Il cannabidiolo (CBD) nei cosmetici

I prodotti a base di CBD sono attualmente molto in voga: per aggirare le normative vigenti, la nuova tendenza è quella di commercializzare gli oli contenenti CBD come prodotti per l’igiene orale. Questo tipo di utilizzo non è privo di rischi per i consumatori.

 
CBD in Kosmetika

In seguito all’adozione del decreto di obbligatorietà generale sulla denaturazione degli oli profumati contenenti CBD come prodotti chimici del 29 marzo 2022 (FF 2022 736) e la recente sospensione della valutazione del CBD come nuovo tipo di derrata alimentare nell’UE, attualmente vengono proposti sul mercato come prodotti per l’igiene orale diversi oli o spray contenenti CBD a varie concentrazioni, spesso molto elevate. Lo scopo dell’utilizzo di questi prodotti non ha nulla a che vedere con quello di un cosmetico e il rischio di abuso è elevato.

Rischi e analisi

In Svizzera, i produttori e i rivenditori al dettaglio di cosmetici devono garantire che i prodotti da loro fabbricati o venduti non presentino rischi per la salute, siano conformi ai requisiti di legge e non promuovano alcun effetto terapeutico. Le autorità di esecuzione cantonali effettuano periodicamente controlli a campione sui cosmetici in commercio.

Nel giugno 2023 la Commissione Europea ha pubblicato una "Call for Data" per raccogliere dati sul CBD allo stato puro e in forma di estratto (con tracce di contaminanti come il THC) entro ottobre 2024. Ciò consentirà al Comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori in Europa (Scientific Committee on Consumer Safety, SCCS) di valutare la sicurezza dell’uso del CBD nei cosmetici. Finora, nessuno dei rapporti sulla sicurezza a disposizione delle autorità cantonali di esecuzione è stato finora in grado di fornire una valutazione sufficiente del CBD:

Situazione legale della canapa e del CBD in Svizzera

In Svizzera, l’uso di “stupefacenti” nei prodotti cosmetici è vietato ai sensi dell’articolo 54 capoverso 1 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Oderr) con riferimento al  regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. Sono considerati «stupefacenti» secondo la voce n. 306 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009: ogni sostanza elencata nelle tabelle I e II della Convenzione unica sugli stupefacenti firmata a New York il 30 marzo 1961.». La tabella I della Convenzione unica sugli stupefacenti menziona la canapa, la resina di canapa, gli estratti e le tinture di canapa.

Poiché la Convenzione unica non è direttamente applicabile (non “self-executing), viene implementata nella legislazione nazionale svizzera sugli stupefacenti. L’allegato 1 della OEStup-DFI definisce la«canapa». È determinante la concentrazione di THC totale pari almeno all’1,0%, indipendentemente dal fatto che il CBD o altri cannabinoidi siano stati estratti dai fiori o dalle foglie della pianta di canapa.

Per la produzione di CBD o di altri cannabinoidi da impiegare nei prodotti cosmetici, non importa quale parte della pianta di canapa venga utilizzata. Piuttosto, è fondamentale che nessuno degli intermedi presenti una concentrazione di THC superiore all’1,0% durante l’intero processo di produzione

Il CBD sintetico o altri cannabinoidi sintetici non sono specificamente regolamentati, tuttavia, devono essere conforme ai requisiti di legge.

Raccomandazioni dell’USAV

L’USAV mette in guardia il pubblico dall’uso di oli contenenti CBD, ad esempio sotto forma di gocce in varie concentrazioni, commercializzati come prodotti per l’igiene orale. Le concentrazioni sono talvolta equivalenti a quelle utilizzate nei prodotti terapeutici.

Spesso è molto difficile rispettare la dose indicata e non si possono escludere rischi per la salute, in particolare effetti indesiderati sul fegato. Inoltre, bisogna assicurarsi che il prodotto non contenga THC o che ne contenga in piccole quantità. Tutti i prodotti con un tenore totale di THC di almeno l’1,0 % sono soggetti alla legislazione sugli stupefacenti.

Questi prodotti vengono immessi illegalmente sul mercato per aggirare deliberatamente l’applicabilità delle disposizioni di legge sulle derrate alimentari e sui prodotti chimici.

 

 

 
 

Ulteriori informazioni

Ultima modifica 18.04.2024

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