente contrassegnato con un microchip o un tatuaggio. I tatuaggi sono validi solo se è possibile dimostrare che sono stati effettuati prima del 3 luglio 2011. L’identificazione deve essere effettuata prima della vaccinazione antirabbica.
- l’animale deve essere stato sottoposto a vaccinazione antirabbica. L’ingresso in Svizzera è consentito almeno 21 giorni dopo la vaccinazione. Se prima della scadenza della copertura vaccinale vengono eseguite vaccinazioni di richiamo, il periodo di attesa decade.
Deroghe: se gli animali non possono soddisfare tutte le condizioni per entrare in Svizzera, può essere presentata una domanda di deroga (domanda di importazione 07/23). Tuttavia le deroghe vengono concesse solo in casi particolari, ad es. per cani e gatti che, in base al certificato veterinario, non possono essere vaccinati contro la rabbia per motivi medici.
Ingresso (rientro) in Svizzera da Paesi terzi
Per entrare in Svizzera da Paesi terzi le disposizioni variano a seconda che l’animale provenga da un Paese a basso rischio di rabbia o da un Paese a rischio di rabbia (si veda l’elenco dei Paesi sotto «Ulteriori informazioni»).
In ogni caso gli animali devono essere obbligatoriamente prima contrassegnati correttamente, poi vaccinati contro la rabbia ed essere accompagnati dai necessari documenti. Al rientro da Paesi a rischio di rabbia si applicano altri oneri (esame del sangue, termini di attesa più lunghi, autorizzazioni d’importazione ecc.). Prima di recarvi dalla Svizzera all’estero con il vostro animale, assicuratevi che siano soddisfatte le condizioni di reimportazione, altrimenti rischiate un respingimento dell’animale alla frontiera. Tutte le condizioni di importazione e i necessari documenti sono elencati nel nostro aiuto online «Varcare la frontiera con cani, gatti o furetti», che vi consigliamo vivamente di consultare in ogni caso.
L’ingresso è consentito solo attraverso punti opportunamente autorizzati ed è quindi possibile con trasporto aereo diretto soltanto attraverso gli aeroporti di Basilea, Ginevra o Zurigo.
Controlli all’ingresso
Gli animali da compagnia provenienti da Paesi terzi vengono controllati dalla dogana all’ingresso in Svizzera.
Qualora non soddisfino le condizioni di ingresso o il proprietario non presenti tutti i documenti necessari, gli animali vengono trasportati per ulteriori accertamenti nel posto di ispezione frontaliero, situato nel settore merci dell’aeroporto.
Gli accertamenti vengono effettuati soltanto durante i normali orari di apertura del posto di ispezione frontaliero. Al di fuori di questi orari gli animali vengono trasferiti nel locale di ricovero del posto d’ispezione e controllati soltanto il giorno lavorativo successivo. Il trasporto in tale locale e altri costi sono a carico del proprietario.
Ingresso per via aerea
Ingresso di animali accompagnati: gli animali da compagnia che viaggiano nello stesso aereo del proprietario, ma non nella cabina dei passeggeri, al check-in devono essere registrati come «AVI in hold» oppure «excess baggage». Maggiori informazioni…
Ingresso di animali non accompagnati: se un animale da compagnia (cane, gatto o furetto) non può essere importato in Svizzera accompagnato dal proprietario, l’introduzione può avvenire per via aerea. In tal caso devono essere espletate altre formalità. Maggiori informazioni…
Ulteriori informazioni
Maggiori dettagli
Moduli
Ingresso in Svizzera da un Paese UE
07/23 Domanda d’autorizzazione per importare cani, gatti e furetti dall’UE (PDF, 232 kB, 06.02.2024)
Ingresso in Svizzera da Paesi terzi
Informazioni per veterinari sul passaporto svizzero per animali da compagnia:
In Svizzera i passaporti per animali da compagnia possono essere emessi esclusivamente da veterinari con autorizzazione cantonale all’esercizio della professione e da veterinari assunti presso una persona con tale autorizzazione. Per ordinare i passaporti, i veterinari devono registrarsi una sola volta tramite il modulo di richiesta presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL).
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Ultima modifica 15.10.2024