Per prevenire l’introduzione dell’influenza aviaria, i viaggi con uccelli sono soggetti a rigide condizioni. Poiché molti di essi sono specie protette, devono essere osservate anche le disposizioni in materia di conservazione delle specie.
Le disposizioni di viaggio si applicano agli uccelli tenuti come animali da compagnia (si veda Che cosa si intende per animali da compagnia?), accompagnati dal proprietario e non destinati a essere venduti o ceduti a nuovi proprietari.
Uscita dalla Svizzera e ingresso nel Paese di destinazione
Per uscire dalla Svizzera con uccelli da compagnia devono essere osservate le condizioni di ingresso del Paese di destinazione. Per ottenere informazioni in materia è opportuno rivolgersi alle rappresentanze del Paese di destinazione.
Se si viaggia con uccelli protetti (ad es. pappagalli o cocorite), oltre alle disposizioni di polizia sanitaria devono essere osservate le condizioni per l’introduzione di animali protetti del Paese di destinazione (si veda Contatti). Per maggiori dettagli consultare la pagina Viaggiare con animali da compagnia.
Ingresso in Svizzera
Disposizioni generali
- Le seguenti disposizioni si applicano all’introduzione di uccelli tenuti come animali da compagnia, ad eccezione di galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici, e uccelli corridori, per cui si applicano in ogni le condizioni per l’importazione commerciale.
- Se si viaggia con uccelli protetti (ad es. pappagalli o cocorite), oltre alle disposizioni di polizia sanitaria devono essere osservate le condizioni per l’introduzione di animali protetti. Per maggiori dettagli consultare la pagina Viaggiare con animali da compagnia.
- Per l’introduzione di uccelli non protetti provenienti dai seguenti Paesi si applicano le medesime condizioni previste per quelli provenienti dall’UE: Andorra, Isole Faroe, Groenlandia, Islanda, Principato di Monaco, Norvegia, San Marino e Città del Vaticano (eccetto gli animali selvatici catturati).
Ingresso in Svizzera da un Paese UE
Per introdurre in Svizzera uccelli da compagnia provenienti dall’UE non sono richiesti documenti particolari, purché siano rispettate le disposizioni generali di cui sopra.
Ingresso in Svizzera da Paesi terzi
Devono essere rispettate le disposizioni di ingresso riportate qui di seguito.
- Per tutti i volatili provenienti da Paesi terzi è obbligatorio un controllo veterinario di confine (CVC). L’ingresso diretto in Svizzera è dunque possibile solo attraverso gli aeroporti di Zurigo e Ginevra. Il CVC avviene soltanto durante i normali orari di apertura (si veda Contatto). Al di fuori di questi orari, i volatili vengono trasferiti nel locale destinato agli animali del posto di controllo frontaliero e controllati solo il giorno lavorativo successivo.
- Gli uccelli devono essere accompagnati da un certificato veterinario e da una dichiarazione del proprietario (si veda «Ulteriori informazioni»).
- Siccome la Svizzera non dispone di stazioni di quarantena e siccome la vaccinazione contro l’influenza aviaria è vietata, prima dell’ingresso devono essere soddisfatte le condizioni di quarantena (riguarda il certificato veterinario, parte I.25 e parte II). Pertanto, l’introduzione in Svizzera è possibile solo se prima dell’uscita dal Paese gli animali sono stati posti almeno 30 giorni sotto sorveglianza ufficiale o hanno trascorso almeno 15 giorni in quarantena e solo se un veterinario ufficiale li ha visitati per rilevare l’eventuale presenza dell’influenza aviaria.
- Gli uccelli devono essere portati in una casa o in un altro luogo di domicilio e possono partecipare a spettacoli, fiere, esposizioni o altre manifestazioni con uccelli al più presto 30 giorni dopo l’arrivo.
Controllo veterinario di confine
Gli uccelli possono essere introdotti in Svizzera per via aerea, non accompagnati, oppure come bagaglio in eccedenza, accompagnati, nella stiva dell’aereo. Al momento dell’ingresso in Svizzera, il proprietario deve poter provare che possedeva già i volatili nel Paese di provenienza.
Uccelli da compagnia accompagnati
solo se viaggiano nello stesso aereo del proprietario, si può prenotare un biglietto come bagaglio in eccedenza («AVI in hold» oppure «excess baggage»). All’arrivo, gli animali devono essere ritirati dal nastro trasportatore per i bagagli e occorre dirigersi verso l’uscita doganale rossa. La dogana, alla quale vanno notificati i volatili, informa il servizio veterinario di confine. Un’impresa di trasporto sposta poi gli uccelli nel locale destinato agli animali. Tutti i documenti necessari per l’introduzione devono sempre accompagnare i volatili. Il controllo veterinario di confine avviene nel locale destinato agli animali. All’uscita dal terminal, il proprietario si reca presso l’ufficio del servizio veterinario di confine, situato nel settore merci dell’aeroporto (piantina disponibile presso la dogana del terminal). Una volta che il servizio veterinario di confine avrà ultimato il suo lavoro e che le formalità doganali saranno state sbrigate, si potranno ritirare gli animali.
Uccelli da compagnia non accompagnati
se gli uccelli da compagnia viaggiano senza il proprietario, ovvero non accompagnati, l’introduzione in Svizzera è possibile solo come bagaglio. Al momento della prenotazione, la compagnia aerea assegna ai volatili un numero di lettera di vettura aerea (Airwaybillnumber, AWB). All’arrivo, gli uccelli sono trasportati direttamente nel locale destinato agli animali, dove avviene il controllo veterinario di confine. In linea di principio, l’introduzione di un animale da compagnia non accompagnato può avvenire nei cinque giorni che precedono o seguono il viaggio del proprietario. Se non si può rispettare questo termine, è necessario verificare se l’animale fosse già sotto la custodia del proprietario nel Paese di provenienza. Le informazioni e i documenti di prova corrispondenti vanno presentati all’USAV per una valutazione.
A seconda del tipo di ingresso, si devono prevedere costi per il trasporto in aeroporto, la permanenza nel locale destinato agli animali, i controlli veterinari di confine, oltre a eventuali altre tasse (anche doganali). Si consiglia di chiedere maggiori informazioni ai soggetti coinvolti.
Ulteriori informazioni
Ultima modifica 14.06.2024